CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 43623/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/05/2021 dalla Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto delle conclusioni formulate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 04 maggio 2021 della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Foggia, in data 21 maggio 2019, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1) e 2), 223 e 219 legge fall. perché, quale amministratore di fatto della Gi.term. s.r.I., fallita il 20 dicembre 2006, distraeva somme di denaro e teneva i libri e le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con l'aggravante di aver determinato un danno patrimoniale di rilevante entità. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza l'aggravante della recidiva reiterata, nonostante l'imputato non fosse stato mai dichiarato recidivo, così omettendo di dichiarare l'intervenuta prescrizione del delitto. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la sussistenza dei delitti contestati, nonché dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., senza procedere a una corretta valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali, invece, risultava che all'imputato - il quale aveva operato sempre nell'interesse della società e che, comunque, non aveva mai svolto realmente gestito la fallita -, già un anno prima della dichiarazione di fallimento era stata revocata la procura speciale precedentemente rilasciatagli. In particolare, nel ricorso si censura: - quanto al delitto di bancarotta patrimoniale, la mancanza di prova in merito alla destinazione delle somme a scopi diversi da quelli della fallita; - quanto alla bancarotta documentale, l'omessa valutazione del motivo di appello in merito alla sussumibilità del delitto contestato nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall., anche alla luce della revoca della procura speciale e della sentenza di assoluzione resa nei confronti dell'amministratore formale della società; - quanto, infine, all'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., l'omesso raffronto tra l'asserita entità del danno e il reale fatturato della società, che avrebbe condotto all'individuazione di un danno di entità inferiore rispetto a quello ritenuto dai giudici di merito. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta cha corte territoriale, nel determinare il trattamento 2 ). e I sanzionatorio e, in particolare, la durata delle pene accessorie, ha omesso qualsiasi riferimento ai criteri di valutazione di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, è infondato. 2. Nella specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado. Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). L'integrazione tra le due motivazioni si rinviene sia nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice, sia nella circostanza che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Inoltre, nella motivazione della sentenza in verifica, la corte d'appello, anche quando ha richiamato per relationem le argomentazioni del provvedimento del giudice di primo grado, ha saldato in un unico corpo le proprie ragioni di merito con quelle già sviluppate nella sentenza del tribunale, dando vita ad una consentita valutazione complessiva delle vicende sottoposte al suo vaglio (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). 3. Ciò premesso, la lettura della motivazione della sentenza impugnata non evidenzia profili di erronea applicazione di legge, né, tantomeno, vizi di motivazione. 4. Inammissibile è la doglianza espressa con il primo motivo di ricorso che involge la valutazione di sussistenza della recidiva reiterata, in quanto non articolata nei motivi di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.Invero il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d'impugnazione ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. Infatti, la disposizione in esame deve essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577). Sulla specifica questione, in linea con Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745, secondo cui «Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)», Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903 ha affermato «Non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale che ne abbiano modificato "in melius" la portata precettiva». 5. Infondato è il secondo motivo di ricorso che contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito in ragione dell'omessa valutazione di una prova decisiva, nella specie la revoca della procura speciale. In proposito, va ribadito che il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione allorché la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, ma non nel caso di cosiddetta doppia conforme - qual è quello in esame -, salvo che il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Ciò non è avvenuto nel caso di specie in cui il riferimento alla revoca della procura è contenuto in entrambe le decisioni di merito. Quanto all'effettivo ruolo ricoperto dall'imputato, i giudici di secondo grado hanno sottolineato come dalle risultanze istruttorie — e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal consulente tecnico nominato dalla pubblica accusa — sia emersa la posizione di controllo ricoperta nella compagine sociale dal medesimo che, sin dall'epoca di costituzione della fallita, disponeva del 60% del capitale sociale, evidenziando l'irrilevanza del dato relativo alla revoca della procura speciale. La corte territoriale, richiamate le argomentazioni evidenziate dal giudice di primo grado, ha escluso, alla luce delle dichiarazioni rese dal curatore, la sussumibilità nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. sia della bancarotta documentale, stante l'impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale e contabile della fallita per incompleta, frammentaria e lacunosa tenuta dei libri e delle scritture contabili genericamente intesi, ancorchè non obbligatori, sia della bancarotta patrimoniale in ragione del mancato rinvenimento di valori, così facendo buon governo del principio di diritto - consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che il Collegio intende ribadire - secondo cui l'accertata presenza, in un determinato momento della vita della società, di beni che non vengano poi rinvenuti dal curatore fallimentare costituisce prova della distrazione ove l'imprenditore fallito non sappia o non voglia dare conto della loro destinazione al soddisfacimento di bisogni della società. Soffre di genericità la censura che involge l'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. L'imputato, a fronte delle argomentazioni dei giudici di merito, non ha proposto una specifica doglianza, ma si è limitato a enunciare che un raffronto tra l'asserita entità del danno e il fatturato della società avrebbe condotto alla valutazione di un danno di entità inferiore rispetto a quello ritenuto e, dunque, a una decisione più favorevole. 6. Stesse considerazioni valgono per il terzo motivo. Sebbene fondato in diritto, anche stavolta il motivo appare formulato in maniera generica. Invero, il Terminello si è limitato a censurare l'omesso riferimento da parte dei giudici di merito ai criteri enunciati agli artt. 132 133 cod. pen. e, quanto alla durata delle pene accessorie, l'irragionevolezza e sproporzione delle stesse, così non consentendo la corretta percezione della critica mossa. 7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese p