CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 16119/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31808/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , L.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 710/2020 depositata il 17/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha impugnato la sentenzan. 710/2020 della corte d’appello di Catania, pubblicata il 17- 4-2020 e non notificata, con la quale è stata respinta (per la parte che ancora rileva) l’impugnazione principale proposta dal medesimo, anche in qualità di fideiussore, avverso la sentenza di primo grado (del tribunale di Siracusa) , ed è stata invece accolta l’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguente condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] e del fideiussore – quest’ultimo sino a concorrenza dell’importo garantito - al pagamento del saldo passivo di un conto corrente alla data del 22 - 6 - 2011, oltre interessi moratori previsti in contratto. Il ricorrente ha articolato dieci motivi. La banca ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. – Co i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, i ricorrenti deducono: (i)la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 127 del d.lgs. n. 385-93 (cd. T.u.b.) in quanto l’esistenza di un affidamento concesso dalla banca alla [OSCURATO:SOCIETA]. nella forma tecnica dell'apertura di credito per importo eccedente 10.000.000 di lire sarebbe stata esclusa erroneamente, essendo la decisione "fondata su fatti contrari a quelli documentati, non contestati o espressamente riconosciuti"; (ii) l’omesso esame di fatto decisivo in ordine alla ripetuta esistenza dell'affidamentomedesimo. II. –I motivi sono inammissibili per estraneità alla ratiodecidendi. In effetti nella sentenza d’appello si dice che il tribunale di Siracusa, nel respingere la domanda di accertamento della nullità del contratto di conto corrente per violazione della legge n. 108 del 1996 , aveva affermato che agli atti vi erasolo un contratto di conto corrente, e non anche di apertura di credito, e che la pattuizione di un tasso effettivo annuo pari al 15,029% per sconfinamenti oltre fido non poteva considerarsi usuraria. Ciò in quanto, mancando la prova della sussistenza di un’apertura di credito “non superiore a lire 10.000.000”, era da ritenereche il tasso fosse riferito alla categoria operazioni a tipo aperture di credito in conto corrente oltre il limite di lire 10.000.000. Tuttavia la corte d’appello, dopo aver dato atto che la statuizione era stata impugnata col secondo motivo di gravame , sul rilievo che erroneamente non era stata dichiarat a la nullità della clausola determinativa degli interessi nonostante l’usurarietà del tasso, ha disatteso il menzionato motivoperché, sul punto, “ generico ” . Il riferimento alla genericità allude all’essere stato l’appello ritenuto al riguardo inammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., in quanto “a fronte dell’affermazione contraria del primo giudice” a proposito dell’ambito di riferimento del tasso d’interesse, la parte appellante non aveva fornito “alcun dato da cui poter desumere il contrario”. I motivi di ricorso non attengono alla statuizione di genericità dell’impugnazione, donde sono inammissibili per difetto di aderenza al decisum. III. –Possono essere esaminati unitariamente anche i motivi dal terzo al settimo. Si deduce:- col terzo motivo, la v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per "omessa statuizione in ordine alla domanda spiegata con l'appello principale di nullità del contratto di aperturadi credito in conto corrente per violazione della forma scritta di cui all'art. 117 d.lgs.385/93 e 1284 c.c."; - col quarto, l’o messo esame di fatti decisivi a proposito della "specifica allegazione dei parametri di usurarietà del tasso ultralegale di remunerazione della provvistae di inesistenza del limite di accesso al credito"; -col quinto, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 127 del d.lgs. 385-93, per "omessa valutazione degli elementi probatori in atti con riferimento ai parametri diusurarietà delle condizioni di remunerazione del denaro convenuto con il contratto in data 05.05.2000"; -col sesto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l. n. 108-96, nonché dell'art. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ. per avere la sentenza omesso di rilevare la nullità delle condizioni di remunerazione del contratto di conto corrente con apertura di credito; - col settimo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 127 del d.lgs. n. 385-93 e 1284 cod. civ, a proposito del mancato rilievo di nullità del contratto in questione. IV. -I motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza . Dalla sentenza impugnata emerge che l’appello principale, limitatamente alla posizione dell’attuale ricorrente, era stato consegnato alla sola censura di nullità della cla us ola del contratto di conto determinativa degli interessi, perché il tasso previsto sarebbe stato da considerare usurario. Tale motivo è stato ritenuto –come detto – generico , e i n questo modo la sentenza d’appello ha esaurito il compito che era richiesto ai fini della valutazionedi esso. Tutte le questioni indicate nei citati ulteriori mezzi (dal terzo al settimo) del ricorso per cassazione non r i sultano affrontate dalla sentenza, essendo rimaste in vero assorbite dalla considerazione previa in ordine all’ambito della devoluzione. Né dalricorso emerge se come e quando fossero state dedotte a confutazione della sentenza di primo grado. V. –Ancora possono essere accorpati in una valutazione unitaria i motivi restanti, dall’ottavo al decimo. Col l’ottavo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 cod. civ., in relazione agli artt. 117 e 127 del d.lgs. n. 385-93 e 1284 cod. civ., avuto riguardo alla nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente e alla nullità e inefficacia del contratto di fideiussione. Col nono motivo deducono la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l’ omessa valutazione degli elementi probatori con riferimento alla conformità del contratto fideiussorio allo schema A.b.i. censurato dalla Banca d’Italia con delibera n. 55del 2005. Col decimo infine assumono come pacifica la conformità del contratto fideiussorio allo schema A . b . i . censurato da lla B anca d’Italia con delibera n. 55del 2005 , e conseguente deducono l’ inefficacia della fideiussione per decorrenza del termine di cui all’art. 1957 cod. civ. e l’omesso esame di un correlato fatto decisivo. VI. –Può osservarsi che un elem e nto accomuna i motivi appena menzionati, mentre un altro rende più specifiche le censure di cui agli ultimi due. L’elemento comune è dato da lla considerazione che la sentenza impugnata sarebbe illegittima in ri ferimento all'accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla banca, poiché l'appello è stato accolto – si dice – senza valutare che la domanda avanzata sia nei confronti del debitore principaleche del fide i ussore era fondata su titoli contrattuali nulli: (a) quello di conto, perché la banca aveva concesso una linea di credito nella forma tecnica dell’apertura di credito accessoria al conto corrente senza rispetto della forma scritta; (b) quello di fideiussione, perché conforme allo schema dell’A.b.i. rispetto al quale la Banca d'Italia ha accertato l’esistenza di un accordo anticoncorren- ziale in violazione dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 287 del 1990. L’elemento specifico delle doglianze di cui al nono e al decimo mezzo è invece che la nullità della fideiussione, rilevabile d’ufficio, era stata così validamente eccepita all’udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi alla corte d’appello,per la circostanziata sostanziale identità del contratto fideiussorio posto a fondamento della avversa azione riconvenzionale allo schema dell’A.b.i., con particolare riferimento alle clausole 2, 6 e 8; cosa che non era stata contestatadalla banca, per modo da doversi considerare finanche acquisita ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.La corte d’appello avrebbe quindi errato nel non valutare che la fideiussione era giustappunto affetta da nullità, quanto meno parziale, sicché la domanda riconvenzionale doveva considerarsi incisa dalla decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. VII. -L’ottavo motivo è inammissibile nella parte in cui si incentra sulla asserita nullità del contratto di conto corrente, perché la questione è preclusa dall’inammissibilità, per le ragioni già dette, dei primi sette motivi e dal giudicato interno conseguente mente formatosi sulla decisione di primo grado. VIII. - Lo stesso ottavo motivo è poi infondat o e in parte inammissibilecon riferimento alla nullità della fideiussione, così come lo sono i restanti, anche se la motivazione della sentenza va corretta. IX. -La corte d’appello ha affermato che il ricorrente , all’udienza di precisazione delle conclusioni del 27-11-2019, aveva “eccepito la nullità della fideiussione dallo stesso prestata quale conseguenza del fatto che la Banca d'Italia con delibera 55/2005 ha ravvisato nelle clausole contrattuali uniformi dettate da ABI in ordine ai contenuti delle fideiussioni bancarie la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma secondo,lettera a) della legge 287/90 in tema di concorrenza”. Ciò in relazione a gli artt. 2, 6 e 8 del citato schema uniforme e alla deroga alle disposizioni di cui all’art. 1957 cod. civ.In proposito la corte d’appello ha osservato che la Banca d’Italia con la delibera n. 55 del 2005 non ha dichiarato, né avrebbe potuto, alcuna nullità, e che di contro la giurisprudenza citata dall’appellante (in particolare Cass. Sez. U n.2207-05) aveva “deciso, non su eccezioni di nullità di singoli contratti di fideiussione, ma su domande di nullità e risarcimento del danno proposte ex art. 33, comma secondo, della legge del 1990, n. 287”. Ne ha desunto che solo il consumatore che intenda far valere uno specifico pregiudizio derivante dalla violazione della normativa antitrust è legittimato a esercitare la specifica azione prevista dal citato art. 33, per cui nessuna nullità potrebbe esser fatta valere in sede di appello dal fideiussore impugnante. X. -La risposta fornita dalla corte territoriale è del tutto deficitaria, poiché la sequela di affermazioni che la sottende non possiede valido costrutto. La nullità deriva dall’art. 2, terzo comma, della ripetuta l. n. 287 del 1990 in combinazione con quanto accertato da ll’Autorità g arante della concorrenza a proposito dell’esistenza di un’intesa restrittiv a a monte della pratica contrattuale di cui si parla. Può considerarsi un dato acquisito che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità garante sono essi stessi nulli. Tuttavia –ed è il punto essenziale non colto dalla corte d’appello di Catania -la nullità non è totale ma parziale. I contratti di fideiussione “a valle” sono nulli in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, secondo comma, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE. Sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, terzo comma,della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (v. Cass. Sez. U n. 41994-21). XI. – E tuttavia l a pretesa della banca in ogni caso non poteva essere paralizzata dalla eccezione in sé di nullità della fideiussione. L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, salvo il risarcimento del danno qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato (ex aliisCass. Sez. 3 n. 26957-23). Non giova (né giovava) al ricorrente insistere sulla rilevazione d’ufficio della nullità contrattuale, visto che la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, secondo comma, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla;con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo semmai onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza(v. di recente Cass. Sez. 3 n. 6685 - 24) . Di una tale prova, e finanche di una correlata minima allegazione dinanzi al giudice di merito, il ricorso non reca traccia. XII. –Dopodiché è infondato è insistere sul profilo della decadenza ex art. 1957 cod. civ. Èvero che in generale, dinanzi alla nullità della clausola di deroga a tale norma, andrebbe considerata l’ eventualità dell’ inserimento della regola discendente dalla previsione di legge. Ma è un fatto che la corrispondente pretesa – quella cioè di in tegrazione del contratto mediante la regola generale -non può essere dedotta per la prima volta in appello perché coinvolge una domanda nuova (art. 345 cod. proc. civ.). M en che meno può esserlo nella sede della precisazione delle conclusioni.Èpossibile, cioè, dinanzi al giudice d’appello, dedurre per la p r ima volta la nullità parziale del contratto del quale la controparte intenda ottenere l’adempimento, ma non anche la declaratoria di decadenza ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., visto che la decadenza è istituto diverso dalla nullitàdella clausola, e non è rilevabile d’ufficio. Tanto questa Corte ha di recente puntualizzato dicendo che la domanda (o l’eccezione) di decadenza –per l’appunto - non è correlata alla nullità in sé, ma all’integrazione del contratto (v. Cass. Sez. 1 n. 15165-24). Il tema implica la nullità ma ne diverge in questo: che si tratta del come riempire il vuoto determinatosi per effetto dell’invalidità di una parte del contenuto del contratto. A questo diverso tema si incarica di rispondere il principio di conservazione. Il problema dunque si sposta, in tutti questi casi, dalla nullità all’integrazione, secondo le regole comuni dettate dall’art. 1419, secondo comma, cod. civ. La relazione tra l’invalidità parziale e la conservazione del contenuto legalmente determinabile del contratto, secondo la regola di cui al citato art. 1419, secondo comma, cod. civ., implica non solo che la parte intenda avvalersi della integrazione, ma anche che essa manifesti la volontà di giovarsi delle conseguenze a essa associabili. E quindi che manifesti la sua determinazione sotto entrambi i punti di vista, proponendo, secondo i canoni di ammissibilità dettati dal codice di rito, anche la domanda (o l’eccezione) correlata alla rideterminazione del contenuto del contratto in base alla sostituzione di diritto con la regola di legge. Nel caso concreto la regola di legge, da applicare come conseguenza della nullità parziale, avrebbe dovuto essere (oggi si dice) quella di cui all’art. 1957 cod. civ., in tema di decadenza del creditore dall’azione verso il fideiussore.Ma è decisivo che una domanda del genere (o anche un’eccezione del genere) non si sarebbe potuta proporre per la prima volta in appello, ostandovi l’art. 345 cod. proc. civ. XIII. –Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d