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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30910/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. poiché avrebbe valorizzato elementi riferibili alla coimputata, è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte che ha correttamente valorizzato la gravità della condotta posta in essere in concorso dai due imputati, i quali avevano richiesto un compenso alla persona offesa per la restituzione del bene sottrattogli e pervenuto nella loro disponibilità, e reitera censure di merito non consentite in questa sede, cui la Corte di appello ha fornito ampia ed esaustiva risposta ; che la seconda censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. e 648 comma 2 (oggi 4) cod.pen. e alla contraddittorietà della motivazione in ordine al valore del bene ricettato è in parte manifestamente infondata poiché l'attenuante speciale di cui all'art. 648 cod.pen. è stata riconosciuta e in parte generica poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha già riconosciuto il fatto di particolare tenuità e ha escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., valutando anche il danno cagionato in concreto alla persona offesa; che la terza censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche è generica poiché la Corte ha rilevato l'assenza di elementi idonei a giustificarle e, a prescindere dalle considerazioni sul viaggio in Tunisia, tale argomentazione non viene fatta oggetto di specifica censura da parte del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. poiché avrebbe valorizzato elementi riferibili alla coimputata, è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte che ha correttamente valorizzato la gravità della condotta posta in essere in concorso dai due imputati, i quali avevano richiesto un compenso alla persona offesa per la restituzione del bene sottrattogli e pervenuto nella loro disponibilità, e reitera censure di merito non consentite in questa sede, cui la Corte di appello ha fornito ampia ed esaustiva risposta ; che la seconda censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. e 648 comma 2 (oggi 4) cod.pen. e alla contraddittorietà della motivazione in ordine al valore del bene ricettato è in parte manifestamente infondata poiché l'attenuante speciale di cui all'art. 648 cod.pen. è stata riconosciuta e in parte generica poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha già riconosciuto il fatto di particolare tenuità e ha escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., valutando anche il danno cagionato in concreto alla persona offesa; che la terza censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche è generica poiché la Corte ha rilevato l'assenza di elementi idonei a giustificarle e, a prescindere dalle considerazioni sul viaggio in Tunisia, tale argomentazione non viene fatta oggetto di specifica censura da parte del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 30910/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris