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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21410/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1703/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Valadier, n. 43; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via dé Cavalieri, n. 11; –controricorrente – Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t.; –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4523/23/19 depositata il 28 maggio 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 17 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tarsu-Tia [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 401333160000191403), emesso da [OSCURATO:SOCIETA]., (d’ora in poi controricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) per l’importo di € 299,00, riguardante la Tarsu/Tia relativa all’anno 2011; - la CTP ha rigettato il ricorso; - la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, enunciando, per ciò che in questa sede rileva, le seguenti ragioni: • è infondata l’eccezione di decadenza dall’esercizio della pretesa tributaria, dovendo avere riguardo alla data in cui l’agente della riscossione ha consegnato l’atto da notificare all’ufficio postale incaricato della notificazione; nella specie il plico è stato consegnato all’ufficio postale il 30 dicembre 2016 entro, quindi, il termine di decadenza fissato dall’art. 1, comma 1, della l. 27 dicembre 2006, n. 296; • in relazione alla lamentata mancanza del visto di esecutività del funzionario comunale sull’avviso di accertamento, è corretto quanto affermato in primo grado, ovvero che detto avviso non deve essere apposto sull’atto di accertamento, ma sulla lista di carico coattiva, quale presupposto dell’ingiunzione; • è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione a stare in giudizio dell’agente di riscossione con un avvocato del libero foro, in quanto la disposizione di cui all’art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non è riferita al concessionario della riscossione; - il ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi e deposita memoria, la controricorrente si costituisce con controricorso e deposita memoria, mentre il comune resta intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., secondo cui alla presente controversia deve essere applicata la disposizione sullo stralcio dei debiti fino a € 1000,00 prevista dalla Legge di stabilità del 2017.

Il ricorrente, tuttavia, a tal fine richiama un precedente della S.C.che si riferisce all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018,n. 119, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136;

1.1. L’eccezione è infondata.

L ’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2019, n. 118, convertitodalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, «Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010» prevede: «1.

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati».

L’oggetto della previsione è costituito, dunque, solo dai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione.

Si può, quindi, affermare, che legislatore ha fissato il limite temporale, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, sullo s tralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, al momento in cui l’ente impositore ha trasmesso il credito al concessionario per la riscossione.

Per completezza si osserva che il quadro normativo è rimasto immutato anche a seguito dell’introduzione della disposizione di cui all’art. 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, commi 4 e 5, convertito dallal. 21 maggio 2012, n. 69.

La disciplina è stata, poi, rimodulata dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 che all’art. 1, comma 222/231, che l’ha ridefinita sotto il profilo temporale con riferimento ai «carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali».

Il comma 227 del medesimo art. 1 ne ha limitato l’applicazione, per quanto concerne gli « enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali», nei seguenti termini: «l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti».

Il successivo comma 228 disciplina, poi, il profilo delle sanzioni amministrative connesse a tali tipi di debiti.

Il legislatore ha, poi, previsto un diverso tipo di estinzione, questa voltanon automatica, ma subordinata alla presentazione di un’istanza con la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati da parte del contribuente, con l’art. 1, commi 235 e 236 della citata l. n. 197, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

In particolare, il comma 235 prevede che: «i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».

1.2. Nel caso in esame è in contestazione l’omesso versamento Tarsu dell’anno 2011 per il quale è stato emesso un avviso di accertamento notificato 30 dicembre 2016 - 11 gennaio 2017.

Rispetto a tale credito il ricorrente non ha indicato la data in cui è stato affidato al servizio di riscossione e non può, pertanto, trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, sopra richiamato.

2. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli art. 1, comma 1, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alla parte di motivazione che ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza.

Esclude il ricorrente che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione richiamato dal giudice di secondo grado possa essere applicato anche per gli atti amministrativi, in quanto valevolesolo per gli atti processuali.

2.2. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, venendo in considerazione l’esercizio del potere impositivo, non anche quello di riscossione del credito, la fattispecie va ricondotta alla disciplina della decadenza posta dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, e non anche a quella della prescrizione,di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ.

Giova richiamare in proposito l’orientamento di legittimità, secondo cui, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente(Cass., Sez.

U, n. 40543/2021, Rv. 663252 –01).

Nel caso in esame è pacifico che l’avviso di accertamento è stato spedito in data 30 novembre 2016 e, dunque, risulta rispettato il termine di decadenza quinquennale, per le annualità Tia/Tarsu 2011.

3. Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 52, comma 5, lett. d), della l. 15 dicembre 1997, n. 446, laddove la sentenza ha ritenuto la validità dell’avviso di accertamento privo del visto di esecutività del funzionario comunale.

Ri tiene, in proposito, che, secondo la disposizione richiamata, il visto deve essere apposto in ogni caso sui ruoli per la riscossione.

Afferma, inoltre, che, quando la riscossione dei tributi comunali sia affidata a terzi, il ruolo è nullo se manca il visto di esecutività che deve essere apposto dal funzionario comunale responsabile della relativa gestione.

Ciò a tutela del diritto di difesa del debitore per cui la regolarità dei ruoli può essere garantita solo dal responsabile dell'ente locale.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Su tale eccezione anche la sentenza impugnata ha detto che il visto non deve essere apposto sull’atto di accertamento, ma sulla lista di carico coattiva, quale presupposto dell’ingiunzione.

Non risulta, pertanto, chiarito quale sia il motivo di doglianza rispetto a tale affermazione.

In ogni caso, quanto affermato dalla sentenza impugnata è in linea con il qui condiviso principio di legittimità, secondo cui, il visto di esecutorietà, «... non si appone sulla singola ingiunzione, ma sui ruoli, come dispone l'art. 52 del d . l gs. 446/1997 » (Cass.n. 17079 del 2022; Cass. n. 10893 del 2019).

Venendo, inoltre, in considerazione un avviso di accertamento, non anche un atto di riscossione, va ricordato che perfino in tema di visto pretorile prescritto per le ingiunzioni di pagamento di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la S.C. ha ripetutamente statuito che l’ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all’ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice.

La mancanza del visto pretorile non incide, quindi , sulla validità ed efficacia dell’ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l’ordine di pagare una data somma.

Ne consegue chela stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l’atto a dare inizio all’esecuzione (v.

Cass., n. 19195/2006, Rv. 594091 - 01 ; Cass., n. 11368 /2002, Rv. 556463 - 0 1 ; Cass., n. 7048 /1995, Rv. 493006 - 01 ; Cass., , n. 8091/1992, Rv. 477990 -01).

4. Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 11, n. 2, del d.l. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata escluso la sussistenza del vizio di difetto di procura del difensore costituito per la controricorrente.

4.1. Il motivo è infondato.

L’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente all’epoca dei fatti (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2015) disponeva: «1.

Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.

La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. 3-bis.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.» Ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: «

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),numeri 1), 2) e 4).

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del d.lgs. 15 novembre 1933, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità».

Il quadro normativo di riferimento, dunque, non prevede ipotesi di concessionari privati abilitati a stare in giudizio personalmente.

Per questi, pertanto, restano valide le regole generali in tema di rappresentanza processuale.

Si osserva in particolare, poi, che l’art. 11, comma 1, sopra richiamato prevede una mera facoltà opzionale di difesa tramite propri funzionari interni, con riguardo all’Agenzia delle entrate, alle agenzie di riscossione e agli enti locali.

Tale disposizione, inoltre, concerne la rappresentanza processuale dell’ente, ma non la difesa tecnica.

5. Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., sempre con riferimento al difetto di procura del difensore costituito per la controricorrente.

Il vizio della procura, già denunciato, con il terzo motivo di impugnazione, ad avviso del ricorrente, ha determinato il vizio dell’intero giudizio, in quanto coltivato da un soggetto sfornito di poteri di rappresentanza.

5.1. Il motivo resta assorbito, stante il rigetto del terzo motivo.

6. Segue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo tra le parti costituite, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

La manifesta infondatezza e la stessa inammissibilità dei proposti motivi di ricorso, fonda, da u ltimo, la statuizione sanzionatoria prevista dall’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., e per importo (€ 700,00) correlato a quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali.

Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna ex art. 96, c. 3, cit., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, cc. 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta, – con f inalità deflattive del contenzioso, – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).

E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).

Nulla sulle spese in favore dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 700,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, nonché, ai sensi dell’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., l’ulteriore somma di € 700,00.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1703/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Valadier, n. 43; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via dé Cavalieri, n. 11; –controricorrente – Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t.; –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4523/23/19 depositata il 28 maggio 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 17 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tarsu-Tia [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 401333160000191403), emesso da [OSCURATO:SOCIETA]., (d’ora in poi controricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) per l’importo di € 299,00, riguardante la Tarsu/Tia relativa all’anno 2011; - la CTP ha rigettato il ricorso; - la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, enunciando, per ciò che in questa sede rileva, le seguenti ragioni: • è infondata l’eccezione di decadenza dall’esercizio della pretesa tributaria, dovendo avere riguardo alla data in cui l’agente della riscossione ha consegnato l’atto da notificare all’ufficio postale incaricato della notificazione; nella specie il plico è stato consegnato all’ufficio postale il 30 dicembre 2016 entro, quindi, il termine di decadenza fissato dall’art. 1, comma 1, della l. 27 dicembre 2006, n. 296; • in relazione alla lamentata mancanza del visto di esecutività del funzionario comunale sull’avviso di accertamento, è corretto quanto affermato in primo grado, ovvero che detto avviso non deve essere apposto sull’atto di accertamento, ma sulla lista di carico coattiva, quale presupposto dell’ingiunzione; • è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione a stare in giudizio dell’agente di riscossione con un avvocato del libero foro, in quanto la disposizione di cui all’art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non è riferita al concessionario della riscossione; - il ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi e deposita memoria, la controricorrente si costituisce con controricorso e deposita memoria, mentre il comune resta intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., secondo cui alla presente controversia deve essere applicata la disposizione sullo stralcio dei debiti fino a € 1000,00 prevista dalla Legge di stabilità del 2017. Il ricorrente, tuttavia, a tal fine richiama un precedente della S.C.che si riferisce all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018,n. 119, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136; 1.1. L’eccezione è infondata. L ’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2019, n. 118, convertitodalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, «Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010» prevede: «1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati». L’oggetto della previsione è costituito, dunque, solo dai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione. Si può, quindi, affermare, che legislatore ha fissato il limite temporale, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, sullo s tralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, al momento in cui l’ente impositore ha trasmesso il credito al concessionario per la riscossione. Per completezza si osserva che il quadro normativo è rimasto immutato anche a seguito dell’introduzione della disposizione di cui all’art. 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, commi 4 e 5, convertito dallal. 21 maggio 2012, n. 69. La disciplina è stata, poi, rimodulata dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 che all’art. 1, comma 222/231, che l’ha ridefinita sotto il profilo temporale con riferimento ai «carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali». Il comma 227 del medesimo art. 1 ne ha limitato l’applicazione, per quanto concerne gli « enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali», nei seguenti termini: «l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti». Il successivo comma 228 disciplina, poi, il profilo delle sanzioni amministrative connesse a tali tipi di debiti. Il legislatore ha, poi, previsto un diverso tipo di estinzione, questa voltanon automatica, ma subordinata alla presentazione di un’istanza con la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati da parte del contribuente, con l’art. 1, commi 235 e 236 della citata l. n. 197, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. In particolare, il comma 235 prevede che: «i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». 1.2. Nel caso in esame è in contestazione l’omesso versamento Tarsu dell’anno 2011 per il quale è stato emesso un avviso di accertamento notificato 30 dicembre 2016 - 11 gennaio 2017. Rispetto a tale credito il ricorrente non ha indicato la data in cui è stato affidato al servizio di riscossione e non può, pertanto, trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, sopra richiamato. 2. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli art. 1, comma 1, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alla parte di motivazione che ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza. Esclude il ricorrente che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione richiamato dal giudice di secondo grado possa essere applicato anche per gli atti amministrativi, in quanto valevolesolo per gli atti processuali. 2.2. Il motivo è infondato. Occorre premettere che, venendo in considerazione l’esercizio del potere impositivo, non anche quello di riscossione del credito, la fattispecie va ricondotta alla disciplina della decadenza posta dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, e non anche a quella della prescrizione,di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. Giova richiamare in proposito l’orientamento di legittimità, secondo cui, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente(Cass., Sez. U, n. 40543/2021, Rv. 663252 –01). Nel caso in esame è pacifico che l’avviso di accertamento è stato spedito in data 30 novembre 2016 e, dunque, risulta rispettato il termine di decadenza quinquennale, per le annualità Tia/Tarsu 2011. 3. Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 52, comma 5, lett. d), della l. 15 dicembre 1997, n. 446, laddove la sentenza ha ritenuto la validità dell’avviso di accertamento privo del visto di esecutività del funzionario comunale. Ri tiene, in proposito, che, secondo la disposizione richiamata, il visto deve essere apposto in ogni caso sui ruoli per la riscossione. Afferma, inoltre, che, quando la riscossione dei tributi comunali sia affidata a terzi, il ruolo è nullo se manca il visto di esecutività che deve essere apposto dal funzionario comunale responsabile della relativa gestione. Ciò a tutela del diritto di difesa del debitore per cui la regolarità dei ruoli può essere garantita solo dal responsabile dell'ente locale. 3.1. Il motivo è inammissibile. Su tale eccezione anche la sentenza impugnata ha detto che il visto non deve essere apposto sull’atto di accertamento, ma sulla lista di carico coattiva, quale presupposto dell’ingiunzione. Non risulta, pertanto, chiarito quale sia il motivo di doglianza rispetto a tale affermazione. In ogni caso, quanto affermato dalla sentenza impugnata è in linea con il qui condiviso principio di legittimità, secondo cui, il visto di esecutorietà, «... non si appone sulla singola ingiunzione, ma sui ruoli, come dispone l'art. 52 del d . l gs. 446/1997 » (Cass.n. 17079 del 2022; Cass. n. 10893 del 2019). Venendo, inoltre, in considerazione un avviso di accertamento, non anche un atto di riscossione, va ricordato che perfino in tema di visto pretorile prescritto per le ingiunzioni di pagamento di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la S.C. ha ripetutamente statuito che l’ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all’ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice. La mancanza del visto pretorile non incide, quindi , sulla validità ed efficacia dell’ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l’ordine di pagare una data somma. Ne consegue chela stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l’atto a dare inizio all’esecuzione (v. Cass., n. 19195/2006, Rv. 594091 - 01 ; Cass., n. 11368 /2002, Rv. 556463 - 0 1 ; Cass., n. 7048 /1995, Rv. 493006 - 01 ; Cass., , n. 8091/1992, Rv. 477990 -01). 4. Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 11, n. 2, del d.l. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata escluso la sussistenza del vizio di difetto di procura del difensore costituito per la controricorrente. 4.1. Il motivo è infondato. L’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente all’epoca dei fatti (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2015) disponeva: «1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. 2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata. 3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.» Ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: « 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),numeri 1), 2) e 4). 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del d.lgs. 15 novembre 1933, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità». Il quadro normativo di riferimento, dunque, non prevede ipotesi di concessionari privati abilitati a stare in giudizio personalmente. Per questi, pertanto, restano valide le regole generali in tema di rappresentanza processuale. Si osserva in particolare, poi, che l’art. 11, comma 1, sopra richiamato prevede una mera facoltà opzionale di difesa tramite propri funzionari interni, con riguardo all’Agenzia delle entrate, alle agenzie di riscossione e agli enti locali. Tale disposizione, inoltre, concerne la rappresentanza processuale dell’ente, ma non la difesa tecnica. 5. Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., sempre con riferimento al difetto di procura del difensore costituito per la controricorrente. Il vizio della procura, già denunciato, con il terzo motivo di impugnazione, ad avviso del ricorrente, ha determinato il vizio dell’intero giudizio, in quanto coltivato da un soggetto sfornito di poteri di rappresentanza. 5.1. Il motivo resta assorbito, stante il rigetto del terzo motivo. 6. Segue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo tra le parti costituite, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). La manifesta infondatezza e la stessa inammissibilità dei proposti motivi di ricorso, fonda, da u ltimo, la statuizione sanzionatoria prevista dall’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., e per importo (€ 700,00) correlato a quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali. Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna ex art. 96, c. 3, cit., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, cc. 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta, – con f inalità deflattive del contenzioso, – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152). E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139). Nulla sulle spese in favore dell’intimato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 700,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, nonché, ai sensi dell’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., l’ulteriore somma di € 700,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Sentenza Cassazione n. 21410/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris