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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 19069/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9432/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, via G. Mazzini 13 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’A VVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 5260/2015 depositata il07/10/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza 5260/VI/2015 della CTR del Lazio, depositata il 7.10.2015, la quale in relazione all’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, con il quale l’agenzia procedeva a rettificare in euro 738.360,00 il valore dell’immobile acquistato con atto notarile del 28/7/2008 dichiarato pari ad euro 260.000,00, accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, determinando il valore in comune commercio dell’immobile oggetto del trasferimento, in euro 500.000,00.

Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria.

Con memoria del 20.05.2019, il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, avendo le coeredi della coobbligata in solido ([OSCURATO:PERSONA]) provveduto al pagamento delle somme liquidate con l’avviso opposto ed avendo l’Agenzia proceduto successivamente allo sgravio a suo favore. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente, la Corte rileva che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso (v. anche memoria reiterativa 17.5.2023) per avere le coobbligate versato il dovuto all’Agenzia delle entrate, chiedendo compensarsi le spese di lite; l’Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia con atto del 16 giugno 2023, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere per l’intervenuta estinzione del debito erariale; va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integraledelle spese di lite; non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che l’istituto ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta per definizione della lite (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per la cessata materia del contendere; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell’adunanza camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9432/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, via G. Mazzini 13 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’A VVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 5260/2015 depositata il07/10/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza 5260/VI/2015 della CTR del Lazio, depositata il 7.10.2015, la quale in relazione all’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, con il quale l’agenzia procedeva a rettificare in euro 738.360,00 il valore dell’immobile acquistato con atto notarile del 28/7/2008 dichiarato pari ad euro 260.000,00, accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, determinando il valore in comune commercio dell’immobile oggetto del trasferimento, in euro 500.000,00. Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria. Con memoria del 20.05.2019, il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, avendo le coeredi della coobbligata in solido ([OSCURATO:PERSONA]) provveduto al pagamento delle somme liquidate con l’avviso opposto ed avendo l’Agenzia proceduto successivamente allo sgravio a suo favore. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente, la Corte rileva che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso (v. anche memoria reiterativa 17.5.2023) per avere le coobbligate versato il dovuto all’Agenzia delle entrate, chiedendo compensarsi le spese di lite; l’Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia con atto del 16 giugno 2023, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere per l’intervenuta estinzione del debito erariale; va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integraledelle spese di lite; non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che l’istituto ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta per definizione della lite (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per la cessata materia del contendere; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell’adunanza camer
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