CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1997
Cassazione n. 02008/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059PD57) nato il 21/07/1997 avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOtiertt—aWrgógnép-afti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di Torino, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art.444 c.p.p., in relazione ai reati di tentata rapina e lesioni personali. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]