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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14420/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato; - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 61 n.1, 582 e 585, comma 2, n. 2, cod. pen. (lesioni aggravate dall'uso di un bastone in danno di [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Roma il 3 luglio 2012); Considerato: - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato, posto che è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice poiché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), e che, in ogni caso, è affidato a mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i guaii, oll:retutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, essendosi limitato a contestarli senza allegare alcuno specifico, decisivo ed inopinabile travisamento delle prove e a proporre un'alternativa loro valutazione sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 133, 62-bis, 99, comma 4, e 69 cod. pen., è manifestamente infondato, in guanto la recidiva - i cui presupposti applicativi non sono stati contestati con l'atto di appello, di modo che la doglianza al riguardo, solo in questa sede proposta, è nuova e come tale non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - non poteva essere neutralizzata dalle circostanze attenuanti generiche concesse in prevalenza, sussistendo il divieto di legge ex art. 69, comma 4, cod. pen..

Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato; - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 61 n.1, 582 e 585, comma 2, n. 2, cod. pen. (lesioni aggravate dall'uso di un bastone in danno di [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Roma il 3 luglio 2012); Considerato: - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato, posto che è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice poiché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), e che, in ogni caso, è affidato a mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i guaii, oll:retutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, essendosi limitato a contestarli senza allegare alcuno specifico, decisivo ed inopinabile travisamento delle prove e a proporre un'alternativa loro valutazione sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 133, 62-bis, 99, comma 4, e 69 cod. pen., è manifestamente infondato, in guanto la recidiva - i cui presupposti applicativi non sono stati contestati con l'atto di appello, di modo che la doglianza al riguardo, solo in questa sede proposta, è nuova e come tale non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - non poteva essere neutralizzata dalle circostanze attenuanti generiche concesse in prevalenza, sussistendo il divieto di legge ex art. 69, comma 4, cod. pen.. Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2
Sentenza Cassazione n. 14420/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris