Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16702/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9545-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t.,rappr e se ntat a e difes a da ll ’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] pe r procur a in calce alricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso la SENTENZA N. 402/2023 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],de positat a i l 2 9 / 3 / 20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 12 /1 2 / 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2023n. 9545 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3

1.1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 29/3/2023, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Crotone, su richiesta del pubblico ministero, dopo aver dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata dalla società.

1.2. La corte del meritoha rilevato che il procedimento era soggetto alla disciplina concorsuale anteriore all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito CCII) ed ha escluso che il tribunale avesse violato il diritto di difesa della reclamante.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso tempestivamente notificato e illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

1.5. Il PM non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 161, commi 7° e 8°, e dell’art. 182-bis, comma 1°, l.fall., per avere la corte d’appello escluso l’applicabilità al caso di specie delle disposizioni del CCII.

Deduce cheil CCII, adottato con il d.lgs. n. 14/2019, modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e in vigore dal 15/7/2022, è stato varato con l’obiettivo dichiarato di stimolare le imprese ad affrontare la crisi prima che questa raggiunga stadi patologici estremi, nella prospettiva di privilegiare soluzioni che garantiscano la continuità aziendale rispetto a quelle liquidatorie, nello stesso modo in cui il decreto legislativo di modifica del predetto codice, in attuazione della direttiva europea insolvency, ha voluto favorire la sopravvivenza delle aziende in crisi con la prosecuzione dell’attività d’impresa e la Ric. 2023n. 9545 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 salvaguardia dei livelli occupazionali e lamenta che, con la sua decisione, il giudice del reclamo abbia disatteso l’intento del legislatore.

2.2. Il motivo è inammissibile perché non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata, con la quale la corte d’appellosi è limitata a rilevare che il CCII, entrato in vigore il 15/7/2022, non poteva trovare applicazione, ratione temporis , nei fallimenti che, come quello di [OSCURATO:PERSONA], erano stati anteriormente dichiarati e che pertanto, ai sensi dell’art. 390 del codice citato, eranosoggetti alla previgente l.fallimentare.

2.3. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 162, comma 2°, l.fall., lamenta che la corte d’appello abbia escluso che nel corso del procedimento di primo grado fosse stato violato il suo diritto di difesa.

Osserva al riguardo che, secondo la norma richiamata, il tribunale, prima di dichiarare l’inammissibilità della proposta di concordato, deve necessariamente fissare un’udienza camerale al fine di procedere all’audizione del debitore.

2.4. Anche questo motivo è inammissibile perché non investe la ratio decidendi che sorregge il capo della decisione impugnato.

La corte d’appello ha infatti respinto il corrispondente motivo di reclamo rilevando, con accertamenti non censurati: i) in primo luogo che la doglianza non eradi facile comprensione, in quanto “il lamento della mancata audizione” era stato esposto “ assieme a quello relativo alla mancata indagine sui … motivi per una richiesta di proroga”; ii) che l’audizione del debitore prima della di chiarazione di inammissibilità del concordato preventivo non è necessaria quando, come accaduto nella specie, la domanda di concordato si inserisce nell’ambito di una procedura prefallimentare nel corso della quale è già stato ampiamente garantito al fallendo di Ric. 2023n. 9545 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 esporre le proprie difese; iii) che comunque il legale rappresentante dell’odierna ricorrente era presente all’udienza camerale fissata dal tribunale, a norma dell’art. 162, comma 2°, l.fall., per la decisione sulla proposta di concordato e che lo stesso era stato, pertanto, “posto nelle condizioni di predisporre i mezzi di difesa più adeguati sia in ordine alla ammissibilità della proposta, che per contrastare la richiesta di fallimento” .

2.5. D’altra parte, l’art. 162, comma 1°, l.fall. attribuisce al tribunale il potere discrezionale di concedere al debitore che ha chiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo un termine al fine dell’integrazione del piano e della produzione di nuovi documenti, sicché l’omesso esercizio di tale potere non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 3586 del 2011; Cass. n. 11882 del 2020).

2.6. Con il terzo motivo la ricorrentedenuncia il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, sostenendo che la corte d’appello si sarebbe limitata, sic et simpliciter, ad “osservare” che il primo motivo di reclamo era assolutamente “fuori fuoco”, e il secondo “ non chiarissimo nella sua esposizione”,non rendendo così percepibile il fondamento della decisione, recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento.

2.7. ,Il motivo, prima ancora che manifestamente infondato, è inammissibile, in quanto il vizio denunciato non è predicabile rispetto alle statuizioni assunte in iure, che non comportano alcun accertamento in fatto e che dunque ben possono essere motivate mediante il mero, sintetico rinvio ai principi di diritto applicabili.Ric. 2023n. 9545 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3

2.8. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

4. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9545-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t.,rappr e se ntat a e difes a da ll ’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] pe r procur a in calce alricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso la SENTENZA N. 402/2023 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],de positat a i l 2 9 / 3 / 20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 12 /1 2 / 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2023n. 9545 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 1.1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 29/3/2023, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Crotone, su richiesta del pubblico ministero, dopo aver dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata dalla società. 1.2. La corte del meritoha rilevato che il procedimento era soggetto alla disciplina concorsuale anteriore all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito CCII) ed ha escluso che il tribunale avesse violato il diritto di difesa della reclamante. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso tempestivamente notificato e illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.5. Il PM non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 161, commi 7° e 8°, e dell’art. 182-bis, comma 1°, l.fall., per avere la corte d’appello escluso l’applicabilità al caso di specie delle disposizioni del CCII. Deduce cheil CCII, adottato con il d.lgs. n. 14/2019, modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e in vigore dal 15/7/2022, è stato varato con l’obiettivo dichiarato di stimolare le imprese ad affrontare la crisi prima che questa raggiunga stadi patologici estremi, nella prospettiva di privilegiare soluzioni che garantiscano la continuità aziendale rispetto a quelle liquidatorie, nello stesso modo in cui il decreto legislativo di modifica del predetto codice, in attuazione della direttiva europea insolvency, ha voluto favorire la sopravvivenza delle aziende in crisi con la prosecuzione dell’attività d’impresa e la Ric. 2023n. 9545 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 salvaguardia dei livelli occupazionali e lamenta che, con la sua decisione, il giudice del reclamo abbia disatteso l’intento del legislatore. 2.2. Il motivo è inammissibile perché non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata, con la quale la corte d’appellosi è limitata a rilevare che il CCII, entrato in vigore il 15/7/2022, non poteva trovare applicazione, ratione temporis , nei fallimenti che, come quello di [OSCURATO:PERSONA], erano stati anteriormente dichiarati e che pertanto, ai sensi dell’art. 390 del codice citato, eranosoggetti alla previgente l.fallimentare. 2.3. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 162, comma 2°, l.fall., lamenta che la corte d’appello abbia escluso che nel corso del procedimento di primo grado fosse stato violato il suo diritto di difesa. Osserva al riguardo che, secondo la norma richiamata, il tribunale, prima di dichiarare l’inammissibilità della proposta di concordato, deve necessariamente fissare un’udienza camerale al fine di procedere all’audizione del debitore. 2.4. Anche questo motivo è inammissibile perché non investe la ratio decidendi che sorregge il capo della decisione impugnato. La corte d’appello ha infatti respinto il corrispondente motivo di reclamo rilevando, con accertamenti non censurati: i) in primo luogo che la doglianza non eradi facile comprensione, in quanto “il lamento della mancata audizione” era stato esposto “ assieme a quello relativo alla mancata indagine sui … motivi per una richiesta di proroga”; ii) che l’audizione del debitore prima della di chiarazione di inammissibilità del concordato preventivo non è necessaria quando, come accaduto nella specie, la domanda di concordato si inserisce nell’ambito di una procedura prefallimentare nel corso della quale è già stato ampiamente garantito al fallendo di Ric. 2023n. 9545 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 esporre le proprie difese; iii) che comunque il legale rappresentante dell’odierna ricorrente era presente all’udienza camerale fissata dal tribunale, a norma dell’art. 162, comma 2°, l.fall., per la decisione sulla proposta di concordato e che lo stesso era stato, pertanto, “posto nelle condizioni di predisporre i mezzi di difesa più adeguati sia in ordine alla ammissibilità della proposta, che per contrastare la richiesta di fallimento” . 2.5. D’altra parte, l’art. 162, comma 1°, l.fall. attribuisce al tribunale il potere discrezionale di concedere al debitore che ha chiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo un termine al fine dell’integrazione del piano e della produzione di nuovi documenti, sicché l’omesso esercizio di tale potere non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 3586 del 2011; Cass. n. 11882 del 2020). 2.6. Con il terzo motivo la ricorrentedenuncia il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, sostenendo che la corte d’appello si sarebbe limitata, sic et simpliciter, ad “osservare” che il primo motivo di reclamo era assolutamente “fuori fuoco”, e il secondo “ non chiarissimo nella sua esposizione”,non rendendo così percepibile il fondamento della decisione, recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento. 2.7. ,Il motivo, prima ancora che manifestamente infondato, è inammissibile, in quanto il vizio denunciato non è predicabile rispetto alle statuizioni assunte in iure, che non comportano alcun accertamento in fatto e che dunque ben possono essere motivate mediante il mero, sintetico rinvio ai principi di diritto applicabili.Ric. 2023n. 9545 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 2.8. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 4. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a
Sentenza Cassazione n. 16702/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris