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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 07616/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 18547-2023 proposto da:R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Società con sociounico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dirappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026RANDO SANTO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 528/2023 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 07/07/2023 R.G.N. 503/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18547/2023Numero di raccolta generale 7616/20261.

La Corte di appello di Messina, con la sentenza della cuDait a pubblicazione 30/03/2026legittimità qui si discute, ha confermato la pronuncia emessadal Tribunale della stessa sede con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. era stata condannata al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 117.715,48, oltreaccessori, in virtù di precedente decisione della stessa Corteche aveva condannato la società a riammettere il lavoratorein servizio, a seguito di conversione del rapporto da tempodeterminato a tempo indeterminato, a risarcirgli il dannonella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione ed acorrispondergli le retribuzioni dalla data della sentenza diprimo grado fino alla riammissione in servizio,commisurandole a quanto dovuto in relazione alla anzianitàdi servizio decorrente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi erivalutazione.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi cui ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA].3.

Il controricorrente ha depositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1.

A tenore della motivazione la sentenza impugnata si fondasulle seguenti osservazioni: a) la censura sulla dedottamancanza di offerta della prestazione lavorativa erainfondata per carenza del presupposto fattuale in quanto viera stata la messa in mora della società con lettera ricevutail 10.9.2012; b) il Rando, nel chiedere con il ricorso di primogrado la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delledifferenze retributive, aveva espressamente parametrato ilNumero registro generale 18547/2023quantum al livello D1, qualifica che non era stata contestataN umero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 7616/2026dalla società che si era limitata a contestare l’an; cD)at a pubblicazione 30/03/2026analogamente, per gli aumenti periodici di anzianità e per ladecorrenza, non vi era stata contestazione da parte dellasocietà ai conteggi depositati ex adverso; d) in ogni caso,dalla lettura della prima sentenza della Corte di appello, sievinceva che il lavoratore aveva diritto ad un importorisarcitorio corrispondente all’effettiva perdita patrimonialesubita in conseguenza della illegittima sospensione delrapporto e che il dato imprescindibile, passato in giudicato,era rappresentato dalla esatta indicazione della decorrenzadell’anzianità che doveva essere calcolata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Il primo motivo di impugnazione adduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 345 cpc e 2909 cod. civ., sostenendoche la gravata sentenza erroneamente aveva ritenuto che lacensura sul quantum, fondata sul giudicato esterno,costituisse una questione nuova.3.

Il secondo motivo segnala la violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,formulato in via gradata, per avere la impugnata decisioneerroneamente interpretato il giudicato esterno esistente trale parti.4.

Il terzo motivo opina la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 cc e degli artt. 27 CCNL delle Attivitàdel 16.12.2016, degli artt. 68 CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 16.12.2016 nonché degli artt. 69 CCNLAttività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per essere l’impugnatoprovvedimento, attraverso una erronea interpretazione delgiudicato esterno esistente tra le parti, incorso nellaNumero registro generale 18547/2023violazione degli artt. 27 CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] delN umero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 7616/202620.7.2012 e 26 CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] dDealt a pubblicazione 30/03/202616.12.2016, degli artt. 68 CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 16.12.2016 nonché degli artt. 69 CCNLAttività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, inquanto ha ritenuto corretta la liquidazione delle retribuzioniparametrate al livello D1 con l’attribuzione di tutti gli scattistipendiali, previsti contrattualmente, senza che il Randoavesse maturato la relativa anzianità di servizio e/o questagli fosse stata riconosciuta giudizialmente.I tre motivi, che per la loro interferenza possono essereesaminati congiuntamente, in quanto tutti relativi ad unaerronea interpretazione del giudicato esterno sull’andebeatur ai fini della determinazione sul quantum, sonoinammissibili.Invero, la Corte territoriale (sentenza gravata punto 5 dellamotivazione) ha dato atto che il Rando aveva chiesto, con ilricorso introduttivo del presente giudizio, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], parametrando il quantum al livello D1, attraversoil puntuale riferimento alla CTP allegata al ricorso.

La stessaCorte territoriale ha specificato che la società, nel costituirsiin primo grado, aveva contestato genericamente la qualificadi “marinaio” senza alcun riferimento agli eventuali nonspecificati maggiori titoli per passare da D1 a D2 e poi a D3;analogamente le contestazioni erano state ritenute generichequanto alla decorrenza della anzianità indicata dal Rando.A fronte di questo impianto decisionale, i motivi del ricorsoper cassazione non si confrontano pienamente con la ratiodecidendi in quanto essi dovevano riguardare la ritenutagenericità delle contestazioni mosse dalla società in primoNumero registro generale 18547/2023grado rispetto alle pretese del lavoratore come cristallizzateN umero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 7616/2026nell’atto introduttivo, e non una erronea interpretazione dDealt a pubblicazione 30/03/2026giudicato.E anche in questa sede, dall’unico passo della memoria dicostituzione di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] ItalianaS.p.a., riportato nella articolazione della censura, si desume,come già correttamente rilevato dalla Corte di appello, la nonspecificità delle contestazioni in merito ai punti decisivi ai finidella determinazione delle chieste differenze retributive.5.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.6.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano come da dispositivo, condistrazione in favore del Difensore del controricorrente.7.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio cheliquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favoredel Difensore del controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 18547/2023Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28.1.2026 Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 7616/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 18547-2023 proposto da:R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Società con sociounico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dirappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026RANDO SANTO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 528/2023 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 07/07/2023 R.G.N. 503/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18547/2023Numero di raccolta generale 7616/20261. La Corte di appello di Messina, con la sentenza della cuDait a pubblicazione 30/03/2026legittimità qui si discute, ha confermato la pronuncia emessadal Tribunale della stessa sede con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. era stata condannata al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 117.715,48, oltreaccessori, in virtù di precedente decisione della stessa Corteche aveva condannato la società a riammettere il lavoratorein servizio, a seguito di conversione del rapporto da tempodeterminato a tempo indeterminato, a risarcirgli il dannonella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione ed acorrispondergli le retribuzioni dalla data della sentenza diprimo grado fino alla riammissione in servizio,commisurandole a quanto dovuto in relazione alla anzianitàdi servizio decorrente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi erivalutazione.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi cui ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA].3. Il controricorrente ha depositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1. A tenore della motivazione la sentenza impugnata si fondasulle seguenti osservazioni: a) la censura sulla dedottamancanza di offerta della prestazione lavorativa erainfondata per carenza del presupposto fattuale in quanto viera stata la messa in mora della società con lettera ricevutail 10.9.2012; b) il Rando, nel chiedere con il ricorso di primogrado la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delledifferenze retributive, aveva espressamente parametrato ilNumero registro generale 18547/2023quantum al livello D1, qualifica che non era stata contestataN umero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 7616/2026dalla società che si era limitata a contestare l’an; cD)at a pubblicazione 30/03/2026analogamente, per gli aumenti periodici di anzianità e per ladecorrenza, non vi era stata contestazione da parte dellasocietà ai conteggi depositati ex adverso; d) in ogni caso,dalla lettura della prima sentenza della Corte di appello, sievinceva che il lavoratore aveva diritto ad un importorisarcitorio corrispondente all’effettiva perdita patrimonialesubita in conseguenza della illegittima sospensione delrapporto e che il dato imprescindibile, passato in giudicato,era rappresentato dalla esatta indicazione della decorrenzadell’anzianità che doveva essere calcolata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Il primo motivo di impugnazione adduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 345 cpc e 2909 cod. civ., sostenendoche la gravata sentenza erroneamente aveva ritenuto che lacensura sul quantum, fondata sul giudicato esterno,costituisse una questione nuova.3. Il secondo motivo segnala la violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,formulato in via gradata, per avere la impugnata decisioneerroneamente interpretato il giudicato esterno esistente trale parti.4. Il terzo motivo opina la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 cc e degli artt. 27 CCNL delle Attivitàdel 16.12.2016, degli artt. 68 CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 16.12.2016 nonché degli artt. 69 CCNLAttività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per essere l’impugnatoprovvedimento, attraverso una erronea interpretazione delgiudicato esterno esistente tra le parti, incorso nellaNumero registro generale 18547/2023violazione degli artt. 27 CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] delN umero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 7616/202620.7.2012 e 26 CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] dDealt a pubblicazione 30/03/202616.12.2016, degli artt. 68 CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 16.12.2016 nonché degli artt. 69 CCNLAttività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, inquanto ha ritenuto corretta la liquidazione delle retribuzioniparametrate al livello D1 con l’attribuzione di tutti gli scattistipendiali, previsti contrattualmente, senza che il Randoavesse maturato la relativa anzianità di servizio e/o questagli fosse stata riconosciuta giudizialmente.I tre motivi, che per la loro interferenza possono essereesaminati congiuntamente, in quanto tutti relativi ad unaerronea interpretazione del giudicato esterno sull’andebeatur ai fini della determinazione sul quantum, sonoinammissibili.Invero, la Corte territoriale (sentenza gravata punto 5 dellamotivazione) ha dato atto che il Rando aveva chiesto, con ilricorso introduttivo del presente giudizio, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], parametrando il quantum al livello D1, attraversoil puntuale riferimento alla CTP allegata al ricorso. La stessaCorte territoriale ha specificato che la società, nel costituirsiin primo grado, aveva contestato genericamente la qualificadi “marinaio” senza alcun riferimento agli eventuali nonspecificati maggiori titoli per passare da D1 a D2 e poi a D3;analogamente le contestazioni erano state ritenute generichequanto alla decorrenza della anzianità indicata dal Rando.A fronte di questo impianto decisionale, i motivi del ricorsoper cassazione non si confrontano pienamente con la ratiodecidendi in quanto essi dovevano riguardare la ritenutagenericità delle contestazioni mosse dalla società in primoNumero registro generale 18547/2023grado rispetto alle pretese del lavoratore come cristallizzateN umero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 7616/2026nell’atto introduttivo, e non una erronea interpretazione dDealt a pubblicazione 30/03/2026giudicato.E anche in questa sede, dall’unico passo della memoria dicostituzione di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] ItalianaS.p.a., riportato nella articolazione della censura, si desume,come già correttamente rilevato dalla Corte di appello, la nonspecificità delle contestazioni in merito ai punti decisivi ai finidella determinazione delle chieste differenze retributive.5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano come da dispositivo, condistrazione in favore del Difensore del controricorrente.7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio cheliquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favoredel Difensore del controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 18547/2023Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28.1.2026 Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 7616/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]   
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