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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32339/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2026 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Avellino, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] - imputata di più fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, nonché del reato ex art. 385 cod. pen. - la pena concordata di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, previo riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza n. 20346/2025 della Corte d'Appello di Napoli.

2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un primo motivo, il difetto sostanziale di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., la violazione di norme processuali. e la violazione di legge penale in riferimento alla ratio delle leggi n. 134 del 2003 e n. 97 del 2001, lamentando che il Giudice non avrebbe operato l'accertamento della responsabilità dell'imputata, limitandosi ad una formula assiomatica priva di sostrato metodologico-motivazionale; con un secondo motivo, la nullità in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione logica in ordine alla prova del reato e all'applicazione della pena; con un terzo motivo, il difetto sostanziale di motivazione in correlazione all'art. 133 cod. pen. in materia di congruità della pena, per non aver il Giudice motivato in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del quantum di pena.

3. I motivi di ricorso sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Osserva il Collegio che, a decorrere dal 3 agosto 2017, per effetto dell'art. 1, commi 51 e 62, della legge 23 giugno .2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Invero, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la possibilità di ricorrere deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta nella sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo, aspetti in fatto e probatorinon risultanti con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, ord. N. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv. 272252); la ricorribilità è dunque circoscritta ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).

Le doglianze articolate con il primo e il secondo motivo - tutte riconducibili al vizio di motivazione della sentenza in ordine all'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. . proc. pen. - non rientrano più tra i motivi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, trattandosi di vizio afferente alla motivazione oggi non più deducibile nei termini posti.

A tale onere il Giudice a quo ha compiutamente adempiuto, avendo dato atto della responsabilità dell'imputata in ordine ai fatti descritti nell'imputazione e dell'insussistenza degli estremi per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo, con cui si deducono, in punto di dosimetria e congruità della pena, il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sul quantum sanzionatorio.

Trattasi, per un verso, di doglianze assolutamente generiche; per altro verso, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena.

Sin dagli albori dell'istituto, questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta ratificato l'accordo dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'applicazione delle circostanze (e alla entità e conversione della pena), che non siano illegali; anche entro tale ambito l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).

Non può proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiannento sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistano palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146).

Per qualificare illegale la pena, infine, non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047), evenienza qui insussistente, avendo il Giudice determinato la pena finale entro i limiti di legge, all'esito del riconosciuto vincolo della continuazione.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M— C5-ejatA.A-- I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2026 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Avellino, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] - imputata di più fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, nonché del reato ex art. 385 cod. pen. - la pena concordata di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, previo riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza n. 20346/2025 della Corte d'Appello di Napoli. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un primo motivo, il difetto sostanziale di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., la violazione di norme processuali. e la violazione di legge penale in riferimento alla ratio delle leggi n. 134 del 2003 e n. 97 del 2001, lamentando che il Giudice non avrebbe operato l'accertamento della responsabilità dell'imputata, limitandosi ad una formula assiomatica priva di sostrato metodologico-motivazionale; con un secondo motivo, la nullità in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione logica in ordine alla prova del reato e all'applicazione della pena; con un terzo motivo, il difetto sostanziale di motivazione in correlazione all'art. 133 cod. pen. in materia di congruità della pena, per non aver il Giudice motivato in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del quantum di pena. 3. I motivi di ricorso sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Osserva il Collegio che, a decorrere dal 3 agosto 2017, per effetto dell'art. 1, commi 51 e 62, della legge 23 giugno .2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Invero, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la possibilità di ricorrere deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta nella sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo, aspetti in fatto e probatorinon risultanti con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, ord. N. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv. 272252); la ricorribilità è dunque circoscritta ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619). Le doglianze articolate con il primo e il secondo motivo - tutte riconducibili al vizio di motivazione della sentenza in ordine all'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. . proc. pen. - non rientrano più tra i motivi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, trattandosi di vizio afferente alla motivazione oggi non più deducibile nei termini posti. A tale onere il Giudice a quo ha compiutamente adempiuto, avendo dato atto della responsabilità dell'imputata in ordine ai fatti descritti nell'imputazione e dell'insussistenza degli estremi per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, con cui si deducono, in punto di dosimetria e congruità della pena, il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sul quantum sanzionatorio. Trattasi, per un verso, di doglianze assolutamente generiche; per altro verso, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena. Sin dagli albori dell'istituto, questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta ratificato l'accordo dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'applicazione delle circostanze (e alla entità e conversione della pena), che non siano illegali; anche entro tale ambito l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467). Non può proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiannento sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistano palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146). Per qualificare illegale la pena, infine, non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047), evenienza qui insussistente, avendo il Giudice determinato la pena finale entro i limiti di legge, all'esito del riconosciuto vincolo della continuazione.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.M— C5-ejatA.A-- I
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