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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 36978/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato [OSCURATO:PERSONA].

L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021.

Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato [OSCURATO:PERSONA]. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36978/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris