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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38753/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reato di truffa (commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]). 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la sentenza impugnata aveva confermato la condanna disposta in primo grado valorizzando unicamente il dato di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui Chiucchi aveva emesso la fideiussione in favore di Filippone (e da questi utilizzata nei rapporti con la persona offesa) non fosse abilitato al rilascio di tali garanzie; da ciò non discendeva però come unica conseguenza possibile che Chiucc,hi fosse consapevole di agevolare Filippone nella sua futura condotta, per cui non sussisteva la prova del concorso nel reato. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare come secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contestai' (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto alla censura, riproposta con il ricorso per cassazione, osservando che Chiucchi non avrebbe avuto alcun motivo di rilasciare una garanzia personale, se non quella di favorire il coimputato in modo da consentirgli l'acquisto di beni che altrimenti non avrebbe potuto ottenere e che non era in grado di pagare; trattasi di valutazione di merito, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reato di truffa (commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]). 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la sentenza impugnata aveva confermato la condanna disposta in primo grado valorizzando unicamente il dato di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui Chiucchi aveva emesso la fideiussione in favore di Filippone (e da questi utilizzata nei rapporti con la persona offesa) non fosse abilitato al rilascio di tali garanzie; da ciò non discendeva però come unica conseguenza possibile che Chiucc,hi fosse consapevole di agevolare Filippone nella sua futura condotta, per cui non sussisteva la prova del concorso nel reato. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare come secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contestai' (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto alla censura, riproposta con il ricorso per cassazione, osservando che Chiucchi non avrebbe avuto alcun motivo di rilasciare una garanzia personale, se non quella di favorire il coimputato in modo da consentirgli l'acquisto di beni che altrimenti non avrebbe potuto ottenere e che non era in grado di pagare; trattasi di valutazione di merito, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere est
Sentenza Cassazione n. 38753/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris