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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26804/2026

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rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 633 cod. pen., non è formulato intermini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di rilievi infatto, che, oltre a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01), estranea al sindacato di legittimità, risultano già dedotti in sede diappello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (sivedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come gliassunti difensivi siano in contrasto con i principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di legittimità, correttamente applicati nel caso di specie);che, dunque, le suddette doglianze devono ritenersi prive di effettivaspecificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con lacongrua e lineare motivazione posta a base della decisione impugnata;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazionedi legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dellaparticolare tenuità del fatto, oltre che manifestamente infondato, risultareiterativo di profili di censura già vagliati e respinti dai giudici di appello,facendo corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 131-bis cod. pen. e diquanto affermato da questa Corte, con motivazione esente da vizi censurabili inquesta sede, hanno compiutamente indicato le ragioni ostative allaconfigurabilità della causa di non punibilità invocata (si veda pag. 6 dellaimpugnata sentenza, sulla reiterata e non occasionale condotta di occupazionedell’immobile appartenente al patrimonio pubblico, protrattasi nonostante idinieghi alla regolarizzazione della posizione ricevuti dall’amministrazioneimpeditiva della riassegnazione dello stesso secondo specifici criteri);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 633 cod. pen., non è formulato intermini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di rilievi infatto, che, oltre a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01), estranea al sindacato di legittimità, risultano già dedotti in sede diappello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (sivedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come gliassunti difensivi siano in contrasto con i principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di legittimità, correttamente applicati nel caso di specie);che, dunque, le suddette doglianze devono ritenersi prive di effettivaspecificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con lacongrua e lineare motivazione posta a base della decisione impugnata;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazionedi legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dellaparticolare tenuità del fatto, oltre che manifestamente infondato, risultareiterativo di profili di censura già vagliati e respinti dai giudici di appello,facendo corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 131-bis cod. pen. e diquanto affermato da questa Corte, con motivazione esente da vizi censurabili inquesta sede, hanno compiutamente indicato le ragioni ostative allaconfigurabilità della causa di non punibilità invocata (si veda pag. 6 dellaimpugnata sentenza, sulla reiterata e non occasionale condotta di occupazionedell’immobile appartenente al patrimonio pubblico, protrattasi nonostante idinieghi alla regolarizzazione della posizione ricevuti dall’amministrazioneimpeditiva della riassegnazione dello stesso secondo specifici criteri);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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