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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18679/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 13/10/2021, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 800 di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione sia in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sia in ordine al rigore eccessivo del trattamento sanzionatorio, superiore al minimo edittale, illogico in quanto trattasi di un solo gramydi stupefacente e la condotta è stata posta in essere da soggetto ventenne e ossequioso delle prescrizioni imposte dopo i fatti, in possesso di attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità.

Quanto al 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata chiarisce che il Khader è gravato da ben tre precedenti specifici, ciò da cui inferisce la sussistenza di una «serialità» della condotta di spaccio che esclude l'applicazione della causa di non punibilità invocata.

Quanto al trattamento sanzionatorio, oltre ai precedenti specifici, che già soli consentirebbero di attestare il trattamento sanzionatorio sopra i minimi edittali, la Corte territoriale evidenzia come l'acquirente, fermato, abbia dichiarato di avere già acquistato dall'imputato in altre occasioni.

Il ricorrente non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, poi, ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).

In altre parole, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

2. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 13/10/2021, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 800 di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione sia in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sia in ordine al rigore eccessivo del trattamento sanzionatorio, superiore al minimo edittale, illogico in quanto trattasi di un solo gramydi stupefacente e la condotta è stata posta in essere da soggetto ventenne e ossequioso delle prescrizioni imposte dopo i fatti, in possesso di attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. Quanto al 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata chiarisce che il Khader è gravato da ben tre precedenti specifici, ciò da cui inferisce la sussistenza di una «serialità» della condotta di spaccio che esclude l'applicazione della causa di non punibilità invocata. Quanto al trattamento sanzionatorio, oltre ai precedenti specifici, che già soli consentirebbero di attestare il trattamento sanzionatorio sopra i minimi edittali, la Corte territoriale evidenzia come l'acquirente, fermato, abbia dichiarato di avere già acquistato dall'imputato in altre occasioni. Il ricorrente non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, poi, ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). In altre parole, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. 2. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec
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