CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25817/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 12918/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con do- micilio eletto presso lo Studio ACTA in [OSCURATO:PERSONA], n. 67 Roma ([OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentante p.t., rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:legittimaz. socio exlegalerappresentante –custode giudiziario – debitoresolidale –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 7392/8/2018 , depositata il 25 ottobre 2018 e non noti- ficata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pre- viadeclaratoria del difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] in pro- prio,venivano rigettati sia l’appello principale dell’ Agenzia delle En- trate sia l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] quale ex legale rap- presentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento avverso la sen- tenzadella [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 23262 / 14 /2016con la quale il giudice aveva accolto, nei limiti di cui in moti- vazione,i tre ricorsi riuniti presentati da [OSCURATO:PERSONA] nella duplice qualità. Silegge nella sentenza impugnata che con i primi due ricorsi, rubri- catiai nn. 19454/13 e 19456/13 R.G.A., [OSCURATO:PERSONA] in proprio e inqualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento, non- chéla [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento in persona di [OSCURATO:PERSONA] impugna- vanola comunicazione di debito solidale ex art. 60 bis del d . P.R. n. 633/72 del 25 luglio 2013, riguardante il recupero dell'IVA 2010, relativaad operazioni compiute nell’ambito delle c d. frodi carosello . L’Agenziacontestava che le cessioni erano avvenute a prezzi inferiori aquelli di mercato e che le merci scambiate rientravano nel D.M. 22 dicembre 2005. La [OSCURATO:SOCIETA]. veniva attinta quale debitrice solidale ex art. 60 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e cessionaria di un suo fornitore, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cedente che non aveva versato all’erariol’IVA dovuta.Con il terzo ricorso introduttivo , rubricato al n. 21139/14, la [OSCURATO:SOCIETA]in fallimento in persona di [OSCURATO:PERSONA] impugnava nel pre- sente giudizio , deducendo l’illegittimità e l'infondatezza, la cartella di pagamento n. 09720140040183274 , con la quale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.notificava il Ruolo emesso dal medesimo Ufficio finanziario per IVA2010 dovuta in via solidale in conseguenza delle impugnate co- municazionidi debito. Un’iniziale duplicazione della ripresa con un’ul- teriore cartella di pagamento, n. 09720140040183375, oggetto di ulterioreseparato ricorso, era venuta meno per esercizio dei poteri diautotutela da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. All’epoca della notificazione della comunicazione di debito solidale, avvenutain data 26 luglio 2013, sussisteva un custode giudiziario e amministratoreunico della società, [OSCURATO:PERSONA] , nominat a indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma, carica re- vocatapoi in data 15 ottobre 2013. Inoltre, la società DAF S . r . l . ve- niva dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 2.5.2013(Fallimento n. 349/13) e il giudice civile nominava un cu- ratore fallimentare . Né il custode né il curatore si opponevano ai suddettiatti impositivi. Il ricorrente, tra l’altro, contestava la reiterazione della pretesa da partedell’Agenzia, che richiedeva l’IVA oggetto della comunicazione didebito solidale mediante due atti impositivi, dapprima con l’avviso diaccertamento n. TK3035101477/2012 per l’anno 2010 con il quale disconoscevaalla D AF il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata dai fornitori,e poi con la comunicazione di debito solidale ex art. 60 - bis deld.P.R. n. 633 del 1972 oggetto del presente processo. Ilgiudice di prime cure, rigettata l’eccezione di carenza di legittima- zioneattiva del ricorrente, acco glieva i ricorsi riuniti nella parte in cui,riconoscendo che alcune fatture prodotte da parte ricorrente ri- guardavano l'acquisto di beni diversi da quelli contemplati dall’art . 60bis cit . , stabili va che dall’importo dell'IVA iscritta a ruolo andava detratto l’importo dell’imposta corrispondente agli acquisti di beni che hanno un codice identificativo non previsto dal D . M . n. 22.12.2005. Il giudice d’appello riteneva che in capo a [OSCURATO:PERSONA] in proprio mancassela legittimazione processuale, ma che esistesse la legitti- mazione ad agire quale legale rappresentante della società fallita D.A.F.,dal momento che il curatore fallimentare non aveva proposto autonomaimpugnazione, rimanendo così inerte. Per il resto, confer- mavaintegralmente il contenuto della sentenza di primo grado. Avversotale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per Cas- sazione,articolato in quattro censure, al quale l’Agenzia delle Entrate hareplicato con controricorso . Consideratoche: Conil primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione, degli arti.100 cod. proc. civ. e 2900 cod. civ. poiché la [OSCURATO:PERSONA]- butariaRegionale del Lazio, nella sentenza impugnata, ha escluso la legittimazioneprocessuale ad agire di [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Conil secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., si deduce l’ error in procedendo in cui è incorsa laCTR in violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 nellaparte in cui ha dichiarat o inammissibile una doglianza avanzata neiricorsi introduttivi del giudizio , e l’illegittimità dell’atto impugnato perevidente reiterazione della pretesa fiscale in violazione dei prin- cipidi proporzionalità e neutralità dei principi che regolano l’ IVA. Ilterzo motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.60 - bis del d . P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ. per l’applicazione dell’art. 60 - bis cit. inassenza dei presupposti necessari a tal fine, con conseguente il- legittimareiterazione della pretesa relativamente allo stesso tributo tramitel’emissione di molteplici atti impositivi. il giudice d’appello, dichiarandoinammissibile l’eccezione di cui al paragrafo precedente, ha dato luogo alla conseguenziale violazione dell’art. 60 - bis del d.P.R.n. 633 del 1972, mentre avrebbe dovuto rilevare la carenza deipresupposti applicativi dell’art.60 - bis, riconoscendo che la comu- nicazionedi debito solidale ha costituito l’ennesima illegittima reite- razionedella pretesa impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. Conil quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 60 - bis,commi 2 e 3, del d.P.R. 633 del 1972, 2697 cod. civ., 3 della L. n.241 del 1990 e 7 della L. n. 212 del 2000 circa la dimostrazione, daparte dell’Ufficio, dell’effettuazioni di vendite al di sotto del valore normaledei beni ai fini dell’applicazione dell’art.60. Dev’essereverificato d’ufficio se il ricorso introduttivo avverso la car- tellaoggetto del giudizio è tempestivo e in quale qualità è stato pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] e, a tal fine, dev’essere acquisito il fascicolo d’ufficiocompleto, dal momento che agli atti manca il ricorso intro- duttivo di impugnazione della cartella n.09720140040183274 con relativanotifica. Lacontroversia inoltre dev’essere rinviata alla pubblica udienza ex art.375 cod. proc. civ. , sia in considerazione della rilevanza della questioneattinente alla legittimazione ordinaria / straordinaria dell’ex legalerappresentante di società di capitali in presenza di cartella di pagamento notificata al curatore fallimentare, sia per trattazione congiuntacon altri ricorsi pendenti tra le parti , in cui è controversa larilevante questione , afferente al sequestro preventivo disposto ai sensidegli artt. 321 c.p.p. di una parte o della totalit à̀ delle parteci- pazionidi una societ à̀ di capitali nell’ambito del quale è stato nomi- natoun custode giudiziario ed amministratore unico, della legittima- zione diretta del socio ed ex legale rappresentante ad