CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brindisi ha confermato la sentenza, emessa dal Giudice di pace di quella stessa città, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Pietro alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per il delitto di minaccia commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Domenico in data 4 luglio 2014; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, sono stati articolati due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che le doglianze di cui al primo motivo, che denunciano la violazione di legge in punto di elemento soggettivo del reato, sono generiche, perché replicano senza alcun elemento di effettiva novità quanto già dedotto con i motivi di gravame, i quali sono stati disattesi dal Tribunale con corretta ed adeguata motivazione, essendosi evidenziato come non si potesse dubitare della coscienza e volontà dell'imputato di poter determinare alla parte offesa un concreto turbamento, avendo egli accompagnato l'espressione utilizzata con grida e gesti espliciti (cfr. pagg, 3, secondo capoverso, e 4, primo capoverso); - che le doglianze di cui al secondo motivo, in parte inedite (e quindi non consentite), laddove denunciano la violazione dell'art. 23 del Codice della strada, in relazione all'art. 612 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., sono, comunque, parimenti generiche, perché nulla adducono per contrastare l'affermazione fatta dal Tribunale secondo la quale alcunché era stato dimostrato dall'appellante in ordine ad un'azione illecita della parte offesa, limitatasi a parcheggiare sulla pubblica via un 'automobile con la scritta '[OSCURATO:PERSONA]', e alla necessità di una pubblica autorizzazione per far tanto (cfr. pag. 4, terzo e quarto capoverso della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estens