CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39805/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione e, dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione del reato sub B), rideternninava la pena; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione puntuale che non mostra frizioni logiche; che, infatti, i giudici territoriali, pacifica la responsabilità per la ricezione della patente di guida di provenienza furtiva, hanno evidenziato il benevolo trattamento sanzionatorio praticato dal primo giudice, il quale ha riconosciuto l'attenuante speciale ex art. 648, comma 4 cod.pen. e concesso le attenuanti generiche nonostante i precedenti, anche specifici, che militano a carico del ricorrente senza annettere valenza negativa all'interruzione del percorso per messa alla prova a seguito dell'intervenuto stato detentivo per espiazione pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident