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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14922/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1204 -2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] Paola e D'URSO Lia, elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso l'ordinanza n. 41534/21 della Corte di cassazione, depositata in data 27/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 197/2016, osserva quanto segue.

Il ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] Paola e D'URSO Lia, nel giudizio iscritto al n. 22391/2020 R.G., promosso dinanzi a questa Corte dalle predette contribuenti avverso la sentenza della CTR della Sicilia, n. 6642/13/2019, depositata in data 14/11/2019, propone ricorso, cui non replica l'intimata, per la correzione degli errori materiali contenuti nell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] veniva indicata con il cognome errato di »D'URSO» Paola.

Il ricorso va accolto in quanto dagli atti del giudizio risulta che il nominativo della ricorrente è [OSCURATO:PERSONA] Paola e non D'URSO Paola, come erroneamente indicato nell'ordinanza, che va pertanto corretta.

Va, quindi, disposto che nell'ordinanza in epigrafe indicata il nominativo della ricorrente D'URSO Paola sia corretto in «[OSCURATO:PERSONA]» Paola, nell'intestazione e al quinto rigo di pagina 2, a cura della Cancelleria di questa Corte.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.. accoglie il ricorso e dispone che nell'ordinanza di questa Corte n. 27437/2020, depositata in data 01/12/2020, il nominativo della ricorrente «D'URSO» Paola sia corretto in «[OSCURATO:PERSONA]» Paola, nell'intestazione e al quinto rigo di pagina 2.Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma in data 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA] CANCalaRtA t*4 ........ ..........

NAG-, 2022 CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] CGT1 il Pubblico Le% /Colle ,cgm otott'1,04,A t)(1 .?,)0Y3 i .41UkterC(CWFQ, 06/4,023 ck,c(yeDA,\L cejutem,,D,\A, 'Xitibidt AMQX-Rfti<.01Ck cr-ai\V-ilvt° tytit.rtiKmck giaL. kYOuiVe. -usvu-(~ovy, Le. (\r\ 7- 12 Q ED ci-qrag\,:rui5J D(2SCD, 04 - 11Z. i 2-DZD »U1(1-t Ryeti) • zl 5i).'4 J2 i otu\gPn:/rota, ISM OkoTC),, iT/C T-)n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1204 -2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] Paola e D'URSO Lia, elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso l'ordinanza n. 41534/21 della Corte di cassazione, depositata in data 27/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Il ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] Paola e D'URSO Lia, nel giudizio iscritto al n. 22391/2020 R.G., promosso dinanzi a questa Corte dalle predette contribuenti avverso la sentenza della CTR della Sicilia, n. 6642/13/2019, depositata in data 14/11/2019, propone ricorso, cui non replica l'intimata, per la correzione degli errori materiali contenuti nell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] veniva indicata con il cognome errato di »D'URSO» Paola. Il ricorso va accolto in quanto dagli atti del giudizio risulta che il nominativo della ricorrente è [OSCURATO:PERSONA] Paola e non D'URSO Paola, come erroneamente indicato nell'ordinanza, che va pertanto corretta. Va, quindi, disposto che nell'ordinanza in epigrafe indicata il nominativo della ricorrente D'URSO Paola sia corretto in «[OSCURATO:PERSONA]» Paola, nell'intestazione e al quinto rigo di pagina 2, a cura della Cancelleria di questa Corte. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M.. accoglie il ricorso e dispone che nell'ordinanza di questa Corte n. 27437/2020, depositata in data 01/12/2020, il nominativo della ricorrente «D'URSO» Paola sia corretto in «[OSCURATO:PERSONA]» Paola, nell'intestazione e al quinto rigo di pagina 2.Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma in data 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA] CANCalaRtA t*4 ........ .......... NAG-, 2022 CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] CGT1 il Pubblico Le% /Colle ,cgm otott'1,04,A t)(1 .?,)0Y3 i .41UkterC(CWFQ, 06/4,023 ck,c(yeDA,\L cejutem,,D,\A, 'Xitibidt AMQX-Rfti<.01Ck cr-ai\V-ilvt° tytit.rtiKmck giaL. kYOuiVe. -usvu-(~ovy, Le. (\r\ 7- 12 Q ED ci-qrag\,:rui5J D(2SCD, 04 - 11Z. i 2-DZD »U1(1-t Ryeti) • zl 5i).'4 J2 i otu\gPn:/rota, ISM OkoTC),, iT/C T-)n