CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02658/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato e di evasione; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto nella forma del tentativo — è manifestamente infondato in quanto deduce un difetto di motivazione non risultante dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale ha affermato che si è trattato di furto consumato in quanto l'imputato ha occultato la refurtiva all'interno di un borsone per poi riporla al di fuori del locale, sottraendola, così, alla sfera di vigilanza della persona offesa e ponendola sotto il proprio dominio esclusivo, anche se per un breve lasso di tempo; il motivo, inoltre, prospetta enunciati in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno - è inammissibile in quanto inedito, non essendo stato precedentemente dedotto attraverso l'atto di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co