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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 32991/2022

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A sul ricorso 28117/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] II 229 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e Risorse di Massa e [OSCURATO:PERSONA], in concordato preventivo, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma V.le Parioli 44 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - 42)05t, 1 A-2)(k2 avverso la sentenza n. 888/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal cons.

Lina [OSCURATO:PERSONA] 1.- I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, nei confronti del Consorzio ecologia e risorse di Massa e Carrara (Cermec) s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 888\2019, pubblicata dalla Corte d'Appello di Genova in data 18.6.2019, notificata il 19.6.2019.

2. - Resiste il CERMEC con controricorso illustrato da memoria.

3. - La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale.

4. - Questi i fatti: il Cermec conveniva in giudizio i ricorrenti chiedendo la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti di alcuni atti di disposizione (un atto di donazione, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e l'accordo di separazione omologato col quale il marito si era impegnato a trasferire alla moglie, oltre ad una cospicua somma di denaro, un immobile acquistato nel 2008) con i quali il Vaira si era spogliato dei propri beni immobili in favore della moglie Dell'[OSCURATO:PERSONA] per sottrarre tali beni alla garanzia patrimoniale dei creditori.II Cermec assumeva di essere creditore del Vaira, che aveva ricoperto la carica prima di presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio e poi di direttore generale di esso per alcuni anni, nel corso dei quali aveva posto in essere varie condotte dannose, in particolar modo cessioni indirette di fatturazioni emesse per prestazioni inesistenti, a seguito delle quali Cernnec doveva concludere due transazioni fiscali con l'Agenzia delle Entrate di Massa e Carrara riportando un danno patrimoniale.5. - La domanda veniva accolta dal Tribunale di Massa, e la decisione era integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Genova con la decisione qui impugnata.

6. - In particolare la Corte d'appello evidenzia che il Vaira ha posto in essere un articolato piano di dismissione del suo patrimonio, considerando che gli atti sono stati posti in essere tra il 2008 e il 2011, quando già il Vaira aveva commesso le condotte illecite e generatrici della obbligazione risarcitoria nei confronti del Cermec; collega quindi gli atti tra di loro in un unitario disegno: il primo atto di donazione, col quale si spogliava in favore della moglie della proprietà di un bene immobile, il successivo acquisto, che lungi dall'essere un atto di incremento del patrimonio volto a consolidare la garanzia patrimoniale era finalizzato all'obbligazione di trasferimento di quello stesso bene alla moglie in sede di separazione, la costituzione di fondo patrimoniale, che non aveva alcuna funzione se non quella di stornare i beni dalla garanzia dei creditori in quanto, per stessa affermazione dei coniugi, esisteva tra loro già una crisi matrimoniale culminata nella separazione e, inoltre, i figli erano già maggiorenni al momento della costituzione del fondo.

La corte d'appello nega poi che il trasferimento immobiliare che il Vaira si era impegnato a fare in favore della moglie in sede di separazione fosse a titolo oneroso, essendo totalmente sproporzionato rispetto alle neCessità di mantenimento della moglie, alla quale aveva fatto altra donazione nel 2008 e si era impegnato a corrispondere un cospicuo importo in contanti al momento della separazione.

Ritiene quindi sussistere presunzioni gravi precise e concordanti sul fatto che la Dell'Amico fosse consapevole che questi atti erano compiuti in pregiudizio delle ragioni creditorie del Cermec, perché tutti gli immobili rientranti nel patrimonio del Vaira venivano ceduti alla moglie, per lo più con atti a titolo gratuito.[OSCURATO:PERSONA]

7. - Con il l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 2697 e 171 c.c. nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, ex articolo 360, numero 5 c.p.c., sotto il profilo della anteriorità degli atti rispetto al sorgere del credito.

8. - Il motivo è complessivamente infondato.

I rilievi relativi ai vizi della motivazione sono inammissibili, perché fanno riferimento ad una nozione di vizio di motivazione censurabile in cassazione non più vigente, e le censure proposte esulano dal ben più circoscritto perimetro attuale.

Per il resto, il motivo di ricorso non contiene neppure delle vere e proprie censure in diritto.

I ricorrenti criticano piuttosto la ricostruzione dei fatti operata dalla corte d'appello e la sua lettura ed interpretazione degli atti dispositivi compiuti dal Vaira nel corso degli anni, immediatamente successivi al compimento degli atti illeciti all'interno del Cermec, come consapevolmente posti in essere all'interno di un disegno volto a depauperare la garanzia patrimoniale che il patrimonio del ricorrente avrebbe potuto fornire ai terzi, trasferendo il suo patrimonio immobiliare e le sue liquidità alla moglie.

In ciò, le censure sono inammissibili.

La sentenza impugnata, peraltro, si è mossa nel rispetto dei principi fissati da questa Corte sia quanto all'eventus damni, che può consistere anche in una variazione qualitativa, e non solo quantitativa del patrimonio del creditore, sia quanto ai requisiti per la scientia damni, che richiede soltanto che il debitore ( e il terzo, se si tratta di atti di cessione a titolo gratuito) fosse a conoscenza, al momento del k compimento degli atti di dismissione, del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.

Quanto alla sostenuta anteriorità degli atti traslativi rispetto al sorgere del credito, è affermazione che si scontra con l'accertamento in fatto del giudice di merito, in questa sede non rinnovabile.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 7.800,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 28117/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] II 229 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e Risorse di Massa e [OSCURATO:PERSONA], in concordato preventivo, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma V.le Parioli 44 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - 42)05t, 1 A-2)(k2 avverso la sentenza n. 888/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal cons. Lina [OSCURATO:PERSONA] 1.- I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, nei confronti del Consorzio ecologia e risorse di Massa e Carrara (Cermec) s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 888\2019, pubblicata dalla Corte d'Appello di Genova in data 18.6.2019, notificata il 19.6.2019. 2. - Resiste il CERMEC con controricorso illustrato da memoria. 3. - La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. 4. - Questi i fatti: il Cermec conveniva in giudizio i ricorrenti chiedendo la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti di alcuni atti di disposizione (un atto di donazione, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e l'accordo di separazione omologato col quale il marito si era impegnato a trasferire alla moglie, oltre ad una cospicua somma di denaro, un immobile acquistato nel 2008) con i quali il Vaira si era spogliato dei propri beni immobili in favore della moglie Dell'[OSCURATO:PERSONA] per sottrarre tali beni alla garanzia patrimoniale dei creditori.II Cermec assumeva di essere creditore del Vaira, che aveva ricoperto la carica prima di presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio e poi di direttore generale di esso per alcuni anni, nel corso dei quali aveva posto in essere varie condotte dannose, in particolar modo cessioni indirette di fatturazioni emesse per prestazioni inesistenti, a seguito delle quali Cernnec doveva concludere due transazioni fiscali con l'Agenzia delle Entrate di Massa e Carrara riportando un danno patrimoniale.5. - La domanda veniva accolta dal Tribunale di Massa, e la decisione era integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Genova con la decisione qui impugnata. 6. - In particolare la Corte d'appello evidenzia che il Vaira ha posto in essere un articolato piano di dismissione del suo patrimonio, considerando che gli atti sono stati posti in essere tra il 2008 e il 2011, quando già il Vaira aveva commesso le condotte illecite e generatrici della obbligazione risarcitoria nei confronti del Cermec; collega quindi gli atti tra di loro in un unitario disegno: il primo atto di donazione, col quale si spogliava in favore della moglie della proprietà di un bene immobile, il successivo acquisto, che lungi dall'essere un atto di incremento del patrimonio volto a consolidare la garanzia patrimoniale era finalizzato all'obbligazione di trasferimento di quello stesso bene alla moglie in sede di separazione, la costituzione di fondo patrimoniale, che non aveva alcuna funzione se non quella di stornare i beni dalla garanzia dei creditori in quanto, per stessa affermazione dei coniugi, esisteva tra loro già una crisi matrimoniale culminata nella separazione e, inoltre, i figli erano già maggiorenni al momento della costituzione del fondo. La corte d'appello nega poi che il trasferimento immobiliare che il Vaira si era impegnato a fare in favore della moglie in sede di separazione fosse a titolo oneroso, essendo totalmente sproporzionato rispetto alle neCessità di mantenimento della moglie, alla quale aveva fatto altra donazione nel 2008 e si era impegnato a corrispondere un cospicuo importo in contanti al momento della separazione. Ritiene quindi sussistere presunzioni gravi precise e concordanti sul fatto che la Dell'Amico fosse consapevole che questi atti erano compiuti in pregiudizio delle ragioni creditorie del Cermec, perché tutti gli immobili rientranti nel patrimonio del Vaira venivano ceduti alla moglie, per lo più con atti a titolo gratuito.[OSCURATO:PERSONA] 7. - Con il l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 2697 e 171 c.c. nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, ex articolo 360, numero 5 c.p.c., sotto il profilo della anteriorità degli atti rispetto al sorgere del credito. 8. - Il motivo è complessivamente infondato. I rilievi relativi ai vizi della motivazione sono inammissibili, perché fanno riferimento ad una nozione di vizio di motivazione censurabile in cassazione non più vigente, e le censure proposte esulano dal ben più circoscritto perimetro attuale. Per il resto, il motivo di ricorso non contiene neppure delle vere e proprie censure in diritto. I ricorrenti criticano piuttosto la ricostruzione dei fatti operata dalla corte d'appello e la sua lettura ed interpretazione degli atti dispositivi compiuti dal Vaira nel corso degli anni, immediatamente successivi al compimento degli atti illeciti all'interno del Cermec, come consapevolmente posti in essere all'interno di un disegno volto a depauperare la garanzia patrimoniale che il patrimonio del ricorrente avrebbe potuto fornire ai terzi, trasferendo il suo patrimonio immobiliare e le sue liquidità alla moglie. In ciò, le censure sono inammissibili. La sentenza impugnata, peraltro, si è mossa nel rispetto dei principi fissati da questa Corte sia quanto all'eventus damni, che può consistere anche in una variazione qualitativa, e non solo quantitativa del patrimonio del creditore, sia quanto ai requisiti per la scientia damni, che richiede soltanto che il debitore ( e il terzo, se si tratta di atti di cessione a titolo gratuito) fosse a conoscenza, al momento del k compimento degli atti di dismissione, del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni creditorie. Quanto alla sostenuta anteriorità degli atti traslativi rispetto al sorgere del credito, è affermazione che si scontra con l'accertamento in fatto del giudice di merito, in questa sede non rinnovabile. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 7.800,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
Sentenza Cassazione n. 32991/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris