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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 08041/2023

Testo disponibile della fonte

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A sul ricorso iscritto al n. 18697/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la S ENTENZA della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 775/2019depositata il 12.11.2019, NRG 948/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Firenze, rigettando parzialmente il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), ha confermato l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in misura di 4,5 mensilità di retribuzione globale di fatto, pronunciata dal Tribunale di Lucca in favore dei lavoratori indicati in epigrafe, docenti di religione della scuola pubblica, per la indebita reiterazione oltre i 36 mesi di contratti a tempo determinato, verificatasi nel corso degli anni; la Corte d’Appello si limitava a ridurre la misura del risarcimento a favore di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto dal Tribunale in misura di 9 mensilità e ridotto in secondo grado alla stessa misura di 4,5 mensilità di cui agli altri docenti; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, poi illustrato da memoria; i docenti sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) della L. 186/2003 ed è sviluppato rimarcando, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla L. 186/2003, in sé coerente con le regole eurounitarie e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente; il motivo addebita, in sintesi, alla Corte distrettuale di avere erroneamente esteso ai docenti di religione i medesimi principi affermati dal giudice di legittimità per i docenti delle materie curriculari, sul presupposto, sostenuto dal MIUR che il fabbisogno di personale da utilizzare per l’insegnamento della religione è legato a plurime variabili e ciò giustifica la previsione della quota del 30% da coprire mediante contratti a tempo determinato di durata annuale; questa S.C., con plurime concordanti decisioni – rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 − da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell’abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; in tali decisioni, alle quali si fa riferimento − richiamandosi in particolare ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 − sono stati enunciati i principi di seguito trascritti: «nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»; «i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso» (negli stessi termini delle due massime sopra citate, poi anche Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022); la pronuncia della Corte territoriale è coerente con tali principi e il presente ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate di questa S.C. e, pertanto,deve essere rigettato; nulla sulle spese, stante il fatto che i docenti sono rimasti intimati; non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 18697/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la S ENTENZA della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 775/2019depositata il 12.11.2019, NRG 948/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Firenze, rigettando parzialmente il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), ha confermato l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in misura di 4,5 mensilità di retribuzione globale di fatto, pronunciata dal Tribunale di Lucca in favore dei lavoratori indicati in epigrafe, docenti di religione della scuola pubblica, per la indebita reiterazione oltre i 36 mesi di contratti a tempo determinato, verificatasi nel corso degli anni; la Corte d’Appello si limitava a ridurre la misura del risarcimento a favore di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto dal Tribunale in misura di 9 mensilità e ridotto in secondo grado alla stessa misura di 4,5 mensilità di cui agli altri docenti; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, poi illustrato da memoria; i docenti sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) della L. 186/2003 ed è sviluppato rimarcando, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla L. 186/2003, in sé coerente con le regole eurounitarie e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente; il motivo addebita, in sintesi, alla Corte distrettuale di avere erroneamente esteso ai docenti di religione i medesimi principi affermati dal giudice di legittimità per i docenti delle materie curriculari, sul presupposto, sostenuto dal MIUR che il fabbisogno di personale da utilizzare per l’insegnamento della religione è legato a plurime variabili e ciò giustifica la previsione della quota del 30% da coprire mediante contratti a tempo determinato di durata annuale; questa S.C., con plurime concordanti decisioni – rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 − da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell’abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; in tali decisioni, alle quali si fa riferimento − richiamandosi in particolare ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 − sono stati enunciati i principi di seguito trascritti: «nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»; «i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso» (negli stessi termini delle due massime sopra citate, poi anche Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022); la pronuncia della Corte territoriale è coerente con tali principi e il presente ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate di questa S.C. e, pertanto,deve essere rigettato; nulla sulle spese, stante il fatto che i docenti sono rimasti intimati; non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte
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