Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:845
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0492
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 27 ottobre 2022 (
1
)
Causa C‑492/22 (PPU)
CJ
con l’intervento di
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Articolo 12 – Articolo 24, paragrafo 1 – Rinvio della consegna della persona ricercata – Mantenimento in custodia – Necessità dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Procuratore – Procedimento penale nello Stato membro di esecuzione – Assenza di rinuncia al diritto di presenziare al processo – Diritto a un equo processo»
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 12 e dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (
GU 2002, L 190, pag. 1
), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (
GU 2009, L 81, pag. 24
) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), nonché sugli articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, nei [OSCURATO:PERSONA], di un mandato d’arresto europeo emesso il 31 agosto 2021 dal Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III Karny (Tribunale regionale di Cracovia, III sezione penale, Polonia) ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta a CJ, cittadino polacco.
3.
Le questioni pregiudiziali vertono, in sostanza, sulle condizioni alle quali la consegna di una persona può essere rinviata, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, al fine di svolgere un procedimento penale parallelo nello Stato membro di esecuzione mantenendo tale persona in stato di custodia. In tale contesto, occorre precisare, in particolare, la portata della nozione di «autorità giudiziaria dell’esecuzione» nonché le conseguenze di atti emanati da un’autorità non giudiziaria, comprese le condizioni alle quali un controllo giurisdizionale effettivo da parte di un giudice indipendente può regolarizzare un atto del genere.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
4.
Ai sensi del considerando 8 della decisione quadro 2002/584:
«Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna».
5.
A termini dell’articolo 5 di tale decisione quadro, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
«(...)
3. Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».
6.
L’articolo 6, paragrafo 2, di detta decisione quadro prevede quanto segue:
«Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo».
7.
L’articolo 12 della medesima decisione quadro, intitolato «Mantenimento in custodia», così dispone:
«Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga».
8.
Ai sensi dell’articolo 23 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Termine per la consegna»:
«1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.
2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.
3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».
9.
L’articolo 24 di tale decisione quadro, intitolato «Consegna rinviata o condizionale», prevede quanto segue:
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo.
2. Invece di rinviare la consegna, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente».
10.
L’articolo 26, paragrafo 1, di detta decisione quadro prevede quanto segue:
«Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà».
B.
Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]
11.
La wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de [OSCURATO:PERSONA] betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de [OSCURATO:PERSONA] (legge che attua la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195), come successivamente modificata (in prosieguo: la «legge sulla consegna»), attua la decisione quadro 2002/584.
12.
Ai sensi dell’articolo 1, lettera e), della legge sulla consegna, l’espressione «officier van justitie (procuratore)» comprende «qualsiasi officier van justitie (procuratore) e, in mancanza, l’officier van justitie bij het arrondissementsparket [OSCURATO:PERSONA] (procuratore del distretto giudiziario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])».
13.
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della legge sulla consegna:
«Prima della chiusura dell’istruttoria in udienza, il tribunale decide d’ufficio sul mantenimento in custodia della persona ricercata, affinché quest’ultima sia trattenuta o sottoposta a fermo di polizia».
14.
Gli articoli da 33 a 36 della legge sulla consegna prevedono quanto segue:
«Articolo 33
La privazione della libertà disposta ai sensi dell’articolo 27 cessa – a meno che sia mantenuta per altre ragioni – non appena:
a.
il tribunale o l’officier van justitie (procuratore), d’ufficio o su istanza della persona ricercata o del suo difensore, lo ordina;
b.
sono trascorsi dieci giorni dalla data della decisione, a meno che il tribunale, decidendo sulla requisitoria dell’officier van justitie (procuratore), abbia nel frattempo prorogato la custodia.
Articolo 34
1. La privazione della libertà di cui all’articolo 33, lettera b), può essere prorogata per un periodo non superiore a dieci giorni.
2. In deroga al paragrafo 1, la privazione della libertà può essere prorogata per un periodo non superiore a trenta giorni quando:
(...)
b.
la consegna è autorizzata, ma la consegna effettiva non è potuta avvenire entro il termine impartito.
(...)
Articolo 35
1. La consegna effettiva della persona richiesta avviene il più presto possibile dopo la decisione che autorizza la consegna totale o parziale, e non oltre dieci giorni da tale decisione. L’officier van justitie (procuratore) determina il luogo e l’ora [della consegna effettiva], dopo aver consultato l’autorità giudiziaria emittente.
2. Qualora, a causa di circostanze particolari, la consegna effettiva non possa avvenire entro il termine stabilito al paragrafo 1, viene fissata una nuova data di comune accordo. In tale ipotesi, la consegna effettiva avviene entro dieci giorni dalla data concordata.
3. In via eccezionale, la consegna effettiva può essere rinviata fintanto che sussistano gravi ragioni umanitarie che vi ostano, in particolare fintanto che lo stato di salute della persona ricercata non le consenta di viaggiare. L’autorità giudiziaria emittente ne viene informata senza indugio. L’officier van justitie (procuratore) determina il luogo e l’ora in cui può avvenire la consegna effettiva dopo aver consultato l’autorità giudiziaria emittente. In tale ipotesi, la consegna effettiva avviene entro dieci giorni dalla data concordata.
4. La persona ricercata è rilasciata allo scadere dei termini di cui ai paragrafi da 1 a 3.
Articolo 36
1. La decisione relativa alla data e al luogo della consegna effettiva può essere riservata se, e fintanto che, la persona ricercata è sottoposta a un procedimento penale nei [OSCURATO:PERSONA] o una sentenza penale emessa nei suoi confronti da un giudice dei [OSCURATO:PERSONA] può ancora essere eseguita totalmente o parzialmente.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il Ministro, previo parere del pubblico ministero, può decidere che la persona ricercata può già essere messa temporaneamente a disposizione dell’autorità giudiziaria emittente ai fini del suo processo o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti con decisione giudiziaria definitiva, e stabilire le condizioni di tale messa a disposizione temporanea.
3. Le condizioni stabilite dal Ministro includono, in caso di:
a.
procedimenti penali pendenti di cui al paragrafo 1: in ogni caso, che il diritto della persona richiesta di presenziare al procedimento penale nei [OSCURATO:PERSONA] sarà rispettato e che ella sconterà nei [OSCURATO:PERSONA] la pena che le viene inflitta in tale Stato.
(...)».
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
15.
Il 31 agosto 2021 il Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III Karny (Tribunale regionale di Cracovia, III sezione penale) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di CJ, cittadino polacco, in vista del suo arresto e della sua consegna ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà di due anni, inflitta all’interessato in Polonia per tredici reati rientranti nella categoria «furti organizzati o con l’uso di armi», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584. Secondo la decisione di rinvio, CJ deve ancora scontare la quasi totalità della pena inflitta per tali reati.
16.
Ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, con decisione del 2 giugno 2022, il giudice del rinvio ha posto l’interessato in stato di custodia. Con decisione del 16 giugno 2022, divenuta definitiva, tale organo giurisdizionale ha autorizzato la sua consegna alle autorità polacche per i reati indicati in detto mandato.
17.
Dalla decisione di rinvio risulta che CJ è sottoposto a un procedimento penale in corso nei [OSCURATO:PERSONA] per un fatto diverso da quelli che hanno dato origine al mandato d’arresto europeo. Infatti, il 15 dicembre 2021, il Kantonrechter in de rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (giudice cantonale del Tribunale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA]) aveva condannato l’interessato a un’ammenda di EUR 360 e, in subordine, a sette giorni di detenzione, per aver guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una patente di guida valida. CJ ha interposto appello avverso tale condanna, il cui esame è previsto per il 4 ottobre 2022, senza rinunciare al proprio diritto di presenziare al procedimento penale. La sentenza che verrà emessa in appello è soggetta a ricorso per cassazione.
18.
In tali circostanze, il 17 giugno 2022, il procuratore del distretto giudiziario di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «procuratore») ha deciso, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della legge sulla consegna, di rinviare la consegna dell’interessato e ha chiesto, a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 35, paragrafo 2, di tale legge, che il giudice del rinvio prorogasse la sua custodia per un periodo di trenta giorni, a causa di «circostanze particolari».
19.
Il 22 giugno 2022 il giudice del rinvio ha accolto la richiesta del procuratore e ha prorogato la custodia per un periodo di trenta giorni.
20.
Il 6 luglio 2022 il procuratore ha nuovamente richiesto una proroga della custodia dell’interessato per un ulteriore periodo di trenta giorni, con la motivazione che, «a causa di circostanze particolari, la consegna effettiva non può avvenire entro il termine di dieci giorni». Egli ha giustificato tale richiesta, in sostanza, con il fatto che CJ non intende rinunciare al proprio diritto di assistere all’udienza nell’ambito del procedimento penale in corso. Inoltre, ha precisato di voler disporre il rinvio della consegna e chiedere periodicamente la proroga della custodia, per l’intera durata del procedimento penale in corso. Lo stesso giorno, il giudice del rinvio ha accolto la richiesta del procuratore e ha prorogato la custodia per un ulteriore periodo di trenta giorni, riservandosi al contempo di decidere sulla questione se esso debba statuire d’ufficio sulla revoca o sulla sospensione della custodia.
21.
In tali circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso, con decisione del 22 luglio 2022, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 12 e l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino a che un ricercato, la cui consegna ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà è stata definitivamente autorizzata ma è stata rinviata “affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione (...) per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo”, nel corso del procedimento penale di cui trattasi venga mantenuto [in] stato di detenzione in esecuzione del mandato d’arresto europeo.
2)
a)
Se la decisione di avvalersi della facoltà di rinviare la consegna, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, configuri una decisione relativa all’esecuzione del [mandato d’arresto europeo], che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, in combinato disposto con il considerando 8 di quest’ultima, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
b)
In caso di risposta affermativa, se dalla circostanza che detta decisione sia stata adottata senza intervento di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta decisione quadro, discenda che un ricercato non può più essere mantenuto in stato di detenzione in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti.
3)
a)
Se l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta, osti a che la consegna di un ricercato venga rinviata ai fini del procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per il solo motivo che il ricercato, interrogato a tal riguardo, non intende rinunciare al suo diritto di presenziare al procedimento penale di cui trattasi.
b)
In tal caso, di quali fattori l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba tenere conto nella sua decisione di rinvio dell’effettiva consegna».
22.
Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. Tale domanda è stata accolta il 3 agosto 2022. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] (pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA]), CJ e la Commissione europea hanno depositato una memoria nell’ambito della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte. Il 21 settembre 2022 si è tenuta un’udienza alla quale hanno partecipato CJ, il pubblico ministero, i governi dei [OSCURATO:PERSONA], francese e polacco nonché la Commissione.
IV.
Valutazione
A.
Osservazioni preliminari
23.
La decisione di rinvio riguarda, in sostanza, due questioni di diritto, la prima delle quali ha natura organizzativa e procedurale, mentre la seconda verte sulle condizioni di applicazione sostanziali dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
24.
Da un lato, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se la decisione di rinviare la consegna di una persona ricercata, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, debba essere adottata dall’«autorità giudiziaria dell’esecuzione», vale a dire da un organo giudiziario indipendente, nonché sulle conseguenze dell’eventuale inosservanza di tale condizione, in particolare se essa imponga la liberazione dell’interessato (seconda questione pregiudiziale). Tale questione trae origine dal fatto che, nel caso di specie, la decisione di rinviare la consegna dell’interessato è stata adottata dal solo procuratore, che detto giudice dubita costituisca un simile organo giudiziario indipendente. È sulla base di tale decisione che il procuratore ha chiesto a detto giudice la proroga della custodia dell’interessato per la durata del rinvio della sua consegna.
25.
D’altro lato, il giudice del rinvio chiede essenzialmente che siano precisate tanto le condizioni (terza questione pregiudiziale) quanto le conseguenze di una decisione di rinvio della consegna dell’interessato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in particolare l’eventuale necessità di rilasciarlo (prima questione pregiudiziale). A questo proposito, tale giudice presuppone che detta decisione di rinvio della consegna sia legittima, il che tuttavia non è necessariamente vero nel caso di specie, a seconda della risposta da dare alla seconda questione pregiudiziale.
26.
Risulta quindi opportuno, per motivi di economia processuale e come proposto dalla Commissione, rispondere, in un primo momento, alla seconda questione pregiudiziale e, in un secondo momento, congiuntamente, alla prima e alla terza questione pregiudiziale.
B.
Sulla seconda questione pregiudiziale
27.
Con la prima parte della seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, osti a una prassi basata sulle disposizioni della legge sulla consegna che attribuiscono al procuratore la competenza a decidere sul rinvio della consegna di una persona ricercata.
1.
Sulla competenza dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (prima parte)
28.
Secondo la chiara formulazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, la decisione di rinviare la consegna del ricercato al fine di sottoporlo a un procedimento penale parallelo nello Stato membro di esecuzione deve essere adottata dall’«autorità giudiziaria dell’esecuzione». Ciò è confermato dal considerando 8 della decisione quadro e non è rimesso in discussione da alcuna delle parti.
29.
Inoltre, contrariamente ai dubbi espressi dal giudice del rinvio, e come rilevato dalla Commissione, il fatto che l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 menzioni l’«autorità giudiziaria dell’esecuzione» quale organo competente ad adottare una decisione di rinvio della consegna dimostra che una simile adozione costituisce parte integrante dell’«esecuzione» del mandato d’arresto europeo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, come interpretato, beninteso, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 3, di detta decisione quadro, nella sentenza del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna) (
2
). In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che la valutazione della sussistenza di una causa di forza maggiore, ai sensi di quest’ultima disposizione, nonché, se del caso, la fissazione di una nuova data per la consegna costituiscono decisioni sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, che spettano all’autorità giudiziaria dell’esecuzione in quanto esulano dall’ambito della mera «assistenza pratica e amministrativa» ai sensi dell’articolo 7 della medesima decisione quadro, letto alla luce del considerando 9 della stessa (
3
).
30.
Come sostiene la Commissione, poiché le situazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 3, e all’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 comportano, rispettivamente, il rinvio della consegna della persona ricercata nell’ambito dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, non vi è alcun motivo convincente per interpretare diversamente la portata della nozione autonoma di «autorità giudiziaria dell’esecuzione» (
4
) nell’applicare l’articolo 24, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro.
31.
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, spetta alla legge dello Stato membro di esecuzione designare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione incaricata dell’adozione di una decisione di rinvio della consegna, a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale decisione quadro, e tale designazione deve essere compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare con il principio di indipendenza di tale autorità. A tal fine, gli Stati membri sono liberi, in linea di principio, di designare, oltre a un giudice o a un organo giurisdizionale, qualsiasi autorità che partecipi all’amministrazione della loro giustizia penale, comprese le procure. Tuttavia, tale autorità deve agire sulla base di regole statutarie e organizzative idonee a garantire che essa non sia esposta a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo. Inoltre, in un caso del genere, tali Stati devono garantire che le decisioni di detta autorità siano soggette a un ricorso giurisdizionale che soddisfi i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva (
5
).
32.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la decisione di rinvio della consegna è stata adottata dal procuratore, in modo autonomo e senza l’intervento di un organo giurisdizionale. A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che, tenuto conto delle norme di organizzazione e di procedura interne vigenti nei [OSCURATO:PERSONA], un procuratore del distretto giudiziario di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere qualificato come «autorità giudiziaria dell’esecuzione», ai sensi dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, a causa dell’influenza che il potere esecutivo poteva esercitare su tale organo, segnatamente mediante istruzioni individuali, e, pertanto, della sua assenza di indipendenza (
6
).
33.
D’altronde, è proprio per tenere conto di detta giurisprudenza e della necessità di attribuire la competenza ad adottare una decisione di rinvio della consegna a un’«autorità giudiziaria dell’esecuzione» che il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e il pubblico ministero hanno precisato, segnatamente all’udienza, che era in corso di preparazione una modifica alla legge sulla consegna volta a designare il tribunale come organo competente in materia.
34.
Pertanto, propongo di rispondere alla prima parte della seconda questione pregiudiziale dichiarando che la decisione di rinviare la consegna di una persona ricercata, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, e con il considerando 8 di tale decisione quadro, costituisce una misura di «esecuzione» del mandato d’arresto europeo e, di conseguenza, deve essere adottata dall’«autorità giudiziaria dell’esecuzione».
2.
Sulle conseguenze di una violazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (seconda parte)
35.
Per quanto riguarda le conseguenze di una violazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, per il fatto che la decisione di rinviare la consegna è stata adottata da un’autorità non giudiziaria, vale a dire, nel caso di specie, dal procuratore, le posizioni delle parti divergono radicalmente. Sia la Commissione che CJ ritengono che la violazione di un simile requisito formale, al pari di quelli previsti all’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, di tale decisione quadro, imponga la rimessa in libertà dell’interessato. Per contro, sia il governo dei [OSCURATO:PERSONA] che il pubblico ministero, pur riconoscendo la sussistenza di una simile violazione, considerano che quest’ultima non abbia alcuna incidenza sulla decisione, distinta, del tribunale, ai sensi dell’articolo 12 di detta decisione quadro, di prorogare la custodia di tale interessato. All’udienza, i governi francese e polacco hanno precisato, anche se solo in risposta alla prima questione pregiudiziale, che, indipendentemente dal fatto che le condizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della medesima decisione quadro fossero soddisfatte nel caso di specie, l’articolo 12 di quest’ultima costituiva una base giuridica sufficiente per mantenere in stato di custodia detto interessato durante il rinvio della sua consegna.
36.
Come osservano CJ e la Commissione, la necessità di attribuire il potere decisionale, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, a un’«autorità giudiziaria dell’esecuzione» che sia indipendente o soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo (
7
) costituisce una regola di competenza giurisdizionale alla quale gli Stati membri non possono, in linea di principio, derogare. Ciò è sottolineato dalla giurisprudenza che ha insistito su tale indipendenza, nonché sull’esistenza di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, qualora detta autorità giudiziaria non sia un organo giurisdizionale e il rinvio della consegna comporti l’arresto o il mantenimento in custodia della persona ricercata (
8
).
37.
Tuttavia, nel caso di specie, si deve constatare che, da un lato, il procuratore in questione non costituisce un’autorità giudiziaria indipendente in tal senso e, dall’altro, alla luce, in particolare, delle posizioni divergenti e ambigue del governo dei [OSCURATO:PERSONA] e del pubblico ministero nel corso dell’udienza, risulta che la sua decisione di rinviare la consegna della persona ricercata non è soggetta a un ricorso giurisdizionale effettivo.
38.
Infatti, come afferma lo stesso giudice del rinvio, secondo una prassi costante, la decisione del procuratore di rinviare la consegna, in quanto tale, non è soggetta ad un controllo da parte del tribunale, mentre quest’ultimo si pronuncia sulla richiesta di tale procuratore di prorogare il mantenimento in custodia della persona ricercata, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), della legge sulla consegna. Tale valutazione è confermata dalle osservazioni scritte del governo dei [OSCURATO:PERSONA] e del pubblico ministero, che insistono sul carattere distinto della decisione di rinvio della consegna, adottata dal procuratore, da un lato, e di quella di mantenimento della custodia, adottata dal tribunale su richiesta del medesimo procuratore, dall’altro.
39.
Ne consegue che, in base a tale prassi, il tribunale è autorizzato soltanto a decidere sul
mantenimento in custodia
della persona ricercata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), della legge sulla consegna, per un periodo massimo di trenta giorni. Per contro, la decisione di rinvio della consegna, adottata dal procuratore ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, di tale legge, che costituisce la base giuridica della sua richiesta di proroga della privazione della libertà di detta persona, sembra essere ipso facto esecutiva, senza essere soggetta, in quanto tale, a un controllo giurisdizionale effettivo, sia esso preventivo o successivo, da parte del tribunale.
40.
Rimane il fatto che né l’articolo 36, paragrafo 1, della legge sulla consegna, su cui si basa la decisione del procuratore di rinviare la consegna nel caso di specie, né l’articolo 1, lettera e), di tale legge precisano esplicitamente l’organo competente ad adottare una decisione di rinvio della consegna della persona ricercata, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, e ancor meno le condizioni alle quali o il modo nel quale detta decisione potrebbe essere soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo. Tali disposizioni non indicano neanche se, ed eventualmente in quale misura, il tribunale investito di una richiesta di proroga della custodia sia o meno competente a verificare la legittimità di una decisione di rinvio della consegna adottata dal procuratore.
41.
A questo proposito, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, all’udienza, che l’articolo 36, paragrafo 1, della legge sulla consegna poteva essere interpretato in modo conforme all’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, cosicché il tribunale poteva sostituirsi al procuratore e sanare il vizio menzionato supra al paragrafo 37. Non si può quindi escludere che, quanto meno in tale occasione, in forza dell’articolo 27, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 33, lettera a), della legge sulla consegna, detto tribunale sia in grado di controllare la legittimità della decisione del procuratore di rinviare la consegna, invalidandola per poi disporre la rimessa in libertà della persona ricercata oppure sostituendosi a tale procuratore per confermare il rinvio della consegna e la custodia di detta persona.
42.
Il requisito secondo cui la decisione di rinvio della consegna della persona ricercata deve essere adottata da un’«autorità giudiziaria dell’esecuzione» indipendente oppure soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo presuppone, infatti, che, al più tardi in sede di esame della questione se siano soddisfatte le condizioni che consentono il mantenimento in custodia di tale persona, il giudice competente sia in grado di esercitare un simile controllo sulla legittimità di detta decisione (
9
). In tal modo, tale giudice potrebbe, se del caso, decidere di invalidare detta decisione in caso di inosservanza delle condizioni di applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e disporre la rimessa in libertà di detta persona, fatte salve le altre misure che l’autorità giudiziaria competente è legittimata ad adottare per impedirne la fuga, conformemente all’articolo 12 della decisione quadro 2002/584.
43.
È compito del giudice del rinvio valutare se, nel caso di specie, una simile soluzione conforme ai requisiti dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 sia possibile, come sostenuto all’udienza dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] e dal pubblico ministero. A tal fine, esso deve tuttavia assicurarsi che un eventuale controllo giurisdizionale
a posteriori
da parte sua, quale descritto supra al paragrafo 42, sia sufficientemente efficace e in grado di rimediare pienamente alla violazione della regola di competenza giurisdizionale che consiste nell’adozione della decisione di rinvio della consegna da parte del solo procuratore.
44.
Pertanto, tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, la decisione del procuratore di rinviare la consegna ha comportato il mantenimento in custodia dell’interessato nei [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio deve fare in modo che tale decisione non rimanga provvisoriamente in vigore fino a quando detto giudice non abbia adottato una nuova decisione, come hanno tuttavia rilevato all’udienza il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e il pubblico ministero. Inoltre, detto giudice è tenuto a verificare se esso sia in grado di sostituirsi, in modo retroattivo, al procuratore adottando una nuova decisione di rinvio della consegna della persona ricercata e autorizzando, se del caso, il mantenimento della sua custodia.
45.
È alla luce di tali criteri che il giudice del rinvio deve valutare se sia possibile un’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 33 e 34 della legge sulla consegna, che sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584. Invece, qualora ciò non fosse possibile, in assenza di una base giuridica nel diritto interno che giustifichi il mantenimento della sua custodia per altri motivi, come autorizzato dall’articolo 12 di tale decisione quadro, l’interessato dovrebbe essere rimesso in libertà.
46.
Di conseguenza, propongo di rispondere alla seconda parte della seconda questione pregiudiziale dichiarando che la violazione dell’articolo 24, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, in forza del quale la decisione di rinvio della consegna della persona ricercata deve essere adottata da un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, impone che tale persona sia rimessa in libertà, fatta salva la possibilità che una simile autorità ponga rimedio a tale violazione, in particolare, mediante un’interpretazione conforme delle norme rilevanti di diritto interno o grazie all’esistenza di una base giuridica nel diritto interno che giustifichi il mantenimento della sua custodia per altri motivi.
C.
Sulla prima e sulla terza questione pregiudiziale
1.
Osservazione preliminare
47.
La prima e la terza questione pregiudiziale si basano sull’ipotesi, formulata dal giudice del rinvio, secondo la quale la decisione di rinvio della consegna dell’interessato sia stata adottata da un’«autorità giudiziaria dell’esecuzione» e sia soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo.
48.
Tenuto conto della terza questione pregiudiziale, occorre interpretare i criteri di applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, vale a dire del diritto a un equo processo e dei diritti della difesa, invocati da CJ nell’ambito del procedimento penale in corso nei [OSCURATO:PERSONA].
2.
Sui criteri di applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta (terza questione pregiudiziale)
49.
La prima parte della terza questione pregiudiziale mira, in sostanza, a stabilire se l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 osti a una decisione di rinvio della consegna della persona ricercata per il
solo
fatto che quest’ultima insiste sull’esercizio dei suoi diritti fondamentali tutelati dagli articoli 47 e 48 della Carta.
50.
Come osserva la Commissione, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dispone di un potere discrezionale («può») quanto all’adozione di una decisione di rinvio della consegna del ricercato ai fini della sua sottoposizione a procedimento penale («affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale») nello Stato membro di esecuzione. Orbene, anche in assenza di criteri supplementari o più precisi che disciplinino l’esercizio di tale potere discrezionale, quest’ultimo deve essere guidato, in particolare, dai diritti fondamentali della Carta che le autorità nazionali devono rispettare nell’ambito dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo (v. articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro) (
10
).
51.
Infatti, da giurisprudenza costante risulta che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha l’obbligo di tenere conto delle garanzie processuali fondamentali di cui beneficia l’interessato, ai sensi degli articoli 47 e 48 della Carta, tra cui il diritto a un equo processo e i diritti della difesa, come interpretati dalla Corte (
11
). Tale obbligo si applica non solo al procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo in quanto tale, ma anche, mutatis mutandis, a qualsiasi procedimento penale parallelo invocato quale motivo di rinvio della consegna, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, e che ne è quindi inscindibile. Ciò è confermato dall’articolo 8 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (
12
), che precisa il diritto dell’indagato o dell’imputato di presenziare al processo nell’ambito dei procedimenti penali a livello nazionale.
52.
Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo, di cui trattasi nel caso di specie, costituisce un elemento essenziale del diritto a un equo processo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, nonché dei diritti della difesa garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, della stessa (
13
). Analogamente, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2016/343, gli Stati membri devono consentire, in particolare, agli imputati di essere presenti al loro processo (
14
). Sebbene l’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, letto alla luce del considerando 35 di quest’ultima, autorizzi gli Stati membri a prevedere, a determinate condizioni, che un processo possa svolgersi in assenza dell’imputato, segnatamente quando quest’ultimo abbia rinunciato al suo diritto di presenziarvi (
15
), la situazione è diversa quando, come nel caso di specie, l’imputato insiste sull’esercizio di tale diritto.
53.
Tenuto conto del carattere inalienabile del diritto fondamentale dell’imputato a comparire personalmente al processo (
16
), il procedimento penale a carico di CJ nei [OSCURATO:PERSONA] per aver guidato un veicolo senza una valida patente di guida, reato passibile di un’ammenda di EUR 360 e, in subordine, di sette giorni di detenzione, è sufficiente, in linea di principio, affinché l’interessato possa far valere il proprio diritto a un equo processo e i propri diritti della difesa, nonostante la maggiore gravità del reato per il quale l’interessato era stato condannato in Polonia e che forma oggetto di detto mandato.
54.
Tuttavia, il potere discrezionale dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, di decidere sul rinvio della consegna della persona ricercata non può essere trasformato in una competenza vincolata per il
solo
fatto che tale persona fa valere le proprie garanzie processuali fondamentali durante un procedimento penale svolto nello Stato membro di esecuzione. Infatti, nel caso di specie, come osservano il giudice del rinvio e la Commissione, una decisione di rinvio della consegna non può essere imposta unilateralmente dall’interessato che insiste sull’esercizio e sul rispetto immediato del proprio diritto a un equo processo e dei propri diritti della difesa nell’ambito del procedimento penale in corso nei [OSCURATO:PERSONA].
55.
A tale riguardo, occorre verificare se gli obiettivi di interesse generale perseguiti dall’articolo 24 della decisione quadro 2002/584 giustifichino una limitazione, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, all’esercizio da parte dell’interessato del suo diritto a un equo processo e dei suoi diritti della difesa. Infatti, come è stato riconosciuto da una giurisprudenza costante, tali diritti non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (
17
).
56.
Nell’esercizio del suo potere discrezionale riguardante l’attuazione delle facoltà previste dall’articolo 24 della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve quindi tenere conto tanto dell’interesse dello Stato membro di esecuzione a portare a termine un procedimento penale in corso nei confronti della persona ricercata, quanto di quello dello Stato membro emittente ad ottenere la consegna di tale persona nel più breve tempo possibile, e ponderare tali interessi per determinare se e in quale misura sia possibile una limitazione all’esercizio del diritto a un equo processo e dei diritti della difesa. Tale dovere deriva altresì dall’obbligo di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, che impronta il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti al fine di garantire il funzionamento effettivo del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, di cui il cui mandato d’arresto europeo costituisce uno degli elementi essenziali (
18
).
57.
In primo luogo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è chiamata a tenere conto del legittimo interesse dello Stato membro di esecuzione, tutelato dall’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, a portare a termine il procedimento penale in corso prima di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente. Tale interesse è meno rilevante quando la gravità del reato perseguito e l’entità della sanzione prevista siano, come nel caso di specie, nettamente inferiori a quelle che hanno dato luogo all’emissione del mandato d’arresto europeo. Pertanto, in adempimento del suo obbligo di leale cooperazione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può decidere di sospendere il procedimento penale in corso e di procedere a una consegna temporanea «condizionale» della persona ricercata, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, di tale decisione quadro, prevedendo al contempo, di comune accordo con l’autorità giudiziaria emittente, il ritorno di tale persona, dopo che la stessa abbia scontato la sua pena nello Stato membro emittente, ai fini della prosecuzione del procedimento penale nello Stato membro di esecuzione. Ne risulterebbe una limitazione del diritto a un equo processo e dei diritti di difesa di detta persona, consistente nel rinviare il loro esercizio.
58.
Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio valutare, da un lato, se una simile soluzione sia praticabile, cosa che è stata messa in dubbio dalle parti all’udienza, e, dall’altro, se, a seguito della ripresa del procedimento dopo l’eventuale ritorno dell’interessato nei [OSCURATO:PERSONA], i suoi diritti processuali, compreso quello ad essere giudicato entro un termine ragionevole (
19
), possano essere pienamente rispettati. In ogni caso, il rinvio in quanto tale dell’esercizio di tali diritti nell’ipotesi di una simile consegna temporanea di tale interessato non può essere qualificato come «intervento sproporzionato e inaccettabile», tale da ledere la loro stessa sostanza.
59.
In secondo luogo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve prendere in considerazione il legittimo interesse dello Stato membro emittente ad ottenere la consegna della persona ricercata e a porre quest’ultima in stato di detenzione nel più breve tempo possibile nel suo territorio. Tale interesse è tuttavia relativizzato dalla possibilità, prevista dall’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, di porre tale persona in stato di custodia ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo. L’equivalenza di tale custodia è implicitamente riconosciuta dall’articolo 26, paragrafo 1, di detta decisione quadro, ai sensi del quale lo Stato membro emittente è tenuto a dedurre il periodo complessivo di custodia dalla durata totale della detenzione che la persona ricercata deve scontare nello Stato membro emittente. Inoltre, in un caso come quello in esame, l’obiettivo del reinserimento sociale dopo l’esecuzione delle pene può deporre a sfavore di una detenzione nello Stato membro emittente, qualora la persona ricercata risieda già da un certo tempo o addirittura sia socialmente ben integrata nello Stato membro di esecuzione (
20
). Spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione determinare, a seconda delle circostanze, quale di tali due opzioni corrisponda meglio a detto obiettivo e se il legittimo interesse dello Stato membro emittente, la cui presa in considerazione potrebbe comportare una limitazione temporanea delle garanzie processuali dell’interessato, possa prevalere su quello dello Stato membro di esecuzione quale descritto supra al paragrafo 57.
60.
Alla luce di tali circostanze, si propone di rispondere alla prima parte della terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta, non osta, in linea di principio, a che la consegna della persona ricercata sia rinviata ai fini di un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per il fatto che tale persona non intende rinunciare al proprio diritto di presenziare a detto procedimento. Nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 24 di tale decisione quadro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tuttavia tenuta a valutare se una limitazione all’esercizio, da parte di detta persona, delle sue garanzie processuali fondamentali possa essere giustificata alla luce dei legittimi interessi potenzialmente divergenti degli Stati membri di emissione e di esecuzione.
61.
Tenuto conto di tale risposta essenzialmente negativa alla prima parte della terza questione pregiudiziale, non occorre rispondere alla seconda parte della medesima questione, che viene sollevata soltanto per il caso di una risposta affermativa alla prima parte.
3.
Sul mantenimento in custodia della persona ricercata a seguito di un rinvio legittimo della sua consegna (prima questione pregiudiziale)
62.
Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se, nel caso in cui la consegna della persona ricercata sia legittimamente rinviata, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, tale persona possa essere mantenuta in custodia per l’intera durata del rinvio e fino a quando detta consegna non venga effettuata.
63.
L’articolo 24 della citata decisione quadro non si pronuncia su tale questione. Per contro, in forza della regola generale stabilita dall’articolo 12 di detta decisione quadro, la questione se la persona ricercata possa essere posta o mantenuta in custodia deve essere decisa conformemente al diritto nazionale. Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, della legge sulla consegna, una proroga della custodia per un periodo non superiore a trenta giorni è possibile ed è stata già disposta in due occasioni dal giudice del rinvio nel caso di specie (
21
). Pertanto, in linea di principio, né l’articolo 12 né l’articolo 24 della medesima decisione quadro ostano, di per sé, a una simile proroga della custodia ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, dato che il rinvio della consegna costituisce parte integrante di tale esecuzione (
22
), anche se tale proroga può superare una certa durata.
64.
Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tale valutazione non è rimessa in discussione dall’economia generale del sistema di cooperazione giudiziaria destinato all’esecuzione del mandato d’arresto europeo, né dai termini rigorosi per la consegna della persona ricercata previsti all’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2002/584, né dai requisiti derivanti dall’articolo 6 della Carta.
65.
È ben vero che la Corte ha già dichiarato che la possibilità di prorogare tali termini per una causa di forza maggiore, prevista all’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, deve essere interpretata restrittivamente, in quanto costituisce una deroga alla norma stabilita all’articolo 23, paragrafo 2, di tale decisione quadro (
23
). Essa ha precisato, a questo proposito, che ostacoli giuridici derivanti da azioni legali intentate dalla persona ricercata sono prevedibili e non possono costituire una causa di forza maggiore in tal senso (
24
).
66.
Tuttavia, l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 costituisce una norma speciale rispetto alle norme generali relative ai termini rigorosi di consegna, previste all’articolo 23, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro, in quanto essa riguarda un caso particolare di rinvio della consegna della persona ricercata che è destinato, segnatamente, a tutelare il legittimo interesse dello Stato membro di esecuzione a portare a termine un procedimento penale in corso (
25
). Tale caso specifico di rinvio deve quindi essere chiaramente distinto da quello di un rinvio eccezionale della consegna, ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 3 o 4, di detta decisione quadro, rispetto alle norme generali stabilite all’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della medesima decisione quadro.
67.
Tale valutazione è confermata dal fatto che il legislatore dell’Unione ha rinunciato a includere nell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 termini precisi o, quanto meno, un riferimento ai termini previsti all’articolo 23 di tale decisione quadro. Ne consegue a contrario che, conformemente al principio enunciato all’articolo 12, prima frase, di detta decisione quadro, quest’ultima ha conferito agli Stati membri un potere discrezionale per disciplinare la durata del mantenimento in custodia della persona ricercata nel corso di un rinvio legittimo della sua consegna ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della medesima decisione quadro.
68.
Inoltre, nel caso di specie, l’interessato insiste sull’esercizio immediato delle sue garanzie processuali fondamentali nell’ambito del procedimento penale nei [OSCURATO:PERSONA], che costituisce il motivo essenziale del rinvio della sua consegna disposto dal procuratore ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della legge sulla consegna. Tuttavia, tale circostanza non è assimilabile a un«ostacolo giuridico» ai sensi della giurisprudenza richiamata supra al paragrafo 65, poiché quest’ultima si riferisce soltanto all’applicazione dell’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 e non a quella dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale decisione quadro, come nel caso di specie.
69.
Infine, è ben vero che la decisione, fondata sull’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, di mantenere la persona ricercata in custodia nello Stato membro di esecuzione, anziché consegnarla allo Stato membro emittente in esecuzione del mandato d’arresto europeo, costituisce, al pari della pena inflitta dallo Stato membro emittente, una misura che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della Carta e che deve essere limitata nel tempo (
26
). Tuttavia, l’eventuale limitazione corrispondente della libertà della persona ricercata è integralmente compensata dall’obbligo, per lo Stato membro emittente, di dedurre il periodo complessivo di custodia nello Stato membro di esecuzione dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente. Ciò posto, il mantenimento in custodia di tale persona non può essere qualificato come limitazione supplementare del diritto alla libertà che detta persona deve subire comunque nello Stato membro emittente, né come misura sproporzionata, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, a condizione che la durata della detenzione non superi quella che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente.
70.
Di conseguenza, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 12 e l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta, non ostano a che un ricercato, la cui consegna ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà è stata definitivamente autorizzata ma è stata rinviata «affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione (...) per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo», venga mantenuto in stato di detenzione in esecuzione del mandato d’arresto europeo per l’intera durata di tale procedimento penale, a condizione che la durata della detenzione non superi quella che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente.
V.
Conclusione
71.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente:
1)
L’articolo 12 e l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non ostano a che un ricercato, la cui consegna ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà è stata definitivamente autorizzata ma è stata rinviata «affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione (...) per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo», venga mantenuto in stato di detenzione in esecuzione del mandato d’arresto europeo per l’intera durata di tale procedimento penale, a condizione che la durata della detenzione non superi quella che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente.
2)
La decisione di rinviare la consegna di una persona ricercata, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, e con il considerando 8 di tale decisione quadro, costituisce una misura di «esecuzione» del mandato d’arresto europeo e, di conseguenza, deve essere adottata dall’«autorità giudiziaria dell’esecuzione».
La violazione dell’articolo 24, paragrafo 1, di detta decisione quadro, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, in forza del quale la decisione di rinvio della consegna della persona ricercata deve essere adottata da un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, impone che tale persona sia rimessa in libertà, fatta salva la possibilità che una simile autorità ponga rimedio a tale violazione, in particolare, mediante un’interpretazione conforme delle norme rilevanti di diritto interno o grazie all’esistenza di una base giuridica nel diritto interno che giustifichi il mantenimento della sua detenzione per altri motivi.
3)
L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta, in linea di principio, a che la consegna della persona ricercata sia rinviata ai fini di un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per il fatto che tale persona non intende rinunciare al proprio diritto di presenziare a detto procedimento. Nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 24 di tale decisione quadro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tuttavia tenuta a valutare se una limitazione all’esercizio, da parte della persona ricercata, delle sue garanzie processuali fondamentali possa essere giustificata alla luce dei legittimi interessi potenzialmente divergenti degli Stati membri di emissione e di esecuzione.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
C‑804/21 PPU
,
EU:C:2022:307
, punto
66
.
(
3
) V., inoltre, le mie conclusioni nella causa C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna) (
C‑804/21 PPU
,
EU:C:2022:182
, paragrafi da
73
a
76
).
(
4
) Sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
, punto
56
).
(
5
) V., in tal senso e per analogia, sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
, punti da
44
a
49
e giurisprudenza ivi citata).
(
6
) V., in tal senso, sentenze del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
, punti
54
,
67
e
72
), e del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna) (
C‑804/21 PPU
,
EU:C:2022:307
, punto
61
). V., inoltre, per quanto riguarda i servizi di polizia, le mie conclusioni nella causa C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna) (
C‑804/21 PPU
,
EU:C:2022:182
, paragrafi
72
e
73
).
(
7
) V., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
, punti da
44
a
47
e
54
nonché giurisprudenza ivi citata).
(
8
) V., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
, punti da
49
a
51
e giurisprudenza ivi citata).
(
9
) V. giurisprudenza citata ai paragrafi 31 e 32 delle presenti conclusioni.
(
10
) Sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
, punti
52
e
53
).
(
11
) Sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni (
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punti da
49
a
51
); del 10 agosto 2017, Tupikas (
C‑270/17 PPU
,
EU:C:2017:628
, punti da
58
a
60
), e del 22 dicembre 2017, Ardic (
C‑571/17 PPU
,
EU:C:2017:1026
, punto
73
).
(
12
)
GU 2016, L 65, pag. 1
.
(
13
) V., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni (
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punto
49
e giurisprudenza ivi citata), e del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (
C‑420/20
,
EU:C:2022:679
, punto
54
e giurisprudenza ivi citata).
(
14
) Sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (
C‑420/20
,
EU:C:2022:679
, punto
32
).
(
15
) Sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (
C‑420/20
,
EU:C:2022:679
, punti da
35
a
37
). Per quanto riguarda le condizioni di una simile rinuncia, che deve essere spontanea e deve risultare in modo inequivocabile, v. sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punto
49
).
(
16
) Sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punto
49
), e del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (
C‑420/20
,
EU:C:2022:679
, punto
54
).
(
17
) V., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Prequ’ Italia (
C‑276/16
,
EU:C:2017:1010
, punto
50
); del 13 settembre 2018, UBS Europe e a. (
C‑358/16
,
EU:C:2018:715
, punto
62
), e del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/18
,
EU:C:2019:861
, punto
43
).
(
18
) V., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione) (
C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU
,
EU:C:2021:876
, punti
43
e
44
nonché giurisprudenza ivi citata), e del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) (
C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU
,
EU:C:2022:100
, punti
48
e
49
nonché giurisprudenza ivi citata).
(
19
) V. ordinanza del 12 febbraio 2019, RH (
C‑8/19 PPU
,
EU:C:2019:110
, punti
31
e segg.), e sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka (
C‑38/18
,
EU:C:2019:628
, punti
38
e segg.).
(
20
) V., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Raugevicius (
C‑247/17
,
EU:C:2018:898
, punti
36
e segg.).
(
21
) V. paragrafi 19 e 20 delle presenti conclusioni.
(
22
) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
(
23
) V. sentenza del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna) (
C‑804/21 PPU
,
EU:C:2022:307
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata).
(
24
) V. sentenza del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna) (
C‑804/21 PPU
,
EU:C:2022:307
, punto
48
e giurisprudenza ivi citata).
(
25
) V. paragrafi da 55 a 57 delle presenti conclusioni.
(
26
) V., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan (
C‑237/15 PPU
,
EU:C:2015:474
, punti
58
e
59
), e del 25 gennaio 2017, Vilkas (
C‑640/15
,
EU:C:2017:39
, punto
43
).