Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:508
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C‑159/10 e C‑160/10
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte
dal [OSCURATO:PERSONA] am Main)
«Direttiva 2000/78/CE — Art. 6, n. 1 — Divieto di discriminazioni fondate sull’età — Collocamento a riposo d’ufficio dei procuratori che abbiano raggiunto l’età di 65 anni — Finalità legittime che giustificano una disparità di trattamento fondata sull’età — Coerenza della legislazione»
Massime della sentenza
1.
Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto
di discriminazione fondata sull’età — Normativa nazionale che prevede, per una categoria di funzionari nominati a vita, il
collocamento a riposo d’ufficio all’età di 65 anni e che però consente loro, ove richiesto dall’interesse del servizio, di
continuare a lavorare fino all’età di 68 anni
(Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 6, n. 1)
2.
Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto
di discriminazione fondata sull’età — Normativa nazionale che prevede, per una categoria di funzionari nominati a vita, il
collocamento a riposo obbligatorio all’età di 65 anni e che però consente loro, ove richiesto dall’interesse del servizio,
di continuare a lavorare fino all’età di 68 anni
(Direttiva del Consiglio 2000/78)
1.
La direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro, non osta ad una legge la quale preveda il collocamento a riposo d’ufficio dei pubblici funzionari nominati a vita
– nel caso di specie, i procuratori – al raggiungimento dell’età di 65 anni, e che però consenta loro di continuare a lavorare,
ove richiesto dall’interesse del servizio, fino all’età massima di 68 anni, purché la finalità di tale legge sia quella di
instaurare una ripartizione equilibrata delle fasce di età allo scopo di favorire l’occupazione e la promozione dei giovani,
di ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le eventuali controversie in merito all’idoneità
del dipendente ad esercitare la propria attività oltre una certa età, e purché la legge suddetta consenta di raggiungere tale
finalità con mezzi appropriati e necessari.
Affinché sia dimostrato il carattere appropriato e necessario della misura in esame, essa non deve apparire irragionevole
rispetto alla finalità perseguita e deve essere basata su elementi, dei quali spetta al giudice nazionale stabilire il valore
probatorio. Tali elementi possono comprendere in particolare dati statistici.
(v. punti 75, 82-83, dispositivo 1-2)
2.
Una legge nazionale, la quale preveda il collocamento a riposo obbligatorio dei funzionari nominati a vita – nel caso di specie,
i procuratori – al raggiungimento dell’età di 65 anni, non presenta un carattere incoerente per il solo fatto che in taluni
casi consente loro di lavorare fino all’età di 68 anni, che essa reca inoltre disposizioni intese a frenare i pensionamenti
prima dell’età di 65 anni, e che altre disposizioni legislative dello Stato membro interessato prevedono il mantenimento in
attività oltre questa età di taluni pubblici funzionari, segnatamente alcuni di nomina elettiva, nonché un innalzamento progressivo
dell’età pensionabile da 65 a 67 anni.
La deroga relativa alla prosecuzione dell’attività dei procuratori fino all’età di 68 anni può attenuare il rigore della legge
e contribuire al buon funzionamento del servizio pubblico di cui trattasi, consentendo di far fronte a situazioni concrete
in cui il pensionamento del procuratore potrebbe essere sfavorevole ad una realizzazione ottimale del compito affidatogli.
Inoltre l’esistenza di un semplice sfasamento temporale tra le modifiche apportate alla legge di uno Stato membro o di un
[OSCURATO:PERSONA] di tale Stato membro e quelle introdotte in un altro Stato o in un altro [OSCURATO:PERSONA], al fine di innalzare l’età a cui si ha
diritto ad un trattamento pensionistico pieno, non vale di per sé a rendere incoerente la legislazione in questione.
(v. punti 87, 90, 97-98, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 luglio 2011 (
*
)
«Direttiva 2000/78/CE – Art. 6, n. 1 – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Collocamento a riposo d’ufficio dei procuratori che abbiano raggiunto l’età di 65 anni – Finalità legittime che giustificano una disparità di trattamento fondata sull’età – Coerenza della legislazione»
Nei procedimenti riuniti C‑159/10 e C‑160/10,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] am Main (Germania), con decisioni 29 marzo 2010, pervenute in cancelleria il 2 aprile 2010, nelle cause
[OSCURATO:PERSONA] (C‑159/10),
[OSCURATO:PERSONA] (C‑160/10)
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot,
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 aprile 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per il [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra M. Deutsch, Rechtsanwältin;
– per il governo tedesco, dai sigg. T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;
– per l’Irlanda, dai sigg. D. O’Hagan e B. Doherty, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dai sigg. V. Kreuschitz e J. Enegren, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre
2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro (GU L 303, pag. 16).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie insorte, rispettivamente, tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA],
da un lato, e il [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA] dell’Assia], dall’altro, relative al collocamento a riposo dei due interessati all’età
di 65 anni.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3
I ‘considerando’ ottavo, nono e undicesimo della direttiva 2000/78 prevedono quanto segue:
«(8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo a Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999,
ribadiscono la necessità di promuovere un mercato del lavoro che agevoli l’inserimento sociale formulando un insieme coerente
di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali i disabili. [Essi evidenziano anche] la necessità
di aiutare in particolar modo i lavoratori anziani, onde accrescere la loro partecipazione alla vita professionale.
(9) L’occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono
notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.
(...)
(11) La discriminazione basata su[ll’] (…) età (…) può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato [UE], in particolare
il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità
della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone».
4
Il venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/78 enuncia quanto segue:
«Il divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti
negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell’occupazione. Tuttavia in talune circostanze,
delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche
che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento
che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione
professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate».
5
Ai sensi del suo art. 1, tale direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla
religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni
di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
6
L’art. 2, nn. 1 e 2, lett. a), di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione
diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata
meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga».
7
L’art. 3 della direttiva 2000/78, intitolato «Campo d’applicazione», al suo n. 1 enuncia quanto segue:
«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico
che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
(...)
c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
(...)».
8
L’art. 6, nn. 1 e 2, di tale direttiva dispone quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età
non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto
nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione
professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro,
comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone
a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione
o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;
c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione
o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di
sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o [di] invalidità, compresa la
fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito
di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò
non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».
La normativa nazionale
9
Il legislatore federale ha trasposto la direttiva 2000/78 mediante la legge generale 14 agosto 2006 sulla parità di trattamento
([OSCURATO:PERSONA]; BGBl. 2006 I, pag. 1897), come modificata dall’art. 15, n. 66, della legge 5 febbraio
2009 (BGBl. 2009 I, pag. 160).
10
[OSCURATO:PERSONA] legislatore ha adottato disposizioni relative al pensionamento dei pubblici funzionari nominati a vita dei Länder e dei
comuni, enunciate all’art. 25 della legge federale 17 giugno 2008 che disciplina lo status dei pubblici funzionari dei Länder
(Beamtenstatusgesetz; BGBl. 2008 I, pag. 1010), come modificata dall’art. 15, n. 16, della citata legge 5 febbraio 2009, nei
seguenti termini:
«I pubblici funzionari nominati a vita sono collocati a riposo al raggiungimento del limite di età».
11
La disposizione suddetta non precisa tale limite di età, bensì ne delega la fissazione ai Länder.
12
L’art. 50 della legge sui pubblici funzionari del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), come modificata dalla legge 14 dicembre
2009 (in prosieguo: l’«HBG»), stabilisce come segue l’età pensionabile obbligatoria per i pubblici funzionari del [OSCURATO:PERSONA]:
«(1) I pubblici funzionari nominati a vita sono collocati a riposo alla fine del mese nel corso del quale hanno raggiunto l’età
di 65 anni (limite di età).
(2) In deroga al n. 1, i pubblici funzionari nominati a vita di seguito elencati sono soggetti alle disposizioni seguenti:
1. gli insegnanti di scuole pubbliche sono collocati a riposo alla fine dell’ultimo mese dell’anno scolastico nel corso del quale
hanno raggiunto l’età di 65 anni;
2. i professori, i docenti di istituti d’insegnamento di livello universitario, i collaboratori scientifici ed artistici, nonché
gli insegnanti incaricati di compiti particolari negli istituti d’insegnamento di livello universitario del [OSCURATO:PERSONA] sono collocati
a riposo alla fine dell’ultimo mese del semestre nel corso del quale hanno raggiunto l’età di 65 anni.
(3) Ove l’interesse del servizio lo richieda, il collocamento a riposo può, su domanda del funzionario interessato, essere posticipato
oltre l’età di 65 anni, per periodi di un anno al massimo, fermo restando che l’età di 68 anni non può in alcun caso essere
superata. La decisione al riguardo viene adottata dalla più alta autorità gerarchica o dall’autorità designata da quest’ultima».
13
Il giudice del rinvio precisa che, fino al 1992, il mantenimento in attività del pubblico funzionario oltre il limite di età
era autorizzato se ne veniva fatta domanda e se a ciò non ostava l’interesse del servizio. A partire dal 1992, tale mantenimento
in attività è stato subordinato alla condizione che esso corrisponda all’interesse del servizio.
14
L’HBG contiene una disposizione specifica concernente il limite di età dei pubblici funzionari nominati per un periodo determinato
a seguito di elezione diretta, come i sindaci o i consiglieri regionali. Costoro sono collocati a riposo al compimento dei
71 anni, qualora a tale data il loro mandato non sia giunto a scadenza.
15
A livello federale, e fino al 12 febbraio 2009, il limite generale di età applicabile ai pubblici funzionari era fissato a
65 anni. A partire da tale data, la legislazione prevede un innalzamento progressivo di tale limite di età a 67 anni. All’epoca
dei fatti di cui alla causa principale, disposizioni simili erano state adottate in taluni Länder, ma non nel [OSCURATO:PERSONA].
16
A partire dal 1° gennaio 2008, al di fuori della funzione pubblica, l’art. 35 del libro sesto del codice della previdenza
sociale (Sozialgesetzbuch, sechstes Buch), applicabile ai dipendenti soggetti al diritto privato, prevede parimenti un innalzamento
progressivo dell’età pensionabile a 67 anni. In forza di disposizioni transitorie, per le persone nate prima del 1° gennaio
1947 tale età rimane fissata a 65 anni.
Cause principali e questioni pregiudiziali
17
I fatti alla base delle cause principali sono pressoché identici e le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono le stesse.
18
I ricorrenti in ciascuna delle due cause principali, rispettivamente il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], nati nel 1944, hanno
esercitato le funzioni di procuratore principale fino all’età di 65 anni, che hanno raggiunto nel corso del 2009, ed alla
quale sarebbero normalmente dovuti andare in pensione in forza dell’art. 50, n. 1, dell’HBG.
19
Valendosi dell’art. 50, n. 3, dell’HBG, gli interessati hanno chiesto di esercitare le loro funzioni per un altro anno.
20
Avendo il Ministro della Giustizia del [OSCURATO:PERSONA] respinto le loro domande a motivo del fatto che l’interesse del servizio
non richiedeva il loro mantenimento in attività, i ricorrenti nelle cause principali hanno, da un lato, presentato un ricorso
in opposizione dinanzi a tale Ministro e, dall’altro, instaurato un procedimento cautelare dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]
am Main.
21
[OSCURATO:PERSONA] giudice ha accolto le domande di misure cautelari così proposte e ha ordinato al [OSCURATO:PERSONA] di mantenere in attività
i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] am Main sono state tuttavia impugnate in appello dinanzi
all’[OSCURATO:PERSONA], che le ha annullate respingendo le domande di misure cautelari proposte dagli interessati.
A partire dal 1° ottobre 2009, questi ultimi non possono più esercitare le loro funzioni di procuratore principale e percepiscono
una pensione di vecchiaia.
22
Poiché anche i ricorsi amministrativi proposti dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati respinti con decisioni del Ministro della
Giustizia del [OSCURATO:PERSONA], gli interessati hanno proposto un ricorso giurisdizionale avverso tali decisioni dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] am Main.
23
[OSCURATO:PERSONA] giudice nutre dei dubbi circa la compatibilità del limite di età fissato per l’esercizio delle funzioni di procuratore
con, in particolare, l’art. 6 della direttiva 2000/78. A suo avviso, un collocamento a riposo d’ufficio all’età di 65 anni
delle persone che esercitano tali funzioni costituisce una discriminazione in ragione dell’età in contrasto con le disposizioni
della direttiva 2000/78.
24
Il giudice del rinvio osserva che la disposizione controversa è stata introdotta in un periodo in cui si considerava che l’idoneità
al lavoro divenisse insufficiente a partire da tale età. Attualmente, alcuni studi dimostrerebbero che tale idoneità varia
da persona a persona. Inoltre, l’allungamento della durata della vita avrebbe portato il legislatore, per quanto riguarda
i pubblici funzionari che esercitano le loro funzioni a livello federale e i dipendenti del settore privato, ad innalzare
a 67 anni il limite generale dell’età pensionabile e l’acquisizione del diritto alla pensione. Inoltre, l’HBG prevedrebbe
che i pubblici funzionari nominati a seguito di elezione possano esercitare le loro funzioni fino all’età di 71 anni.
25
Secondo il giudice del rinvio, dalle osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] che accompagnavano la versione dell’HBG del 1962 risulta
che tale legge mirava ad agevolare l’impiego dei più giovani e a garantire in tal modo una ripartizione appropriata delle
fasce di età. Uno scopo siffatto non costituirebbe tuttavia una giustificazione oggettiva, poiché non esisterebbe nel diritto
nazionale un criterio sufficientemente preciso per definire una ripartizione delle fasce di età che possa essere qualificata
come favorevole o sfavorevole. Una finalità siffatta non tornerebbe utile all’interesse generale, bensì all’interesse privato
del datore di lavoro. In ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe precisato né il modello di ripartizione delle fasce di età
che considera appropriato, né le ragioni che lo giustificherebbero. I dati da esso forniti indicherebbero che una parte notevole
degli effettivi della Procura presso il Tribunale è già formata da persone giovani. Il giudice del rinvio aggiunge che studi
recenti dimostrano che non esiste una correlazione tra il collocamento a riposo d’ufficio delle persone per raggiunti limiti
di età e l’ingresso di persone più giovani nella professione. [OSCURATO:PERSONA] giudice si chiede parimenti se dei dati che riguardano
solo il [OSCURATO:PERSONA] e, all’interno di tale [OSCURATO:PERSONA], i funzionari soggetti al diritto pubblico, i quali non rappresentano che
una piccola parte degli agenti di tale [OSCURATO:PERSONA] e dei dipendenti dello Stato membro in questione, possano dimostrare l’esistenza
di una finalità d’interesse generale, e se una tale finalità non obblighi a porsi ad un livello più elevato, segnatamente
al livello dell’insieme dei pubblici funzionari e degli agenti del [OSCURATO:PERSONA], o addirittura dell’insieme dei pubblici funzionari
e degli agenti dello Stato membro in questione.
26
Il giudice del rinvio aggiunge che i pensionamenti dei procuratori non sempre portano ad assunzioni per coprire i posti resisi
vacanti. Esso suggerisce che il [OSCURATO:PERSONA] cercherebbe in tal modo di realizzare risparmi di bilancio.
27
Inoltre, talune misure sarebbero prive di coerenza. Ciò varrebbe in particolare per la possibilità di mantenere in attività
il dipendente fino all’età di 68 anni, nonostante una presunzione assoluta di inidoneità al servizio a partire dall’età di
65 anni, per il freno ai pensionamenti volontari prima di tale età e per l’innalzamento dell’età pensionabile già previsto
da taluni testi legislativi.
28
Alla luce di tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni contenute nell’[HBG] concernenti il limite di età obbligatoriamente applicabile, in linea di principio,
ai pubblici funzionari, con conseguente collocamento a riposo degli stessi, si fondino su un obiettivo inteso a soddisfare
l’interesse generale secondo i parametri del diritto dell’Unione.
Al riguardo si pongono soprattutto le seguenti questioni specifiche:
– Quali requisiti debba in concreto soddisfare, sotto il profilo del diritto dell’Unione, un siffatto obiettivo asservito all’interesse
generale. Quali ulteriori aspetti dovrebbero essere esaminati in via supplementare dal giudice del rinvio al fine di accertare
i fatti.
– Se l’interesse a realizzare risparmi sulle risorse di bilancio e sui costi di personale – da ottenersi, nella specie, evitando
nuove assunzioni e riducendo conseguentemente le spese relative al personale – costituisca una finalità legittima ai sensi
dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78[…].
– Se l’obiettivo di un datore di lavoro pubblico, consistente in una certa sicurezza di programmazione riguardo alla definitiva
cessazione dei rapporti di impiego dei pubblici funzionari, possa essere considerato una finalità legittima di interesse generale,
e ciò anche nel caso in cui ciascun datore di lavoro pubblico possa elaborare ed attuare propri e autonomi orientamenti programmatici
nell’uso delle risorse umane nell’ambito di applicazione dell’[HBG] o del Beamtenstatusgesetz.
– Se l’interesse ad una “ripartizione favorevole delle fasce di età” o ad una “struttura favorevole delle fasce di età” possa
essere riconosciuto quale obiettivo di interesse generale, nonostante difettino standard generali o disposizioni di legge
per valutare la correttezza della ripartizione o della struttura delle fasce di età.
– Se l’interesse a creare possibilità di avanzamento di carriera per pubblici funzionari già disponibili e assunti possa essere
riconosciuto quale finalità legittima di interesse generale ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78[…].
– Se una disciplina dei limiti di età intesa a prevenire controversie individuali con dipendenti anziani riguardo al permanere
o meno della loro idoneità al servizio persegua una finalità legittima di interesse generale.
– Se il riferimento all’interesse generale ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78[…] presupponga l’esistenza, nel
settore del lavoro dipendente, di un concetto trasversale di politica del mercato del lavoro che trascenda i singoli datori
di lavoro pubblici e/o privati; in caso di soluzione affermativa, quale sia il grado richiesto di uniformità e vincolatività.
– Se i singoli datori di lavoro pubblici o privati possano davvero perseguire – in relazione a gruppi di dipendenti (nella specie,
i soli pubblici funzionari che ricadono nell’ambito di applicazione dell’[HBG]) – obiettivi di interesse generale mediante
disposizioni sui limiti di età di portata così ristretta.
– A quali condizioni l’obiettivo – perseguibile dai singoli datori di lavoro pubblici, ma non vincolante per i medesimi – di
coprire mediante nuove assunzioni, se del caso previa promozione di dipendenti già in servizio, posti divenuti vacanti a causa
dei collocamenti a riposo, possa essere considerato quale obiettivo inteso a soddisfare l’interesse generale ai sensi dell’art. 6,
n. 1, della direttiva 2000/78[…]. Se per un valido richiamo all’interesse generale occorrano, oltre a generiche affermazioni
secondo cui la normativa serve a soddisfare tale obiettivo, anche dati statistici o altre informazioni che consentano di desumere
la sufficiente serietà e l’effettiva realizzazione di un siffatto obiettivo.
2) a) Quali requisiti di adeguatezza e idoneità debba in concreto soddisfare una disciplina sui limiti di età come quella contenuta
nell’[HBG].
b) Se occorrano indagini più accurate per determinare il numero – prevedibile – dei pubblici funzionari che restano in servizio
volontariamente oltre il limite di età rispetto al numero di coloro che, una volta raggiunto il limite di età, ricevono comunque
una pensione a importo pieno e pertanto intendono in ogni caso cessare le loro funzioni. Se non sarebbe opportuno privilegiare
il collocamento a riposo volontario rispetto a quello forzoso, fintantoché – mediante disposizioni che prevedono una decurtazione
del trattamento pensionistico in caso di richiesta del medesimo prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria –
vengono scongiurati oneri eccessivi a carico del bilancio previdenziale e i relativi costi di personale (preminenza della
cessazione dal servizio volontaria rispetto a quella forzosa quale disciplina più appropriata e in definitiva non meno idonea).
c) Se possa essere considerato appropriato e necessario prevedere genericamente una presunzione assoluta di inidoneità al servizio
per i pubblici funzionari al raggiungimento di una determinata età avanzata – nel caso di specie al compimento dei 65 anni
– e fare pertanto cessare automaticamente il rapporto di pubblico impiego.
d) Se sia appropriato il fatto che il mantenimento in servizio in un rapporto di pubblico impiego fino al compimento dei 68 anni
– di per sé possibile – sia comunque subordinato esclusivamente a particolari interessi del datore di lavoro pubblico, mentre
in difetto di siffatti interessi la cessazione del rapporto di pubblico impiego viene imposta, senza che la legge offra alcuna
possibilità di un reintegro nel suddetto rapporto.
e) Se una disciplina sui limiti di età che abbia come conseguenza il collocamento a riposo d’autorità – e non si limiti invece
a fissare, come consentito dall’art. 6, n. 2, della direttiva 2000/78[…], i requisiti per ottenere il diritto ad un trattamento
pensionistico pieno – comporti una svalutazione inappropriata degli interessi delle persone più anziane rispetto a quelli,
in linea di principio non sovraordinati, delle persone più giovani.
f) Qualora venga riconosciuta la legittimità dell’obiettivo di agevolare le nuove assunzioni e/o le promozioni, quali siano i
requisiti specifici che devono essere soddisfatti, sotto il profilo fattuale, per dimostrare fino a che punto vengono effettivamente
sfruttate le corrispondenti possibilità, e se al riguardo occorra fare riferimento a ciascun singolo datore di lavoro pubblico
che applica la disciplina concernente i limiti di età oppure a tutti i datori di lavoro pubblici che rientrano nella normativa,
e se occorra includere o meno il mercato generale del lavoro.
g) Se, alla luce delle lacune nel mercato del lavoro ravvisabili già oggi e dovute all’evoluzione demografica, nonché dell’imminente
necessità – anche nel pubblico impiego alle dipendenze dello Stato federale e dei Länder – di personale qualificato di ogni
tipo, sia appropriato e necessario imporre ai pubblici funzionari idonei al servizio, i quali intendono continuare a svolgere
le loro funzioni, la cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonostante che presto si verrà a creare un notevole bisogno
di personale cui difficilmente il mercato del lavoro potrà rispondere. Se siano necessari al riguardo dati settoriali relativi
al mercato del lavoro, che dovrebbero essere eventualmente raccolti anche in un momento successivo.
3) a) Quali requisiti di coerenza debbano essere soddisfatti dalle norme del [OSCURATO:PERSONA] ed eventualmente anche dalle norme federali
concernenti la disciplina sui limiti di età.
b) Se il rapporto fra l’art. 50, n. 1, e l’art. 50, n. 3, dell’HBG possa essere considerato privo di contraddizioni, qualora
la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età – in linea di principio possibile – dipenda unicamente dagli
interessi del datore di lavoro pubblico.
c) Se l’art. 50, n. 3, dell’[HBG] possa essere eventualmente interpretato, in conformità della direttiva [2000/78], nel senso
che, al fine di prevenire una discriminazione inappropriata fondata sull’età, la prosecuzione del rapporto di lavoro deve
essere sempre consentita qualora a ciò non ostino motivi di servizio. Quali dovrebbero eventualmente essere i presupposti
per reputare sussistenti tali motivi di servizio. Se, a questo proposito, la prosecuzione del rapporto di lavoro debba reputarsi
imposta da interessi attinenti al servizio già quando consti che, in caso contrario, la cessazione di detto rapporto comporterebbe
una discriminazione ingiustificabile fondata sull’età.
d) In che modo una siffatta interpretazione obbligata dell’art. 50, n. 3, dell’[HBG] potrebbe consentire di ottenere una prosecuzione
o una ricostituzione del rapporto di pubblico impiego del ricorrente nonostante la sopravvenuta cessazione di tale rapporto.
Se, in tal caso, l’art. 50, n. 1, dell’[HBG] dovrebbe comunque essere disapplicato fino al compimento dei 68 anni.
e) Se sia appropriato e necessario, da un lato, rendere più difficile il collocamento a riposo su base volontaria a partire dal
compimento dei 60 ovvero dei 63 anni mediante una riduzione permanente della pensione e, dall’altro, escludere una prosecuzione
volontaria del rapporto di lavoro una volta raggiunta l’età di 65 anni qualora il datore di lavoro pubblico non abbia, in
via eccezionale, un particolare interesse a tale prosecuzione.
f) Se il carattere appropriato e necessario della disciplina sui limiti di età contenuta nell’art. 50, n. 1, dell’]HBG] venga
meno a causa delle più favorevoli disposizioni previste, da un lato, per i dipendenti che beneficiano del lavoro a tempo parziale
per motivi di età e, dall’altro, per i pubblici funzionari nominati a tempo determinato.
g) Quale importanza debba attribuirsi, sotto il profilo della coerenza, alle varie disposizioni in materia di pubblico impiego,
di diritto del lavoro e di previdenza sociale che, da un lato, sono intese ad uno stabile innalzamento dell’età che consente
il percepimento ad importo pieno delle prestazioni pensionistiche, da un altro lato, vietano il licenziamento motivato dal
raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria e, da un altro lato ancora, proprio al raggiungimento di tale età impongono
d’autorità la cessazione del rapporto di pubblico impiego.
h) Se, sotto il profilo della coerenza, rilevi la circostanza che l’innalzamento progressivo dei limiti di età nella previdenza
sociale e nel diritto del pubblico impiego, a livello sia federale che di alcuni Länder, serve anzitutto a soddisfare l’interesse
dei dipendenti ad essere assoggettati il più tardi possibile ai requisiti più rigorosi previsti per il percepimento di una
pensione di vecchiaia a importo pieno nel settore pubblico o privato. Se tali questioni siano irrilevanti in quanto, per i
pubblici funzionari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’[HBG], l’innalzamento dei limiti di età non è ancora avvenuto,
anche se quest’ultimo prenderà effetto in un prossimo futuro nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro privatistico».
29
Con ordinanza del presidente della Corte 6 maggio 2010, le cause C‑159/10 e C‑160/10 sono state riunite ai fini della fase
scritta e di quella orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
30
Il giudice del rinvio solleva numerosi interrogativi, sostanzialmente raggruppati in tre questioni, ed alcuni dei quali vertono
sull’interpretazione del diritto nazionale. A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte non è competente, ai sensi dell’art. 267 TFUE,
a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione di norme di diritto interno. La competenza della Corte è limitata
all’esame delle sole norme dell’Unione (v., segnatamente, sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑222/04, Cassa di Risparmio di
Firenze e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑289, punto 63).
31
Occorre quindi rispondere alle questioni sollevate tenendo conto di tale limite.
Sulla prima questione
32
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la direttiva 2000/78 osti ad una legge, quale l’HBG,
che prevede il collocamento a riposo d’ufficio dei pubblici funzionari nominati a vita, nel caso di specie i procuratori,
all’età di 65 anni, con possibilità per costoro di continuare a lavorare, ove ciò sia richiesto dall’interesse del servizio,
fino all’età massima di 68 anni, nella misura in cui tale legge mira ad una o più finalità tra le seguenti, vale a dire, l’instaurazione
di una «ripartizione favorevole delle fasce di età», la programmazione dei pensionamenti, la promozione dei funzionari, la
prevenzione delle controversie o la realizzazione di risparmi di bilancio.
33
È pacifico che la cessazione del rapporto di lavoro dei pubblici funzionari del [OSCURATO:PERSONA], segnatamente dei procuratori,
al raggiungimento dell’età che consente loro di godere di un trattamento pensionistico pieno, vale a dire all’età di 65 anni,
costituisce una disparità di trattamento in ragione dell’età ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/78.
34
Una disposizione quale l’art. 50, n. 1, dell’HBG incide, infatti, sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro, ai sensi
dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78, impedendo ai procuratori interessati di continuare a lavorare oltre
l’età di 65 anni. Inoltre, riservando a tali persone un trattamento meno favorevole di quello di cui godono le persone che
non hanno raggiunto tale età, la disposizione suddetta introduce una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età,
ai sensi dell’art. 2, n. 1, della citata direttiva.
35
L’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 enuncia che una disparità di trattamento in ragione dell’età non costituisce discriminazione
laddove essa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima,
compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, e i mezzi
per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
36
Per rispondere alla questione sollevata, occorre pertanto verificare se la sopra citata disposizione sia giustificata da una
finalità legittima e se i mezzi adottati per conseguirla siano appropriati e necessari.
Sull’esistenza di una finalità legittima
37
In via preliminare occorre esaminare le conseguenze della mancanza nell’HBG di un’indicazione precisa della finalità da esso
perseguita, le conseguenze di una modifica di tale finalità e del contesto in cui questa s’inserisce, nonché la possibilità
o meno di far valere varie finalità.
38
Dalla decisione di rinvio risulta anzitutto che l’HBG non precisa in maniera chiara la finalità che esso persegue con il suo
art. 50, n. 1, il quale fissa a 65 anni il limite di età lavorativa dei pubblici funzionari nominati a vita.
39
A tale riguardo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che non si può dedurre dall’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 che
la mancanza di precisione della normativa in esame riguardo allo scopo perseguito avrebbe la conseguenza di escludere automaticamente
che essa possa essere giustificata ai sensi della disposizione suddetta. In mancanza di tale precisazione, è importante che
altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentano l’identificazione dell’obiettivo cui tende
quest’ultima, al fine di esercitare un controllo giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e
necessario dei mezzi adottati per realizzare detto obiettivo (sentenze 16 ottobre 2007, causa C‑411/05, Palacios de la [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8531, punti 56 e 57; 12 gennaio 2010, causa C‑341/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑47, punto 40, e 12 ottobre 2010,
causa C‑45/09, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9391, punto 58).
40
Per quanto riguarda la modifica della finalità perseguita, dalla decisione di rinvio risulta che, inizialmente, l’art. 50
dell’HBG si basava sulla presunzione assoluta di inidoneità al servizio dopo i 65 anni. In sede di udienza, i rappresentanti
del [OSCURATO:PERSONA] e del governo tedesco hanno tuttavia sottolineato che tale presunzione non doveva più essere considerata come
il fondamento del limite di età e che il legislatore aveva riconosciuto che le persone possono essere idonee a lavorare anche
dopo tale età.
41
Occorre considerare, a tale riguardo, che un mutamento del contesto in cui una legge si iscrive, il quale porti ad una modifica
della finalità di tale legge, non può, di per sé, impedire che quest’ultima persegua una finalità legittima ai sensi dell’art. 6,
n. 1, della direttiva 2000/78.
42
Le circostanze possono mutare e la legge può tuttavia essere mantenuta in vigore per altri motivi.
43
Così, nelle cause principali in esame, oltre alla mutata concezione nei riguardi dell’idoneità al lavoro dopo i 65 anni, la
circostanza menzionata dal giudice del rinvio, secondo cui il limite di età è stato introdotto nel corso di un periodo di
piena occupazione e poi mantenuto in periodo di disoccupazione, ha potuto portare ad una modifica della finalità perseguita,
senza per questo impedire che tale finalità abbia un carattere legittimo.
44
Per quanto riguarda il fatto di far valere più finalità contemporaneamente, dalla giurisprudenza risulta che la compresenza
di vari obiettivi non costituisce un ostacolo all’esistenza di una finalità legittima ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva
2000/78.
45
[OSCURATO:PERSONA] era la situazione esaminata nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha stabilito, ai punti 43 e 45, che finalità
del tipo di quelle invocate dal governo tedesco potevano ritenersi comprese tra le finalità contemplate dall’art. 6, n. 1,
della direttiva 2000/78.
46
Le finalità fatte valere possono essere connesse tra loro (v., in tal senso, sentenza 18 novembre 2010, cause riunite C‑250/09
e C‑268/09, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].pag. I‑11869, punti 45, 46 e 68) o classificate in ordine di importanza, come nella causa decisa
dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui, come risulta dai punti 41 e 65, il governo tedesco aveva invocato in via principale
una finalità e in subordine un’altra.
Sulle finalità fatte valere dal giudice del rinvio
47
Secondo il giudice del rinvio, la finalità dell’art. 50, n. 1, dell’HBG è, segnatamente, quella di instaurare una «ripartizione
favorevole delle fasce di età», che sarebbe costituita dalla contemporanea presenza nella professione in esame, vale a dire
quella di procuratore, di giovani dipendenti all’inizio della carriera e di dipendenti più anziani che si trovano ad un livello
di carriera avanzato. [OSCURATO:PERSONA] ed il governo tedesco sostengono che sia questa la finalità principale perseguita dalla
suddetta disposizione. L’obbligo di collocamento a riposo all’età di 65 anni mira, a loro parere, a stabilire un equilibrio
tra le generazioni, al quale si ricollegano altre tre finalità citate dal giudice del rinvio, vale a dire, la programmazione
efficace dei pensionamenti e delle assunzioni, il sostegno all’occupazione e alla promozione dei giovani, nonché la prevenzione
di controversie relative all’idoneità del dipendente ad esercitare la sua attività dopo tale età.
48
[OSCURATO:PERSONA] ed il governo tedesco sostengono che la presenza, nel settore pubblico in esame, di personale di diverse fasce
di età permette altresì un passaggio di esperienza dai più anziani ai più giovani e la comunicazione da parte di questi ultimi
di conoscenze acquisite di recente, contribuendo così ad offrire un servizio pubblico della giustizia di qualità.
49
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la promozione delle assunzioni costituisce incontestabilmente una finalità
legittima di politica sociale o dell’occupazione degli Stati membri, in particolare laddove si tratta di favorire l’accesso
dei giovani all’esercizio di una professione (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 45). La Corte ha inoltre stabilito che la convivenza
di diverse generazioni di lavoratori può altresì contribuire alla qualità delle attività svolte, in particolare favorendo
lo scambio di esperienze (v., in tal senso, per quanto riguarda insegnanti e ricercatori, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 46).
50
Allo stesso modo occorre considerare che la finalità consistente nell’instaurare una ripartizione equilibrata delle fasce
di età tra funzionari giovani e funzionari più anziani, al fine di favorire l’occupazione e la promozione dei giovani, di
ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le eventuali controversie vertenti sull’idoneità del
dipendente ad esercitare la sua attività dopo una certa età, il tutto mirando ad offrire un servizio della giustizia di qualità,
può costituire una finalità legittima di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro.
51
Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se una misura come l’art. 50, n. 1, dell’HBG non soddisfi l’interesse del datore
di lavoro piuttosto che quello generale. In particolare, esso si pone la questione se le disposizioni adottate da un solo
[OSCURATO:PERSONA] per una parte dei propri agenti – nel caso di specie i pubblici funzionari nominati a vita, tra i quali rientrano i procuratori
– non riguardino un gruppo di persone troppo ristretto per costituire una misura che persegue una finalità di interesse generale.
52
La Corte ha stabilito che le finalità che possono essere considerate «legittime» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva
2000/78 sono finalità che presentano un carattere di interesse generale, le quali si distinguono dai motivi puramente individuali
propri della situazione del datore di lavoro, come la riduzione dei costi o il miglioramento della competitività, senza che
peraltro si possa escludere che una norma nazionale riconosca, nel perseguimento delle suddette finalità legittime, un certo
grado di flessibilità in favore dei datori di lavoro (v., in tal senso, sentenza 5 marzo 2009, causa C‑388/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1569, punto 46).
53
Occorre constatare che finalità come quelle menzionate al punto 50 della presente sentenza, che tengono conto degli interessi
di tutti i funzionari in questione, nell’ambito di considerazioni relative alla politica dell’occupazione e del mercato del
lavoro, al fine di assicurare un servizio pubblico di qualità, nel caso di specie quello della giustizia, possono essere considerate
finalità di interesse generale.
54
La Corte ha inoltre statuito che le autorità competenti a livello nazionale, regionale o settoriale devono disporre della
possibilità di modificare i mezzi adottati in funzione di una finalità legittima di interesse generale, ad esempio adattandoli
all’evoluzione della situazione dell’occupazione nello Stato membro interessato (sentenza Palacios de la [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 70).
55
Pertanto, la circostanza che una disposizione sia adottata a livello regionale non impedisce che essa persegua una finalità
legittima ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78. In uno Stato come la Repubblica federale di Germania, il legislatore
può ritenere che, nell’interesse di tutte le persone coinvolte, spetti ai Länder piuttosto che alle autorità federali adottare
determinate misure legislative rientranti nell’ambito di tale disposizione, come l’età pensionabile dei pubblici funzionari
nominati a vita.
56
È inoltre necessario che un collocamento a riposo, in linea di massima obbligatorio all’età di 65 anni, come quello previsto
all’art. 50, n. 1, dell’HBG, sia appropriato e necessario allo scopo.
57
Per quanto riguarda il carattere appropriato di una tale misura, il [OSCURATO:PERSONA] ed il governo tedesco fanno valere che il
numero di posti disponibili nella funzione pubblica è limitato, in particolare per quanto riguarda quelli di procuratore,
e soprattutto ai livelli più alti. La possibilità di creare nuovi posti sarebbe ristretta per esigenze di bilancio. Essi precisano
che i procuratori, come tutti i pubblici funzionari, sono nominati a vita e che non si ritirano volontariamente e anticipatamente
dalle loro funzioni se non in casi eccezionali. La fissazione di un’età obbligatoria per il collocamento a riposo dei procuratori
costituirebbe quindi il solo mezzo per ripartire l’occupazione in modo equilibrato tra le generazioni.
58
La Corte ha già riconosciuto, nell’ambito di professioni con un numero limitato di posti disponibili, che il collocamento
a riposo ad un età stabilita dalla legge era idoneo a favorire l’accesso dei giovani all’occupazione (v., in tal senso, per
quanto riguarda i dentisti convenzionati, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 70, e, per quanto riguarda i professori universitari,
sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52).
59
Per quanto concerne la professione di procuratore in Germania, risulta che l’accesso a tale professione è limitato per effetto
dell’obbligo, imposto ai suoi membri, di aver conseguito una particolare qualificazione, per l’ottenimento della quale è necessario
aver portato a termine con successo un ciclo di studi ed un tirocinio di preparazione. Inoltre, l’ingresso dei giovani nella
professione potrebbe essere frenato in virtù della nomina a vita dei funzionari in questione.
60
In simili circostanze non appare irragionevole che le autorità competenti di uno Stato membro reputino che una misura come
l’art. 50, n. 1, dell’HBG possa essere tale da consentire il raggiungimento della finalità consistente nel realizzare una
ripartizione equilibrata delle fasce di età al fine di agevolare la programmazione dei pensionamenti, di assicurare la promozione
dei funzionari, segnatamente di quelli più giovani, e di prevenire le controversie che potrebbero eventualmente sorgere in
occasione dei collocamenti a riposo.
61
Occorre ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale nella definizione delle misure atte a
realizzare la finalità suddetta (v., in tal senso, sentenza Palacios de la [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 68).
62
Tuttavia, gli Stati membri non possono svuotare della sua sostanza il divieto di discriminazioni basate sull’età enunciato
nella direttiva 2000/78. [OSCURATO:PERSONA] divieto deve essere letto alla luce del diritto di lavorare sancito dall’art. 15, n. 1, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
63
Ne risulta che una particolare attenzione deve essere riservata alla partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professionale
e, al tempo stesso, alla vita economica, culturale e sociale. Il mantenimento di tali persone nella vita attiva favorisce
la diversità nell’occupazione, che è una finalità riconosciuta dal venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/78.
[OSCURATO:PERSONA] mantenimento contribuisce inoltre alla realizzazione personale nonché alla qualità di vita dei lavoratori interessati,
conformemente alle preoccupazioni del legislatore dell’Unione enunciate ai ‘considerando’ ottavo, nono e undicesimo di tale
direttiva.
64
Tuttavia, l’interesse rappresentato dal mantenimento in attività di tali persone deve essere tenuto in considerazione rispettando
altri interessi eventualmente contrastanti. Le persone che hanno raggiunto l’età a cui si ha diritto ad una pensione di vecchiaia
possono desiderare di avvalersi di tale diritto e di cessare le loro funzioni usufruendo di una siffatta pensione, anziché
continuare a lavorare. Inoltre, eventuali clausole di cessazione automatica dei rapporti di lavoro dei dipendenti che abbiano
raggiunto l’età pensionabile potrebbero favorire l’inserimento professionale dei lavoratori giovani, nell’interesse di una
ripartizione del lavoro tra le generazioni.
65
Così, nel definire la loro politica sociale sulla base di considerazioni di ordine politico, economico, sociale, demografico
e/o di bilancio, le autorità nazionali interessate possono essere indotte a compiere la scelta di prolungare la durata della
vita attiva dei lavoratori o, al contrario, di prevedere un pensionamento anticipato di questi ultimi (v. sentenza Palacios
de la [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 68 e 69). La Corte ha statuito che spetta a tali autorità trovare un giusto equilibrio tra i differenti
interessi in gioco, facendo attenzione a non eccedere quanto è appropriato e necessario per raggiungere la finalità legittima
perseguita (v., in tal senso, citate sentenze Palacios de la [OSCURATO:PERSONA], punti 69 e 71, e [OSCURATO:PERSONA], punto 44).
66
A tale riguardo, la Corte ha riconosciuto che una misura che consenta il collocamento a riposo d’ufficio di lavoratori al
compimento dei 65 anni di età può rispondere alla finalità consistente nella promozione dell’occupazione ed essere considerata
non eccessivamente lesiva delle legittime pretese dei lavoratori interessati, qualora tali persone possano beneficiare di
una pensione il cui livello non può essere ritenuto irragionevole (v., in tal senso, sentenza Palacios de la [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 73). La Corte ha altresì statuito, relativamente ad una misura che imponeva la cessazione automatica dei rapporti di
lavoro una volta raggiunta l’età suddetta, in un settore in cui, secondo il giudice del rinvio, tale misura era atta ad arrecare
un danno finanziario rilevante al lavoratore interessato, che essa non eccedeva quanto necessario per la realizzazione delle
finalità perseguite, in particolare la promozione dell’occupazione. La Corte ha tenuto conto del fatto che il lavoratore in
questione poteva ottenere la liquidazione dei suoi diritti pensionistici pur rimanendo nel mercato del lavoro e continuando
a beneficiare della protezione contro le discriminazioni fondate sull’età (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 73‑76).
67
Nelle odierne cause principali, risulta dal fascicolo che i procuratori sono messi a riposo, in linea di principio, all’età
di 65 anni, con il beneficio di una pensione a importo pieno corrispondente a quasi il 72% del loro ultimo stipendio. Inoltre,
l’art. 50, n. 3, dell’HBG prevede la possibilità per i procuratori di lavorare per altri tre anni, fino all’età di 68 anni,
se ne fanno richiesta e se ciò è necessario nell’interesse del servizio. Infine, il diritto nazionale non impedirebbe a tali
persone di esercitare un’altra attività professionale, come quella di consulente legale, senza limiti di età.
68
Tenuto conto di siffatti elementi, occorre dichiarare che una misura che preveda il collocamento a riposo dei procuratori
al compimento dei 65 anni, come quella di cui all’art. 50, n. 1, dell’HBG, non eccede quanto necessario per il raggiungimento
della finalità consistente nell’instaurare una ripartizione equilibrata delle fasce di età al fine di favorire l’occupazione
e la promozione dei giovani, di ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le controversie relative
all’idoneità del dipendente ad esercitare la propria attività oltre una certa età.
69
Occorre ancora rilevare che il giudice del rinvio interroga parimenti la Corte circa la legittimità, in rapporto all’art. 6,
n. 1, della direttiva 2000/78, di una finalità consistente nel realizzare economie di bilancio.
70
[OSCURATO:PERSONA] ed il governo tedesco hanno tuttavia fatto valere che, a loro parere, l’art. 50, n. 1, dell’HBG non perseguiva
un siffatto obiettivo. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che taluni pubblici funzionari nominati a vita, nel caso di
specie alcuni procuratori, non siano stati sostituiti, si spiega con il fatto che questi ultimi erano stati nominati per far
fronte ad un aumento eccezionale di un particolare contenzioso in un dato momento. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, a parte tali
soppressioni, il numero dei procuratori è aumentato a partire dal 2006.
71
A tale riguardo, spetta al giudice nazionale verificare se la finalità consistente nel realizzare economie di bilancio sia
un obiettivo perseguito dell’HBG.
72
Occorre ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel
contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare
l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (v., segnatamente, sentenza 22 giugno 2010, cause riunite C‑188/10 e C‑189/10,
Melki e Abdeli, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5667, punto 27). Nel caso di specie, poiché non consta in modo manifesto che l’interpretazione
del diritto dell’Unione richiesta non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale o che
la questione sia di tipo ipotetico, la Corte è tenuta a risolvere la questione sollevata.
73
Come risulta dal punto 65 della presente sentenza, nell’ambito dell’adozione di misure in materia di pensionamenti, il diritto
dell’Unione non impedisce agli Stati membri di tener conto di considerazioni di bilancio parallelamente ad altre di ordine
politico, sociale o demografico, purché, nel fare ciò, essi rispettino, in particolare, il principio generale del divieto
di discriminazioni fondate sull’età.
74
A tale riguardo, se determinate considerazioni di bilancio possono essere alla base delle scelte di politica sociale di uno
Stato membro ed influenzare la natura o l’entità delle misure che questo intende adottare, simili considerazioni non possono
però, di per sé sole, costituire una finalità legittima ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78.
75
Considerato quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che la direttiva 2000/78 non osta ad una legge,
come l’HBG, la quale preveda il collocamento a riposo d’ufficio dei pubblici funzionari nominati a vita – nel caso di specie,
i procuratori – al raggiungimento dell’età di 65 anni, e che però consenta loro di continuare a lavorare, ove richiesto dall’interesse
del servizio, fino all’età massima di 68 anni, purché la finalità di tale legge sia quella di instaurare una ripartizione
equilibrata delle fasce di età allo scopo di favorire l’occupazione e la promozione dei giovani, di ottimizzare la gestione
del personale e, al tempo stesso, di prevenire le eventuali controversie in merito all’idoneità del dipendente ad esercitare
la propria attività oltre una certa età, e purché la legge suddetta consenta di raggiungere tale finalità con mezzi appropriati
e necessari.
Sulla seconda questione
76
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza quali siano i dati che devono essere prodotti dallo
Stato membro per dimostrare il carattere appropriato e necessario della misura controversa nella causa principale e, segnatamente,
se debbano essere fornite statistiche o dati numerici precisi.
77
Risulta dal punto 51 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] che semplici affermazioni generiche, secondo cui un provvedimento
è idoneo a partecipare alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale, non sono sufficienti
per dimostrare che l’obiettivo perseguito da tale provvedimento giustifichi una deroga al principio del divieto di discriminazioni
fondate sull’età, né costituiscono elementi sulla scorta dei quali poter ragionevolmente ritenere che gli strumenti prescelti
siano atti alla realizzazione di tale obiettivo.
78
La Corte ha parimenti sottolineato, al punto 67 di detta sentenza, che l’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 impone agli
Stati membri l’onere di dimostrare il carattere legittimo della finalità invocata quale giustificazione, fermo il rispetto
di un’elevata soglia probatoria.
79
Secondo il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/78, la valutazione dei fatti che consentono di presumere l’esistenza
di una discriminazione è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente
alle norme o alle prassi nazionali. Queste possono prevedere, in particolare, che la discriminazione indiretta venga provata
con qualsiasi mezzo, compresi i dati statistici.
80
Per valutare il grado di precisione degli elementi di prova richiesti, occorre ricordare che gli Stati membri dispongono di
un ampio margine discrezionale nella scelta di una misura che reputino appropriata.
81
[OSCURATO:PERSONA] scelta può pertanto basarsi su considerazioni di ordine economico, sociale, demografico e/o di bilancio, le quali comprendono
dati reali e verificabili, ma anche previsioni che, per loro natura, possono rivelarsi inesatte e comportano quindi un grado
di incertezza. La misura in questione può inoltre basarsi su considerazioni di ordine politico, le quali spesso implicano
una conciliazione tra diverse soluzioni possibili e non sono nemmeno esse in grado di conferire al risultato previsto un carattere
certo.
82
Spetta al giudice nazionale valutare, secondo le norme del suo diritto nazionale, il valore probatorio degli elementi che
gli vengono sottoposti, i quali possono comprendere in particolare dati statistici.
83
Occorre pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che, affinché sia dimostrato il carattere appropriato e necessario
della misura in esame, essa non deve apparire irragionevole rispetto alla finalità perseguita e deve essere basata su elementi,
dei quali spetta al giudice nazionale stabilire il valore probatorio.
Sulla terza questione
84
Con la sua terza questione il giudice del rinvio si interroga sulla coerenza di una legge quale l’HBG. Più in particolare
esso si chiede, in sostanza, se tale legge non presenti incoerenze per il fatto che costringe i procuratori al pensionamento
all’età di 65 anni, quando invece, in primo luogo, essa permette loro di proseguire l’attività fino all’età di 68 anni ove
ciò sia richiesto dall’interesse del servizio, in secondo luogo, tende a frenare i pensionamenti volontari all’età di 60 anni
o di 63 anni diminuendo, in tal caso, l’importo della pensione, e, in terzo luogo, le leggi applicabili alla funzione pubblica
a livello federale e in diversi altri Länder, nonché il codice della previdenza sociale applicabile ai dipendenti del settore
privato, prevedono l’innalzamento progressivo da 65 a 67 anni dell’età pensionabile con un trattamento pensionistico pieno.
85
Occorre ricordare, conformemente ad una giurisprudenza costante, che una normativa è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo
addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (sentenze 10 marzo 2009, causa
C‑169/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1721, punto 55, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 53).
86
Eventuali deroghe alle disposizioni di una legge possono in taluni casi pregiudicare la coerenza di quest’ultima, in particolare
quando esse, per la loro ampiezza, portino ad un risultato contrario all’obiettivo perseguito dalla legge suddetta (v., in
tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 61).
87
Per quanto riguarda la deroga relativa alla prosecuzione dell’attività dei procuratori fino all’età di 68 anni, enunciata
all’art. 50, n. 3, dell’HBG, occorre constatare che essa si applica solo ove ciò sia richiesto dall’interesse del servizio
e su richiesta dell’interessato.
88
In sede di udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che tale deroga mira a far fronte al caso in cui un procuratore compia 65 anni
mentre gli è affidata una causa penale il cui procedimento non è ancora giunto al termine. Per evitare le eventuali complicazioni
dovute alla sostituzione dell’interessato, l’HBG prevedrebbe, in via eccezionale, che questi possa continuare ad esercitare
le proprie funzioni. Nell’interesse del servizio, l’amministrazione interessata potrebbe così ritenere preferibile mantenere
in attività tale procuratore piuttosto che nominare un sostituto che dovrebbe prendere in mano un fascicolo di cui non conosce
il contenuto.
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Occorre constatare che una siffatta deroga non appare idonea a pregiudicare la finalità perseguita, vale a dire quella di
garantire una ripartizione equilibrata delle fasce di età, segnatamente al fine di assicurare un’elevata qualità del servizio.
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Una deroga siffatta può, al contrario, attenuare il rigore di una legge quale l’HBG, nell’interesse stesso del servizio pubblico
in questione. Se infatti la programmazione dei pensionamenti e delle assunzioni, grazie al pensionamento sistematico dei procuratori
al compimento dei 65 anni, contribuisce al buon funzionamento di tale servizio, l’introduzione in tale legge della deroga
di cui al punto 88 della presente sentenza consente di far fronte a situazioni concrete in cui il pensionamento del procuratore
potrebbe essere sfavorevole ad una realizzazione ottimale del compito affidatogli. Alla luce di tali circostanze, tale deroga
non appare incoerente con la legge in esame.
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Occorre aggiungere che altre deroghe contenute nell’HBG e citate dal giudice del rinvio – come il mantenimento in attività
di certi insegnanti per alcuni mesi supplementari, oltre l’età di 65 anni, al fine di portare a termine un periodo d’insegnamento,
oppure quello di taluni pubblici funzionari che ricoprono cariche elettive, al fine di assicurarne l’attività fino al termine
del mandato – mirano, allo stesso modo, a garantire la realizzazione dei compiti assegnati agli interessati e non sembrano
neppure esse pregiudicare la finalità perseguita.
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Secondo il giudice del rinvio, un altro problema di coerenza è legato al fatto che l’HBG tenta di frenare il pensionamento
volontario dei procuratori che abbiano raggiunto l’età di 60 o 63 anni, mediante una disposizione che prevede la riduzione
dell’importo della pensione concessa in tali casi, mentre l’art. 50, n. 1, di tale legge impedisce loro di proseguire l’attività
dopo i 65 anni.
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Occorre constatare che il problema di coerenza sollevato dal giudice del rinvio non è posto in maniera chiara. Una disposizione
come quella fatta valere da tale giudice sembra essere, al contrario, la logica conseguenza dell’art. 50, n. 1, dell’HBG.
L’attuazione di un siffatto articolo, che implica una programmazione dei pensionamenti all’età di 65 anni, esige infatti che
le deroghe a tali pensionamenti siano limitate. Orbene, una disposizione che preveda una riduzione dell’importo della pensione
è atta a dissuadere, o almeno a frenare, i pensionamenti anticipati dei procuratori. Una disposizione siffatta contribuisce
pertanto alla realizzazione della finalità perseguita e non consente di ritenere che l’HBG sia viziato da incoerenza.
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Il giudice del rinvio fa altresì riferimento all’innalzamento progressivo, da 65 a 67 anni, dell’età a cui si ha diritto ad
un trattamento pensionistico pieno, sia nella legge applicabile alla funzione pubblica a livello federale sia in quelle adottate
da diversi Länder, e previsto anche dal codice della previdenza sociale applicabile ai dipendenti del settore privato. All’epoca
dei fatti di cui alla causa principale, un simile innalzamento era nei programmi del [OSCURATO:PERSONA], ma non era ancora stato
adottato.
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A tale riguardo, il solo fatto che il legislatore preveda in un dato momento di modificare la legge al fine di innalzare l’età
a cui si ha diritto ad un trattamento pensionistico pieno non può, a partire da tale momento, comportare l’illegittimità della
legge esistente. Occorre riconoscere che un siffatto eventuale passaggio da una legge ad un’altra non è immediato, bensì necessita
di un certo lasso di tempo.
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Come risulta dal venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/78, il ritmo delle modifiche può variare da uno Stato
membro all’altro per tener conto della particolare situazione di ciascuno di essi. Può altresì variare da una regione all’altra
– nel caso di specie da un [OSCURATO:PERSONA] all’altro – per tener conto delle specificità regionali e consentire alle autorità competenti
di effettuare i necessari adeguamenti.
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Ne consegue che l’esistenza di un semplice sfasamento temporale tra le modifiche apportate alla legge di uno Stato membro
o di un [OSCURATO:PERSONA] e quelle introdotte in un altro Stato o in un altro [OSCURATO:PERSONA], al fine di innalzare l’età a cui si ha diritto ad un
trattamento pensionistico pieno, non vale di per sé a rendere incoerente la legislazione in questione.
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Di conseguenza occorre risolvere la terza questione dichiarando che una legge, come l’HBG, la quale preveda il collocamento
a riposo obbligatorio dei procuratori al raggiungimento dell’età di 65 anni, non presenta un carattere incoerente per il solo
fatto che in taluni casi consente loro di lavorare fino all’età di 68 anni, che essa reca inoltre disposizioni intese a frenare
i pensionamenti prima dell’età di 65 anni, e che altre disposizioni legislative dello Stato membro interessato prevedono il
mantenimento in attività oltre questa età di taluni pubblici funzionari, segnatamente alcuni di nomina elettiva, nonché un
innalzamento progressivo dell’età pensionabile da 65 a 67 anni.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non osta ad una legge, come la legge sui pubblici funzionari del [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]), come modificata dalla legge 14 dicembre 2009, la quale preveda il collocamento a riposo d’ufficio
dei pubblici funzionari nominati a vita – nel caso di specie, i procuratori – al raggiungimento dell’età di 65 anni, e che
però consenta loro di continuare a lavorare, ove richiesto dall’interesse del servizio, fino all’età massima di 68 anni, purché
la finalità di tale legge sia quella di instaurare una ripartizione equilibrata delle fasce di età allo scopo di favorire
l’occupazione e la promozione dei giovani, di ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le eventuali
controversie in merito all’idoneità del dipendente ad esercitare la propria attività oltre una certa età, e purché la legge
suddetta consenta di raggiungere tale finalità con mezzi appropriati e necessari.
2)
Affiché sia dimostrato il carattere appropriato e necessario della misura in esame, essa non deve apparire irragionevole rispetto
alla finalità perseguita e deve essere basata su elementi, dei quali spetta al giudice nazionale stabilire il valore probatorio.
3)
Una legge, come la legge sui pubblici funzionari del [OSCURATO:PERSONA], come modificata dalla legge 14 dicembre 2009, la quale preveda
il collocamento a riposo obbligatorio dei procuratori al raggiungimento dell’età di 65 anni, non presenta un carattere incoerente
per il solo fatto che in taluni casi consente loro di lavorare fino all’età di 68 anni, che essa reca inoltre disposizioni
intese a frenare i pensionamenti prima dell’età di 65 anni, e che altre disposizioni legislative dello Stato membro interessato
prevedono il mantenimento in attività oltre questa età di taluni pubblici funzionari, segnatamente alcuni di nomina elettiva,
nonché un innalzamento progressivo dell’età pensionabile da 65 a 67 anni.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.