CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10148/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INIANI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1567 - controricorrente -avverso la sentenza n. 436/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 15/05/2024 R.G.N. 1248/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24346/2024Numero di raccolta generale 10148/2026Data pubblicazione 19/04/20261. Con sentenza non definitiva n. 1572/2023 il [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di vedersiretribuita ciascuna giornata di ferie con una retribuzionecomprensiva di indennità di assenza dalla residenza edell’indennità di utilizzazione professionale giornaliera,calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli inciascun anno di fruizione delle ferie detratto l’importo fissogiornaliero medio tempore già riconosciuto.1.1. Con sentenza definitiva n. 1987/2023 il medesimoTribunale, recepiti i conteggi elaborati dalle parti, condannavaTrenitalia s.p.a. a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma lorda di €2.337,90, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appellodi Milano giudicava infondato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].p.a. contro le suddette sentenze di primo grado; mentreriteneva fondato l’appello incidentale del lavoratore, e, inparziale riforma delle stesse sentenze, condannava Trenitalias.p.a. a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] l’ulteriore somma di € 1.519,90per indennità lavoro domenicale festivo e notturno, compensoper scorta vetture eccedenti e indennità vendita titoli di viaggio.3. Per quanto qui interessa, al Corte territoriale hapremesso: a) che, con il ricorso introduttivo, il [OSCURATO:PERSONA],dipendente da [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al 22.11.2022(quando si era dimesso) con mansioni di capotreno, in rapportodisciplinato dal CCNL Mobilità – [OSCURATO:PERSONA], avevarivendicato il diritto di godere durante le ferie di unaretribuzione giornaliera calcolata sulla media dei compensipercepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, conNumero registro generale 24346/2024inclusione nella base di computo anche dell’ “indennità diN umero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 10148/2026assenza dalla residenza” di cui all’art. 77, punto 2 CCNL MobilitDàa ta pubblicazione 19/04/2026Area [OSCURATO:PERSONA], dell’ “indennità di utilizzazioneprofessionale” prevista dall’art. 34.8 [OSCURATO:PERSONA] FS2002 e successivamente dall’art. 31.4 e 5 dei [OSCURATO:PERSONA]. 35, contratto aziendale FS 2003 e successivamenteall’art. 36.5 CCA 2012-2016, dell’indennità “Provvigioni pervendita titolo di viaggio a bordo treno” prevista dall’art. 75CCNL AF 2003 integrato dall’accordo programmatico del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivamente dall’art. 36.5 CCAA 2012-2016,nonché delle “indennità per lavoro domenicale e/o festivo” e diquella “per lavoro notturno”; b) che in fatto il ricorrente avevalamentato che la retribuzione corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] durantei giorni di ferie includeva solo gli elementi fissi dellaretribuzione, con esclusione dal calcolo delle ulteriori voci, purconnesse allo svolgimento della mansione propria del profiloprofessionale attribuito, di retribuzione variabile, in violazionedei principi espressi dalla Corte di giustizia europea e dallagiurisprudenza di legittimità; c) che, alla luce di tali assunti,aveva chiesto di dichiarare la nullità e/o l’inapplicabilità a lui ecomunque disapplicare le clausole contenute nelle normecollettive in dettaglio indicate nelle conclusioni rassegnatenell’atto introduttivo e, per l’effetto, dichiarare che ciascungiorno di ferie del ricorrente doveva essere retribuito dallaconvenuta con un importo pari alla retribuzione giornalieracomplessiva, calcolata sulla media dei compensi percepiti neidodici mesi di fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenutocongruo a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzionevariabile legata alla esecuzione della prestazione e alla qualifica,e che gli elementi variabili da computare nel predetto calcoloNumero registro generale 24346/2024medio dei compensi per il ricorrente erano quelli previsti dagliN umero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 10148/2026accordi e contratti elencati al punto C) in diritto dello stessDoa ta pubblicazione 19/04/2026ricorso, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli ledifferenze retributive maturate per il periodo da marzo 2015 al22.11.2022 pari ad € 4.524,09, oltre interessi e rivalutazionemonetaria da ogni singola scadenza al saldo; d) che il primogiudice, richiamate la disciplina contrattuale in materia, nonchéla giurisprudenza comunitaria in merito alla nozione diretribuzione, oltre ad altri precedenti, rilevava che le indennitàdi utilizzazione professionale e per assenza dalla residenzaerano importi intrinsecamente collegati alla prestazione dilavoro del capotreno, come comprovato anche dall’esame dellebuste paga in atti; e) che lo stesso giudice precisava, inoltre,che la mancata fruizione di tali indennità poteva costituire unostacolo alla piena fruizione del diritto alle ferie, la cuiretribuzione sarebbe stata di fatto decurtata in concomitanzacon il congedo feriale; f) che, alla luce di tali argomenti, avevaconcluso dichiarando “la nullità dell’art. 31 punto 5 dei contrattiaziendali 2012 e 2016 del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, nellaparte in cui limitano l’indennità di utilizzazione professionalegiornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all’importofisso di € 12,80; deve altresì dichiararsi l’inapplicabilità dell’art.77, punto 2.4, C.C.N.L. Mobilità, [OSCURATO:PERSONA], del20 luglio 2012 e del 16 dicembre 2016, nella parte in cui siesclude l’indennità per assenza dalla residenza dal calcolo dellaretribuzione spettante per i periodi di ferie”; g) che sempre ilprimo giudice aveva, invece, rigettato le domande del ricorrentevolte a veder ricomprese nella retribuzione dovuta per il periodoferiale gli ulteriori emolumenti sopra indicati; h) che, infine, ilTribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione sollevatadalla convenuta; i) che, quindi, il Tribunale aveva deciso laNumero registro generale 24346/2024causa con le due sentenze, non definitiva e definitiva, delle qualiN umero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 10148/2026si è detto all’inizio. Data pubblicazione 19/04/20264. La Corte d’appello, inoltre, dava conto dei tre motividell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e delle difese e doglianzedell’appellante incidentale.5. Tutto ciò premesso, la Corte, dopo aver richiamato, oltrea propri precedenti, ampia parte della motivazione di Cass.,sent. n. 18160/2023 (la quale aveva confermato altrapronuncia della medesima Corte d’appello di Milano), eriesaminate le norme collettive di riferimento, giudicavainfondato il primo motivo d’appello di [OSCURATO:PERSONA].5.1. Riteneva infondato anche il secondo motivo dellostesso appello con il quale la società censurava la pronuncia diprimo grado sotto il profilo della correttezza dei conteggiavversari.5.2. Infine, disattendeva anche il terzo motivo dell’appelloprincipale in punto di prescrizione.6. La Corte, invece, nel giudicare meritevole diaccoglimento l’appello incidentale del lavoratore, riteneva cheanche: l’indennità per lavoro notturno, l’indennità per lavorodomenicale, l’indennità per i giorni “festivi”, l’indennità di“scorta vetture eccedenti” e il “premio scoperta irregolarità”dovessero rientrare nel calcolo della retribuzione ferialedell’appellante incidentale.7. Avverso tale decisione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.8. Resiste il lavoratore con controricorso.Numero registro generale 24346/20249. La Consigliera delegata ex art. 380 bis c.p.c. novellato,N umero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 10148/2026con atto depositato il 22.5.2025, ha proposto la definizione deDla ta pubblicazione 19/04/2026ricorso per cassazione nel senso della sua manifestainfondatezza.10. Con atto depositato telematicamente il 30.6.2025, ildifensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso;successivamente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazionee falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. in relazione allenorme della contrattazione collettiva di primo e secondo livelloapplicate da [OSCURATO:PERSONA] (art. 31.5 del “[OSCURATO:PERSONA] FS”2012 e 2016, art. 77.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività2003, art. 32 del “[OSCURATO:PERSONA] FS” 2012 e 2016, art.36.5 del “[OSCURATO:PERSONA] FS” 2012 e 2016, art. 80.2 delCCNL Mobilità, [OSCURATO:PERSONA], 2012 e 2016, art. 75del CCNL [OSCURATO:PERSONA], 2012 e 2016, art.76 del CCNL Mobilità, [OSCURATO:PERSONA], 2012 e 2016,art. 31.6 CCNL Mobilità, [OSCURATO:PERSONA], 2012 e art.30.6 CCNL Mobilità, [OSCURATO:PERSONA] 2016), per averela Corte d’appello di Milano ritenuto che le predette norme dellacontrattazione collettiva siano nulle perché in contrasto con iprincipi dettati dall’ordinamento comunitario (art. 7 dellaDirettiva 2003/88/CE, come interpretato dalle sentenze dellaCorte di Giustizia Europea) e interno (art. 36 Cost. comma 3,art. 2109 c.c. e art. 10 D.Lgs. 2003 n. 66), in materia diNumero registro generale 24346/2024retribuzione delle giornate di ferie (art. 360, comma 1, n. 3),N umero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 10148/2026c.p.c.)” Data pubblicazione 19/04/20262. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 7 dellaDirettiva 2003/88/CE, per non avere la Corte d’appello di Milanoritenuto che le indennità di cui alla contrattazione collettivaaziendale del Gruppo FS esclude o limita l’incidenza sultrattamento retributivo feriale abbiano natura risarcitoria,indennitaria e/o occasionale e che, in quanto tali, non debbanoincidere sul trattamento feriale (art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c.)”.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: “In viasubordinata, … violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e2948, comma 1, n. 4, c.c., 18 L. 20 maggio 1970, n. 300, 2 e3, D.lgs. 23/2015, per avere la Corte d’appello di Milanoritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non siaoggi assistito da un regime di stabilità e che,conseguentemente, il termine di prescrizione dei crediti dilavoro, decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.)”.4. Il primo ed il secondo motivo, esaminabilicongiuntamente per connessione, sono infondati.5. Giova anzitutto richiamare in questa sede principi didiritto che questa Corte di legittimità ha ormai innumerevolivolte affermato e ribadito nei settori più disparati (v., ex multis,tra le più recenti, sent. n. 18160/2023, richiamata dalla Corteterritoriale, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023,nonché le ord. 27.9.2024, nn. 25840 e n. 25850), e non solo inquello che qui attualmente ci occupa (v., da ultimo, Cass., sez.Numero registro generale 24346/2024lav., sent. 12.9.2025, n. 25120, in relazione a fattispecie dellaN umero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 10148/2026retribuzione ai fini delle ferie per lavoratore della “Gente deDla ta pubblicazione 19/04/2026mare”).5.1. In particolare, è costante nei precedenti di questaCorte la premessa che la nozione di retribuzione da applicaredurante il periodo di godimento delle ferie è fortementeinfluenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustiziadell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2006, ha precisato che con l’espressione ferie annualiretribuite contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la duratadelle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzionecon ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in taleperiodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso sensoCGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff ealtri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazioneequiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodidi lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzionepotrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitareil diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizionidel diritto dell’Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018,C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti voltoad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infattiincompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che sipropone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposoeffettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute esicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del13/01/2022 nella causa C-514/20).5.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte cNhumee rion re gistro generale 24346/2024Numero sezionale 1567/2026più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel pNeumreiorod dio ra ccolta generale 10148/2026di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 dellDaa ta pubblicazione 19/04/2026Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, permotivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche leferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE,e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per comeinterpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasiimporto pecuniario che si pone in rapporto di collegamentoall’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status”personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019n. 13425).5.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragionedel mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettivacui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che laretribuzione da utilizzare come parametro debba comprenderequalsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto dicollegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlatoallo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass,30/11/2021 n. 37589).5.4. E’ opportuno poi rammentare, come già ritenuto inCass., sent. 23.6.2022, n. 20216, “che le sentenze della Cortedi Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta eprevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non puòprescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europa che,quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica ilsignificato ed i limiti di applicazione delle norme. Le suesentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validitàdi una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fontedel diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il signiNfiucmaertoo re gistro generale 24346/2024Numero sezionale 1567/2026ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’Naummebroi dtio ra ccolta generale 10148/2026della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi lDaa ta pubblicazione 19/04/2026richiamata Cass. n. 22577 del 2012).5.5. Nell’applicare il diritto interno il giudice nazionale ètenuto ad una interpretazione per quanto possibile conformealle finalità perseguite dal diritto dell’Unione nell’intento diconseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitariaconformandosi all’art. 288, comma 3, TFUE. L’esigenza diun’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infattial sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudicinazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze,la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono lecontroversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causaC-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 Caronna p. 51, tuttecitate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesamotivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando lanorma interna appaia assolutamente incompatibile con quellaEurounitaria, ma non è questo il caso.5.6. Già nella motivazione di Cass. n. 20216/2022 cit. èstato considerato:“… che l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondol’interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individuaun concetto di retribuzione per ferie europea di tipo“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferieeuropea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deveessere tale da non indurre il lavoratore ad optare per unaNumero registro generale 24346/2024rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoiN umero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 10148/2026diritti. Data pubblicazione 19/04/202643. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membroe, quando – come nel caso di specie – la componente esclusa èlegata ai periodi di lavoro effettivamente svolti, non puòescludersi l’adozione di un meccanismo che tenga conto, peresempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro(volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie,come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di GiustiziaUE, sez. IV, 13.12.2018, n. 385; Cass. n. 37589/2021).44. Ciò per ribadire che la normativa dell’Unione Europeanon si è spinta a definire una nozione armonizzata diretribuzione imponendo l’integrale corresponsione di essa nelperiodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservatialla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata adindicare l’osservanza di un risultato il cui esito deve esserevalutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoliordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogniStato abbia adottato e con riferimento alla particolarità dellacompetenza retributiva di cui si chiede l’inclusione, dal giudicenazionale”.6. Ciò premesso, nella proposta di definizione accelerata siè osservato che:“I motivi di ricorso sono manifestamente infondati nei sensiespressi in numerosi precedenti di questa Corte pronunciati inrelazione ad analogo contenzioso e che si sono formati primacon la società Trenord (tra le molte, Cass. n. 2963, 2680, 2431,1141 del 2024, 19716, 19663, 33803, 33793 del 2023) e, poi,confermati anche con [OSCURATO:PERSONA] (Cass. n. 19991/2024 e1992/2024), e [OSCURATO:PERSONA] (Cass. n. 11757/2025, 11781/2Nu0m2er5o ,re gistro generale 24346/2024Numero sezionale 1567/202611762/2025, 13932, 13972, 14089 del 2024). Numero di raccolta generale 10148/2026Data pubblicazione 19/04/2026Tale orientamento è stato ribadito in sede di pubblicaudienza, con particolare rilievo nomofilattico, nell’ambito di unprocedimento ex art. 420 bis c.p.c. (v. Cass. n. 34088 del2024)”.7. Sottolinea, allora, il Collegio che nell’ambito di tale ormaiconsolidato orientamento più volte questa Corte si è espressain relazione a fattispecie analoghe a quella ora in esame nellequali venivano in considerazione l’indennità di utilizzazioneprofessionale (in sigla IUP) e l’indennità di assenza dallaresidenza (sulle quali l’impugnata sentenza si è motivatamentepronunciata, in relazione alle norme collettive di riferimento,nella parte in cui ha respinto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA]: v.in particolare pagg. 11-13).Si può solo precisare che Cass., sent. 20.5.2024, n. 13932,pure cit. nella proposta e resa a seguito di pubblica udienza, harespinto un ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso altrasentenza della Corte di appello di Milano, che atteneva afattispecie analoga a quella in esame (relativa ad un gruppo dilavoratori con qualifica di capo treno o capo servizio treno), incui venivano in considerazione (anche) l’indennità di scortevetture eccedenti (ex art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 edel 2016) e il premio scoperta irregolarità (ex art. 36 deiContratti aziendali degli stessi anni). Inoltre, anche Cass. n.13043/2025 e n. 13045/2025 hanno rigettato altri ricorsi percassazione di [OSCURATO:PERSONA] contro sentenze d’appello relative alriconoscimento delle quattro indennità suddette ai fini delcomputo della retribuzione durante il periodo feriale.Numero registro generale 24346/20248. Nella sua istanza di decisione la ricorrente assume cheN umero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 10148/2026“il presente giudizio attiene anche a due ulteriori indennità – (iD)a ta pubblicazione 19/04/2026l’indennità per lavoro domenicale o festivo ex art. 76 del CCNLMobilità, [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 23 ricorso) e (ii)l’indennità per lavoro notturno ex art. 75 CCNL Mobilità, AreaAttività Ferroviarie (cfr. pag. 22 ricorso) – sulle quali codestaSuprema Corte non ha ancora avuto modo di pronunciarsi”.8.1. Rileva, allora, il Collegio che in ordine a tali ulterioriemolumenti la Corte distrettuale ha considerato quanto segue:“L’indennità per lavoro notturno rientra a pieno titolo fraquelle da includere nella base di calcolo della retribuzione ferialesecondo la giurisprudenza della CGUE.Si osserva che sia i macchinisti sia i capitreno, prestanoservizio, come previsto dal punto 1.6. art. 22 CCNL 2003,dall’art. 28 CCNL 2012, dall’art. 27 CCNL 2016 “su turni noncadenzati nelle 24 ore”, e che pertanto la prestazione puòiniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore.Inoltre, il lavoro notturno è obbligatorio ed èintrinsecamente collegato all’esecuzione delle loro mansioni, secosì non fosse, non circolerebbero i treni notturni ed è prestatoregolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta allaconfigurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato(media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci).Identiche considerazioni valgono per l’indennità relativa allavoro domenicale che è obbligatorio e viene svoltoregolarmente dai capitreno come risulta chiaramentedall’esame delle buste paga agli atti dalle quali si riscontra conregolarità la presenza dell’indennità domenicale.Numero registro generale 24346/2024Trattasi di indennità intrinsecamente collegata alloN umero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 10148/2026svolgimento della prestazione lavorativa che avviene in tutti Dia ta pubblicazione 19/04/2026giorni della settimana, in base al servizio dei treni che non hamai periodi di sospensione e, come noto, è attivo anche durantele domeniche, ivi compresi anche i giorni festivi.Anche per i giorni “festivi” valgono le stesseargomentazioni svolte per il lavoro notturno e domenicale equindi anche l’indennità per lavoro festivo rientra fra quelle daincludere nella base di calcolo per le ferie”.8.2. Tali considerazioni, in relazione ai principi di dirittoenunciati da questa Corte, cui i giudici di secondo grado hannofatto riferimento (v. pagg. 8-11 della loro sentenza), risultanoincensurabili in questa sede.9. Sulla base degli ormai davvero molteplici precedenti diquesta Corte in subiecta materia, espressi in relazione adaccertamenti fattuali e ad interpretazioni delle fonti collettive diriferimento sempre risultati incensurabili in questa sede, èstata, e dev’essere ora, senz’altro esclusa la natura risarcitoria,indennitaria e/o occasionale degli emolumenti di cui qui trattasiai fini del computo della retribuzione feriale, contrariamente aquanto sostenuto in particolare nel secondo motivo di ricorso.E’ da escludere infine che, come sostenuto in particolarenella memoria di parte ricorrente, la Corte distrettuale si siaispirata ad un principio di omnicomprensività della retribuzioneposto che il riconoscimento della fondatezza della pretesa dellavoratore è stato ancorato all’ autonomo esame della naturadi ciascuno degli emolumenti in considerazione nella specificaprospettiva del concorso degli stessi alla determinazione dellaretribuzione feriale in conformità dei principi eurounitari.Numero registro generale 24346/202410. Circa il terzo motivo di ricorso, proposto in subordineN umero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 10148/2026circa la questione di prescrizione, osserva il Collegio chDea ta pubblicazione 19/04/2026correttamente sia il primo giudice che la Corte territoriale sisono riferiti ai principi di diritto all’origine espressi in Cass., sez.lav., sent. n. 26246/2022.Invero, l’indirizzo espresso in quella sentenza si èrapidamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corteed è stato ribadito in numerosissimi precedenti anche recenti.Limitandosi a taluni di quelli riferibili al filone dicontroversie in cui rientra quella oggetto del ricorso in esame,rileva il Collegio che la già cit. Cass., sent. n. 13932/2024, harespinto (anche) motivo di ricorso (il nono) che riguardava lamedesima questione di prescrizione (ma v. in termini, oltre aiprecedenti ivi richiamati ai § 32-33, le successive e pure giàrichiamate Cass. n. 13043/2025 e n. 13045/2025).Condivisibilmente, perciò, la proposta di definizione avevarichiamato tra le altre decisioni appunto Cass. n. 13932/2024.Anche il terzo motivo, quindi, dev’essere disatteso.11. In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, ilricorso dev’essere rigettato.12. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c.novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito inconformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati ilterzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei teNrummeirno ire gistro generale 24346/2024Numero sezionale 1567/2026specificati in dispositivo. Numero di raccolta generale 10148/2026Data pubblicazione 19/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. comeper legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, della somma di € 1.000,00, ex art.96, comma terzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cassadelle ammende, della somma di € 1.000,00, ex art. 96, commaquarto, c.p.c.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta