CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 31760/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10838/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Andrea, n.q. di legale rappresentante della ASD [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniMoschetti, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneton. 1346/2021 , depositata i l 5 novembre 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con avviso di accertamento n. T6X04VP02845, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso accertava in capo alla ASD Unione Stile una maggior imposta IRES , IRAP e IVA , rispettivamente pari a euro 16.190,00, a euro 2.183,00 e a euro 29.302,00 e irrogava la sanzione di euro 53.993,60. In particolare, l’avviso di accertamento scaturiva da una verifica fiscale all’esito della quale l’Ufficio contestava la natura di ente non commerciale della ASD Unione Quinto, alla quale, a seguito di fusione per incorporazione, sarebbe subentrata la ASD Unione Stile. Pertanto, procedeva alla rideterminazione dei componenti reddituali ai fini IRES ed IVA. Con distinti ricorsi ASD Unione Stile e [OSCURATO:PERSONA] , presidente e legale rappresentate dell’associazione sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnavano l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso. Con sentenza n. 271/01/2018, la Commissione tributaria provinciale di Treviso accoglieva i ricorsi, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse provato la legittimazione passiva dell’ASD Unione Stile di cui era incerto il subentro nella posizione della ASD Unione Quinto; che, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non fosse stato provato lo svolgimento di specifica attività negoziale su cui fondare la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dall’ente rappresentato. 2. –Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio. ASD Unione Stile resisteva con proprie controdeduzioni e con appello incidentale; [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e insisteva per il rigetto del gravame. Con sentenza n. 1346/03/2021, depositata i n data 5 novembre 2021, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appelloe confermava la sentenza impugnata. 3. – L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] n.q. di legale rappresentante dellaASD [OSCURATO:PERSONA]. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il contribuenteha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a seguito di esecuzione al concordato minore. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Va preliminarmente esaminata la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di esecuzione al concordato minore ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositata in data 2novembre 2022. IlDe Lazzari ha presentato proposta di concordato minore, ex art. 74 c.c.i. In data 11novembre 2022 il giudice ha ritenuto ammissibile la domanda, dichiarando l’apertura della procedura di concordato minore ex art. 78 c.c.i. In data 3 marzo 2023 veniva omologato il concordato minore, tramite sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso, sezione seconda civile. 1.1. – Alla luce della documentazione depositata, si ritiene necessaria un'interlocuzione con le parti sugli effetti del concordato minore stipulato anche nei riguardi dell'associazione sportiva dilettantistica. P.Q.M Rinvia il procedimento a nuovo ruolo assegnando alle parti il termine di 60 giorni per chiarimenti. Così deciso in Roma, nella ca