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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25400/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27668 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 32; -ricorrente - Contro (79)2 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 469/14/2020, depositata in data 17 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 318/06/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Parma che, per quanto di interesse, aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato, per l'anno 2006, maggior reddito, ai fini Irpef, scaturente dalla sua partecipazione, quale socio al 25%, nella [OSCURATO:SOCIETA] in base alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili a causa della ristretta base societaria; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il ricorrente ha depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia "Omesso esame (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) - Violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) in relazione all'art. 2697 c.c." per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla richiesta - reiterata in appello - di un'eventuale ulteriore attività istruttoria nei confronti della società, sulla richiesta di "accesso agli atti" con messa a disposizione da parte dell'Ufficio di tutta la documentazione relativa agli atti di causa afferente alla società e sulla ulteriore istanza di chiamata in causa della società terza; peraltro, ad avviso del contribuente, la CTR nel ritenere legittimo l'avviso di accertamento in questione avrebbe violato l'art. 2697 c.c., non avendo posto a carico dell'Ufficio l'onere di integrare con altri "fatti-indice" la presunzione - inidonea come tale ad assurgere al rango di "prova piena"- di distribuzione ai soci degli utili non dichiarati verificati per un importo definito, con atto di adesione, in capo alla società a ristretta base sociale; - il motivo si profila complessivamente inammissibile; - in primo luogo, la ricorrente col mezzo all'esame ha cumulato plurime censure senza però distinguere tra di essi nell'illustrazione del motivo: in tal modo impedendo un sicuro esercizio nomofilattico non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata» (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016 Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021);/ - in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 5, Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021); - in ogni caso, in disparte il non avere riprodotto in ricorso o allegato ad esso, in difetto di autosufficienza, nelle parti rilevanti, l'atto di appello, quanto alla assunta omessa pronuncia sull'istanza di eventuali ulteriori attività istruttorie, di c.d. accesso agli atti e di chiamata in causa di terzo, va ricordato che per orientamento costante di questa Corte il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass.n. 3927 del 2002; Sez. 1, n. 10073 del 25/06/2003; Sez. 3, n. 1701 del 23/01/2009; Sez. 1, n. 22083 del 26/09/2013; Sez. 2, n. 1876 del 25/01/2018; Sez. 3, n. 25154 del 11/10/2018);- quanto alla assunta violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., quest'ultima si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. Sez.

L -, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Cass. 23518 del 2018; Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013).

Nella specie, invece, proprio un'indebita valutazione il ricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, per quanto appena ricordato, possa ritenersi violato l'art. 2697 c.c., avendo il giudice di appello ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione in forza della presunzione di distribuzione al socio degli utili extrabilancio accertati definitivamente (con procedimento di adesione) in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. a ristretta base sociale, a fronte della quale il contribuente non aveva offerto prova a contrario; ciò in applicazione del principio secondo cui "L'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, anche nell'ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti" (Sez. 5 - , Ordinanza n. 32959 del 20/12/2018); -con il secondo motivo si denuncia "Omessa pronuncia (art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) - inferenza presuntiva fondata unicamente sulla ristretta base sociale" per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione senza avere esaminato quanto eccepito nei gradi di merito dal contribuente in ordine alla illegittimità dell'inferenza presuntiva fondata unicamente sulla ristretta base societaria in mancanza di altri elementi probatori da provarsi a cura dell'Amministrazione e, in particolare, in ordine alla mancata compartecipazione del socio alla gestione della società (affectio societatis), alla mancata ricezione dell'avviso notificato alla società, alla mancata partecipazione ad alcuna fase dell'accertamento con adesione concluso dalla società; - il motivo si espone in primo luogo al profilo di inammissibilità già evidenziato in ordine al primo motivo per contraddittoria denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; - inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività» (Cass.

S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf, da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013; Cass. n. 22766 del 2019; Cass. 28580-2021v. anche, con riguardo all'onere di autosufficienza nel caso di denuncia di "error in procedendo" Cass. sez. un., n. 20181 del 2019; sez. un. n. 157 del 2020); nella specie, il contribuente, in difetto del principio di autosufficienza, non ha riportato in ricorso, o allegato ad esso, nelle parti rilevanti, l'atto di appello, al fine di permettere a questa Corte di verificare la fondatezza della censura; - in ogni caso, la censura sviluppata in termini di omessa pronuncia è infondata; -premesso che il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012), la CTR ha disatteso la censura concernente l'assunta illegittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili accertati in capo alla società sulla base del mero elemento della "ristretta base societaria" non supportato da altri elementi di prova, osservando che la ristretta base sociale costituisce il fatto noto da cui consegue la presunzione di distribuzione degli utili sociali atteso che "il ridotto numero dei soci si converte in una maggiore conoscibilità degli affari sociali" salvo prova contraria, nella specie, non fornita dal contribuente; ciò, in ossequio al principio di diritto secondo cui "In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1947 del 2019).

Tale presunzione - fondata sul disposto dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. 20851/05), nella specie- con accertamento insindacabile di fatto- ritenuta dal giudice di appello non assolta; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27668 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 32; -ricorrente - Contro (79)2 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 469/14/2020, depositata in data 17 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 318/06/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Parma che, per quanto di interesse, aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato, per l'anno 2006, maggior reddito, ai fini Irpef, scaturente dalla sua partecipazione, quale socio al 25%, nella [OSCURATO:SOCIETA] in base alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili a causa della ristretta base societaria; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il ricorrente ha depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia "Omesso esame (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) - Violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) in relazione all'art. 2697 c.c." per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla richiesta - reiterata in appello - di un'eventuale ulteriore attività istruttoria nei confronti della società, sulla richiesta di "accesso agli atti" con messa a disposizione da parte dell'Ufficio di tutta la documentazione relativa agli atti di causa afferente alla società e sulla ulteriore istanza di chiamata in causa della società terza; peraltro, ad avviso del contribuente, la CTR nel ritenere legittimo l'avviso di accertamento in questione avrebbe violato l'art. 2697 c.c., non avendo posto a carico dell'Ufficio l'onere di integrare con altri "fatti-indice" la presunzione - inidonea come tale ad assurgere al rango di "prova piena"- di distribuzione ai soci degli utili non dichiarati verificati per un importo definito, con atto di adesione, in capo alla società a ristretta base sociale; - il motivo si profila complessivamente inammissibile; - in primo luogo, la ricorrente col mezzo all'esame ha cumulato plurime censure senza però distinguere tra di essi nell'illustrazione del motivo: in tal modo impedendo un sicuro esercizio nomofilattico non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata» (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016 Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021);/ - in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 5, Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021); - in ogni caso, in disparte il non avere riprodotto in ricorso o allegato ad esso, in difetto di autosufficienza, nelle parti rilevanti, l'atto di appello, quanto alla assunta omessa pronuncia sull'istanza di eventuali ulteriori attività istruttorie, di c.d. accesso agli atti e di chiamata in causa di terzo, va ricordato che per orientamento costante di questa Corte il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass.n. 3927 del 2002; Sez. 1, n. 10073 del 25/06/2003; Sez. 3, n. 1701 del 23/01/2009; Sez. 1, n. 22083 del 26/09/2013; Sez. 2, n. 1876 del 25/01/2018; Sez. 3, n. 25154 del 11/10/2018);- quanto alla assunta violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., quest'ultima si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Cass. 23518 del 2018; Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013). Nella specie, invece, proprio un'indebita valutazione il ricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, per quanto appena ricordato, possa ritenersi violato l'art. 2697 c.c., avendo il giudice di appello ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione in forza della presunzione di distribuzione al socio degli utili extrabilancio accertati definitivamente (con procedimento di adesione) in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. a ristretta base sociale, a fronte della quale il contribuente non aveva offerto prova a contrario; ciò in applicazione del principio secondo cui "L'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, anche nell'ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti" (Sez. 5 - , Ordinanza n. 32959 del 20/12/2018); -con il secondo motivo si denuncia "Omessa pronuncia (art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) - inferenza presuntiva fondata unicamente sulla ristretta base sociale" per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione senza avere esaminato quanto eccepito nei gradi di merito dal contribuente in ordine alla illegittimità dell'inferenza presuntiva fondata unicamente sulla ristretta base societaria in mancanza di altri elementi probatori da provarsi a cura dell'Amministrazione e, in particolare, in ordine alla mancata compartecipazione del socio alla gestione della società (affectio societatis), alla mancata ricezione dell'avviso notificato alla società, alla mancata partecipazione ad alcuna fase dell'accertamento con adesione concluso dalla società; - il motivo si espone in primo luogo al profilo di inammissibilità già evidenziato in ordine al primo motivo per contraddittoria denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; - inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività» (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf, da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013; Cass. n. 22766 del 2019; Cass. 28580-2021v. anche, con riguardo all'onere di autosufficienza nel caso di denuncia di "error in procedendo" Cass. sez. un., n. 20181 del 2019; sez. un. n. 157 del 2020); nella specie, il contribuente, in difetto del principio di autosufficienza, non ha riportato in ricorso, o allegato ad esso, nelle parti rilevanti, l'atto di appello, al fine di permettere a questa Corte di verificare la fondatezza della censura; - in ogni caso, la censura sviluppata in termini di omessa pronuncia è infondata; -premesso che il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012), la CTR ha disatteso la censura concernente l'assunta illegittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili accertati in capo alla società sulla base del mero elemento della "ristretta base societaria" non supportato da altri elementi di prova, osservando che la ristretta base sociale costituisce il fatto noto da cui consegue la presunzione di distribuzione degli utili sociali atteso che "il ridotto numero dei soci si converte in una maggiore conoscibilità degli affari sociali" salvo prova contraria, nella specie, non fornita dal contribuente; ciò, in ossequio al principio di diritto secondo cui "In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1947 del 2019). Tale presunzione - fondata sul disposto dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. 20851/05), nella specie- con accertamento insindacabile di fatto- ritenuta dal giudice di appello non assolta; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore impo
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