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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 26788/2023

Testo disponibile della fonte

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zioni.

2.3. La litispendenza postula, com'è noto, pur alla luce del principio fatto valere dalla ricorrente, che vi sia almeno una parziale coincidenza di parti, ma qui non è obiettivamente così, perché, come ammette la stessa ricorrente a pag 7 del proprio atto, il giudizio preventivamente instaurato, avente ad oggetto la pretesa intestazione fiduciaria delle quote in possesso dell'odierno intimato, verteva tra i due Bertucci e di esso non era stata parte anche Exen, intervenuta infatti solo in sede di impugnazione con opposizione di terzo.

Sicché, pur se la circostanza che al primo giudizio partecipi un soggetto che non sia parte del secondo non impedisce di rilevare la litispendenza, nondimeno occorre che tra i due giudizi, insieme agli altri elementi costitutivi della fattispecie, vi sia identità tra i soggetti, evenienza non ricorrente nella specie dal momento che l'odierna ricorrente, parte del secondo giudizio, era rimasta inizialmente estranea al primo.

E tanto basta ad escludere la violazione in parola.

2.4. Fermo, poi, che non si vedono margini per applicare il 337 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 819-bis, comma 2, cod. proc. civ., non essendo sussumibile la specie in esame sotto il vigore della norma richiamata se non a prezzo di un'evidente effrazione del suo testo, RG 17627/19 Exen-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17627/2019 Numero sezionale 3763/2023 Numero di raccolta generale 26788/2023 Data pubblicazione 19/09/2023 va ancora osservato che la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., di cui pure il motivo lamenta la mancata disposizione, è volta, com'è noto ad evitare il possibile contrasto tra giudicati, sicché essa postula che tra due cause comuni sussista un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica e non semplicemente una pregiudizialità logica, di guisa che, rettamente, se ne è esclusa la disposizione qui, non ricorrendo il vincolo in parola tra la causa in cui si discute della titolarità delle quote e la causa in cui controverte sul loro rimborso.

3.1. Il secondo motivo di ricorso allega la violazione dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. e degli artt. 2473 e 1349 cod. civ., censurandosi il giudizio reso dal giudice del gravame in ordine alle contestazioni mosse agli arbitri per aver essi disatteso la perizia esperita ai sensi dell'art. 2473, comma 3, cod. civ. in quanto affetta, a loro giudizio, da errori ed iniquità manifesti, sul rilievo, viceversa, che gli errori riscontrati non consentirebbero a mente dell'art. 1349 cod. civ. di disporne, come invece fatto dagli arbitri, l'annullamento.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Come già decretato dalla Corte d'Appello il motivo impinge nella valutazione di aspetti fattuali della vicenda, che già ne hanno precluso, per i noti limiti di quel giudizio, la delibazione in sede di impugnazione ex art. 829 cod. proc. civ.; ratione maiori, un giudizio siffatto si impone quando se ne faccia materia di ricorso per cassazione, giacché, se, com'è noto, la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto sostanziale, tantomeno lo può essere nel caso in cui già al giudice dell'impugnazione sia precluso, come anticipato, l'esame del merito, atteso che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo a mente dell'art. 829 cod. proc. civ. vige la regola della specificità della formulazione dei motivi (Cass., Sez.

I, 18/10/2013, n. 23675) e, in conformità alla struttura binaria di quel giudizio, il divieto per il giudice dell'impugnazione di potersi fare, in RG 17627/19 Exen-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17627/2019 Numero sezionale 3763/2023 Numero di raccolta generale 26788/2023 Data pubblicazione 19/09/2023 sede rescindente, giudice del caso concreto (Cass., Sez.

I, 8/10/2010, n. 20880).

4.1. Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione degli artt. 115, 195, 201 e 829 cod. proc. civ. risultando, a parere dell'impugnante, la decisione gravata meritevole di cassazione nella parte in cui aveva disatteso le censure indirizzate al responso arbitrale per aver esso stravolto le risultanze della CTU, pure disposta dagli arbitri, per mezzo di un arbitrario ricorso a dati di comune esperienza e per aver gli arbitri disposto l'integrazione dell'incombente in violazione del principio del contraddittorio, senza informare previamente le parti e senza sollecitarne il confronto.

4.2. Il motivo è doppiamente inammissibile.

Esso, per vero, da un lato, prospetta, con il primo rilievo, una doglianza di puro fatto, poiché intende sollecitare una revisione del sindacato arbitrale sull'apprezzamento di un profilo della controversia che impinge, ancora una volta, in una valutazione sul fatto, non rimeditabile, per quanto detto, né dalla Corte d'Appello né in questa sede; dall'altro, per mezzo del secondo rilievo, sollecita la disamina di una doglianza che non consta essere stata prospettata al giudice dell'impugnazione, che infatti non ne fa menzione, sicché la relativa allegazione è infirmata dal difetto di autosufficienza.

5. Il quarto motivo attiene alla condanna alle spese pronunciata in danno della ricorrente quantunque il gravame avesse trovato parziale accoglimento in punto alla decorrenza degli interessi.

Il motivo non è scrutinabile costituendo la regolazione delle spese materia riservata all'esclusiva delibazione del giudice che ne opera la liquidazione, sicché esso va conseguentemente dichiarato inammissibile (Cass., Sez.

III, 20/10/2006, n. 22541; Cass., Sez.

III, 31/07/2006, n. 17457; Cass., Sez.

I, 16/03/2006, n. 5828).

6. In conclusione il ricorso va respinto.

RG 17627/19 Exen-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zioni. 2.3. La litispendenza postula, com'è noto, pur alla luce del principio fatto valere dalla ricorrente, che vi sia almeno una parziale coincidenza di parti, ma qui non è obiettivamente così, perché, come ammette la stessa ricorrente a pag 7 del proprio atto, il giudizio preventivamente instaurato, avente ad oggetto la pretesa intestazione fiduciaria delle quote in possesso dell'odierno intimato, verteva tra i due Bertucci e di esso non era stata parte anche Exen, intervenuta infatti solo in sede di impugnazione con opposizione di terzo. Sicché, pur se la circostanza che al primo giudizio partecipi un soggetto che non sia parte del secondo non impedisce di rilevare la litispendenza, nondimeno occorre che tra i due giudizi, insieme agli altri elementi costitutivi della fattispecie, vi sia identità tra i soggetti, evenienza non ricorrente nella specie dal momento che l'odierna ricorrente, parte del secondo giudizio, era rimasta inizialmente estranea al primo. E tanto basta ad escludere la violazione in parola. 2.4. Fermo, poi, che non si vedono margini per applicare il 337 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 819-bis, comma 2, cod. proc. civ., non essendo sussumibile la specie in esame sotto il vigore della norma richiamata se non a prezzo di un'evidente effrazione del suo testo, RG 17627/19 Exen-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17627/2019 Numero sezionale 3763/2023 Numero di raccolta generale 26788/2023 Data pubblicazione 19/09/2023 va ancora osservato che la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., di cui pure il motivo lamenta la mancata disposizione, è volta, com'è noto ad evitare il possibile contrasto tra giudicati, sicché essa postula che tra due cause comuni sussista un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica e non semplicemente una pregiudizialità logica, di guisa che, rettamente, se ne è esclusa la disposizione qui, non ricorrendo il vincolo in parola tra la causa in cui si discute della titolarità delle quote e la causa in cui controverte sul loro rimborso. 3.1. Il secondo motivo di ricorso allega la violazione dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. e degli artt. 2473 e 1349 cod. civ., censurandosi il giudizio reso dal giudice del gravame in ordine alle contestazioni mosse agli arbitri per aver essi disatteso la perizia esperita ai sensi dell'art. 2473, comma 3, cod. civ. in quanto affetta, a loro giudizio, da errori ed iniquità manifesti, sul rilievo, viceversa, che gli errori riscontrati non consentirebbero a mente dell'art. 1349 cod. civ. di disporne, come invece fatto dagli arbitri, l'annullamento. 3.2. Il motivo è inammissibile. Come già decretato dalla Corte d'Appello il motivo impinge nella valutazione di aspetti fattuali della vicenda, che già ne hanno precluso, per i noti limiti di quel giudizio, la delibazione in sede di impugnazione ex art. 829 cod. proc. civ.; ratione maiori, un giudizio siffatto si impone quando se ne faccia materia di ricorso per cassazione, giacché, se, com'è noto, la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto sostanziale, tantomeno lo può essere nel caso in cui già al giudice dell'impugnazione sia precluso, come anticipato, l'esame del merito, atteso che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo a mente dell'art. 829 cod. proc. civ. vige la regola della specificità della formulazione dei motivi (Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675) e, in conformità alla struttura binaria di quel giudizio, il divieto per il giudice dell'impugnazione di potersi fare, in RG 17627/19 Exen-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17627/2019 Numero sezionale 3763/2023 Numero di raccolta generale 26788/2023 Data pubblicazione 19/09/2023 sede rescindente, giudice del caso concreto (Cass., Sez. I, 8/10/2010, n. 20880). 4.1. Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione degli artt. 115, 195, 201 e 829 cod. proc. civ. risultando, a parere dell'impugnante, la decisione gravata meritevole di cassazione nella parte in cui aveva disatteso le censure indirizzate al responso arbitrale per aver esso stravolto le risultanze della CTU, pure disposta dagli arbitri, per mezzo di un arbitrario ricorso a dati di comune esperienza e per aver gli arbitri disposto l'integrazione dell'incombente in violazione del principio del contraddittorio, senza informare previamente le parti e senza sollecitarne il confronto. 4.2. Il motivo è doppiamente inammissibile. Esso, per vero, da un lato, prospetta, con il primo rilievo, una doglianza di puro fatto, poiché intende sollecitare una revisione del sindacato arbitrale sull'apprezzamento di un profilo della controversia che impinge, ancora una volta, in una valutazione sul fatto, non rimeditabile, per quanto detto, né dalla Corte d'Appello né in questa sede; dall'altro, per mezzo del secondo rilievo, sollecita la disamina di una doglianza che non consta essere stata prospettata al giudice dell'impugnazione, che infatti non ne fa menzione, sicché la relativa allegazione è infirmata dal difetto di autosufficienza. 5. Il quarto motivo attiene alla condanna alle spese pronunciata in danno della ricorrente quantunque il gravame avesse trovato parziale accoglimento in punto alla decorrenza degli interessi. Il motivo non è scrutinabile costituendo la regolazione delle spese materia riservata all'esclusiva delibazione del giudice che ne opera la liquidazione, sicché esso va conseguentemente dichiarato inammissibile (Cass., Sez. III, 20/10/2006, n. 22541; Cass., Sez. III, 31/07/2006, n. 17457; Cass., Sez. I, 16/03/2006, n. 5828). 6. In conclusione il ricorso va respinto. RG 17627/19 Exen-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5
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