CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21824/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0523D4S) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 46290/23 Camara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per i reati contestati sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalle norme incriminatrici ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen., non potendosi configurare un "errore di fatto" in cui l'imputato sarebbe incorso, ma, al più un errore di diritto non rilevante; Ritenuto inoltre che il ricorrente, con il terzo e quarto motivo di ricorso attinente alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. nonché alla severità del trattamento sanzionatorio, non si confronta con la decisione, che ha logicamente argomentato sia in ordine alla negativa personalità emergente dai precedenti penali a fronte dell'assenza di elementi di positiva valutazione, sia alla gravità dei fatti che hanno richiesto l'intervento di numerosi agenti determinando così lo scostamento dal minimo edittale; Ritenuto infine, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che l'intervenuta condanna comporta ex lege la revoca delle sospensioni condizionali della pena concesse in relazione alle due precedenti sentenze di condanna del Tribunale di Firenze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d