CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15635/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legeall’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pecin atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST.TARANTO n. 1/2024 depositata il 02/01/2024.Numero registro generale 16202/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 15635/2026Data pubblicazione 21/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motiviillustrati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1/2024 dellaCorte d’Appello di Lecce, di rigetto del gravame interposto avverso lasentenza n. 1307/2022 del Tribunale di Taranto, che aveva respinto lasua opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal signorValerio [OSCURATO:PERSONA] per il saldo del corrispettivo per aver redatto una perizia dautilizzare nel giudizio dal Massaro promosso al fine di ottenerel’indennizzo da ingiusta detenzione.2. Resiste con controricorso e memoria il [OSCURATO:PERSONA].3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 66 bis, D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ex art.360, n. 2, c.p.c., in conseguenza di una errata e fuorviante lettura dellenorme di legge e regolamentari in materia”.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente rigettato lasollevata eccezione d’incompetenza territoriale ex art. 66-bis del [OSCURATO:PERSONA], pur avendo in sede di gravame prodotto il certificatostorico anagrafico comprovante il trasferimento della sua residenza aRoma a far data dal 18 gennaio 2021, dunque in epoca anteriorerispetto al procedimento monitorio.2. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.3.1. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, ilc.d. foro del consumatore ha natura funzionale e inderogabile (v. tra letante Cass., n. 15699/2024; Cass., n. 324/2024; Cass., n. 33439/2021),Numero registro generale 16202/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 15635/2026Data pubblicazione 21/05/2026sicché “Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzial giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenzaterritoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità eassoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quelforo, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenzaterritoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta acontestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili foriconcorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diversogiudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersil'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, eciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente lacontroversia non sia soggetta al foro del consumatore” (v. Cass., n.32731/2019; Cass., n. 21989/2021).3.2. Orbene, nella specie, alla stregua di quanto esposto nel ricorso,in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., risulta che:-) era pacifica in causa la sussistenza della qualità di consumatore incapo all’opponente al decreto ingiuntivo, ora ricorrente per cassazione;-) l’originario opponente, ora ricorrente, aveva allegato di avertrasferito la propria residenza a Roma, con domanda presentata in data18 gennaio 2022, e di non poter patire i ritardi dell’anagrafe capitolina,che aveva rilasciato il relativo certificato soltanto in data 5 luglio 2022;-) l’originario opponente, pertanto, non aveva la disponibilità deldocumento durante il giudizio di prime cure, ma lo aveva poi prodotto insede di gravame:-) la produzione del documento, “in quanto insuscettibile di essereprodotto in primo grado”, era stata ritenuta ammissibile dalla corte dimerito, la quale, tuttavia, era infine pervenuta a rigettare il motivo concui l’allora appellante, ora ricorrente, ribadiva l’eccezione diincompetenza per territorio del giudice adito per violazione del foroinderogabile del consumatore.Numero registro generale 16202/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 15635/2026Data pubblicazione 21/05/2026Orbene, ha invero errato la corte di merito là dove ha affermatoessere “sufficiente osservare che in base alle certificazioni anagrafichedel Comune di Fragagnano (TA) il Massaro al tempo della richiesta deldecreto ingiuntivo risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], così come altempo della sua emissione della sua notifica. Non può tenersi conto dellaresidenza effettiva in difetto di prova della sua conoscenza da partedell'ingiungente. Del resto, il Massaro in primo grado non ha neancheprovato la sua residenza effettiva in Roma, non essendo sufficiente alloscopo la dichiarazione di trasferimento della dimora abituale in Roma,datata 18 gennaio 2021 e priva di alcuna attestazione di deposito, senzache possa assegnarci rilievo alla documentazione depositatatardivamente nel presente grado”.Così argomentando, infatti, la corte di merito ha trascurato diconsiderare che:-) il trasferimento della residenza (v. artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c.)spiega compiutamente tutti i propri effetti formali sostanziali sin dalladata di accertamento, e non dalla successiva data di rilascio dellarelativa certificazione;-) la sottesa realtà fattuale, cioè l'intervenuto trasferimento diresidenza, era stata tempestivamente eccepita sin dal primo grado digiudizio, e, dopo l'incolpevole indisponibilità della relativadocumentazione, era poi stata corredata da prova documentale prodottain appello e che non si era potuta produrre prima;-) che il foro del consumatore è funzionale ed inderogabile (v. art.33, comma secondo, lett. u) e art. 66-bis del d.lgs. n. 206/2005).Ove avesse svolto queste considerazioni la corte di merito avrebbedovuto rilevare che nella specie l’allora appellante Massaro avevaprodotto in appello il certificato storico di residenza, rilasciato in data 5luglio 2022, nel quale veniva attestato che egli aveva trasferito lapropria residenza in Roma sin dal 18 gennaio 2021, e cioè ben primaNumero registro generale 16202/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 15635/2026Data pubblicazione 21/05/2026della notifica del decreto ingiuntivo, e financo del deposito del ricorsomonitorio ex art. 633 c.p.c., sicché avrebbe dovuto conseguentementeaccogliere il motivo di gravame riproponente l’eccezione diincompetenza ex art. 66-bis d.lgs. n. 206/2005, senza limitarsi arilevare genericamente che “non può tenersi conto della residenzaeffettiva in difetto di prova della sua conoscenza da partedell’ingiungente” (v. p. 11 dell’impugnata sentenza).4. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbito il 2°motivo [ con il quale il ricorrente denunzia “Violazione o falsaapplicazione degli artt. 33 e seg. D. lgs 6 settembre 2005 n° 206, art.1427 e 2233 c.c., DM 55/2014, ex art. 360 n. 3 c.p.c. ], conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbito il 2° motivo. Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 20 febbraio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]