CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 13262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 35058 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro ply1 / [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 957/06/18, depositata in data 18 maggio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 313/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze con la quale, previa riunione, erano stati accolti i ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio ai sensi degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/73 e 51, comma 2, del d.P.R. n. 633/72, aveva ricostruito in capo alla società, un maggiore reddito imponibile, ai fini Ires, Irap e Iva, per gli anni di imposta 2007-2010, accertando ricavi non dichiarati, determinati in base alle movimentazioni risultate ingiustificate, rilevate sui conti correnti intestati alla società e al socio amministratore; - la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 comma 2° DPR n. 600/1973 e 51 e 55 DPR n. 633/1972 e 2727 c.c., per avere la CTR confermato l'illegittimità degli avvisi di accertamento basati sulle esperite indagini finanziarie, subordinando, da un lato, l'utilizzazione dei dati acquisti presso le aziende di credito alla prova da parte dell'Ufficio- nella specie, considerata non assolta- dell'esercizio da parte della società di attività di impresa, e ritenendo, dall'altro, superabile le presunzioni di maggior reddito ex artt. 32 e 51, comma 2, cit. mediante prova contraria a carattere generico (quale l'esistenza di contratti per lavori di ristrutturazione) inidonea a dimostrare la mancata produzione del reddito contestato ovvero la produzione in misura inferiore a quello indicato dall'Ufficio; -con il secondo, l'Agenzia assume, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., per avere la CTR desunto la conoscenza di un fatto ignoto, ossia l'effettiva capacità contributiva della società, da un fatto noto, lo svolgimento di lavori di ristrutturazione, in difetto di un preciso nesso di inferenza logica tra i due estremi; - il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; -"L'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti." (Cass.n. 11914 del 2021; Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5135 del 28/02/2017, Rv. 643237 - 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21132 del 13/10/2011, Rv. 619581 - 01); - tanto la presunzione, stabilita dall'art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di accertamento dell'IVA, quanto la presunzione di cui alla analoga norma dell'art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, dettata in materia di imposte sui redditi - che peraltro hanno portata generale essendo applicabili, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale (Cass. n. 14041 del 2011; n. 11750 del 2008, n. 430 del 2008, n. 4601 del 2002)- presentano un contenuto complesso, consentendo di riferire tutti i movimenti bancari rilevati dal conto all'attività economica svolta dal contribuente, qualificando gli "accrediti" come ricavi, e gli "addebiti" egualmente come manifestazione di ricchezza in quanto considerati spese per corrispettivi versati per acquisti di beni e servizi reimpiegati nella produzione di maggiori ricavi di ammontare non inferiore agli importi prelevati: la presunzione legale "juris tantum", può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. n. 26692 del 2005; n. 20199 del 2010; n. 16650 del 2011; n. 26173 del 2011 -con riferimento all'art. 32 Dpr n. 600/73 in materia di imposte sui redditi; n. 15217 del 2012; n. 1418 del 2013; n. 6595 del 2013; n. 21303 del 2013; n. 20668 del 2014; n. 26111 del 2015; n. 30376/2018; n. 11762 del 2019. La presunzione legale in questione ha superato il vaglio di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. -sentenza Corte cost. n. 225 del 2005 -: cfr. Cass. n. 13036 del 2012. Vedi Corte cost. ord. n. 260 del 2000; Corte cost. ord. n. 173 del 2008; Corte cost. n. 228 del 2014); -In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Sez. 5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020); In tema di IVA e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione posta dall'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione. La mancanza di tale verifica può essere censurata, in sede di legittimità, per omessa od insufficiente motivazione, in base al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012 (Sez. 5 - , Ordinanza n. 11696 del 05/05/2021); - nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, avendo, da un lato, subordinato l'utilizzabilità dei dati acquisiti presso le aziende di credito, quali prove presuntive di maggiori ricavi, alla prova da parte dell'Ufficio- nella specie considerata non assolta- della sussistenza dei presupposti per l'esercizio di una attività di impresa "in nero", e, dall'altro, ritenuto superata la presunzione di maggior reddito ex artt. 32 e 52, comma 2, cit., mediante il generico riferimento a "impegni contratti dalla società nell'eseguire le opere di ristrutturazione della villa" e "ai pagamenti disposti dall'amministratore quale socio finanziatore"; -in conclusione, il ricorso va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione trib