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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11771/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trieste con sentenza del 19/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 6/11/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge con riferimento alla inosservanza degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 D.Igs. n. 150/2022.

Osserva che la Corte territoriale ha omesso di dar avviso all'imputato, rappresentato dal difensore e procuratore speciale nel processo, della facoltà di acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena di specie diversa, ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen.; che la facoltà riconosciuta all'imputato di prestare il consenso al momento della condanna di primo grado o della conferma in grado di appello è espressamente prevista dalla disciplina transitoria, segnatamente dall'art. 95 cit.; che tale omissione determina una lesione del diritto di difesa e la conseguente nullità della sentenza. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché per carenza di motivazione.

Rileva che i giudici di appello hanno formulato solo una valutazione sommaria degli atti processuali, incorrendo in una palese violazione di legge, attesa l'erronea qualificazione giuridica dei fatti per i quali è intervenuta sentenza; che parimenti non hanno valutato correttamente la richiesta di riconoscere la circostanza attenuante di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen. e di quella prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.

A mente dell'art. 545-bis cod. proc. pen., il giudice, quando non è stata disposta la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive in luogo di quella detentiva.

Trattasi di un potere discrezionale, che presuppone una delibazione positiva, anche se sommaria, dei presupposti da parte del giudice, di talchè non sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunce di condanna a pene inferiori ai quattro anni di reclusione non sospese.

Orbene, nel caso oggetto di scrutinio la Corte territoriale - richiamando per un verso la gravità del fatto, che non ha consentito di inquadrarlo nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. e per altro verso l'intensità del dolo, che si riverbera negativamente sul giudizio sulla personalità dell'imputato, peraltro gravato da plurimi precedenti penali, sia pure remoti - ha implicitamente escluso la possibilità di applicare una pena sostitutiva della detenzione.

Dunque, le ragioni della mancata sostituzione si desumono agevolmente dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sezione 2, n. 38432 del 13/9/2023, Cascato, n.m.).

In altri termini, nei caso che si sta scrutinando, l'omesso avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità della sentenza, in quanto presuppone una negativa valutazione di merito, sia pure implicita, del collegio giudicante sulla sussistenza dei presupposti per accedere ad una misura sostitutiva.

Conseguentemente, il giudice non era tenuto ad avvisare l'imputato, né tantomeno a sospendere il processo, potendo dar conto delle ragioni del mancato esercizio del suo potere ufficioso in sentenza, impugnabile secondo le regole generali.

Non solo, perché questa Corte ha già avuto cura di precisare che il ricorrente non può dolersi con l'impugnazione del mancato riconoscimento dei presupposti per la sanzione sostitutiva, se - come nel caso di specie - non ha sollecitato al riguardo i poteri della Corte territoriale, fermo restando che l'istanza deve comunque essere introdotta attraverso modalità compatibili con il rito delle impugnazioni e dell'appello: dunque, attraverso i motivi nuovi, quando ciò sia in concreto possibile o quantomeno nelle conclusioni, allorché la novità in punto di sanzione intervenga in un momento in cui non sono più formulabili motivi nuovi (Sezione 2, n. 43848 del 29/9/2023, D.C., Rv. 285412 - 02); senza tacere che il difensore non ha documentato nemmeno di essere in possesso della procura speciale richiesta dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., stante l'assenza dell'imputato. 1.2 II secondo motivo è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, a fronte di una motivazione congrua ed immune da vizi logici sia in punto di elemento soggettivo del reato che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti invocate, la doglianza si limita ad una mera asserzione in ordine alla carenza di motivazione, senza esplicitarne le ragioni sottese.

Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01).

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste con sentenza del 19/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 6/11/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge con riferimento alla inosservanza degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 D.Igs. n. 150/2022. Osserva che la Corte territoriale ha omesso di dar avviso all'imputato, rappresentato dal difensore e procuratore speciale nel processo, della facoltà di acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena di specie diversa, ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen.; che la facoltà riconosciuta all'imputato di prestare il consenso al momento della condanna di primo grado o della conferma in grado di appello è espressamente prevista dalla disciplina transitoria, segnatamente dall'art. 95 cit.; che tale omissione determina una lesione del diritto di difesa e la conseguente nullità della sentenza. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché per carenza di motivazione. Rileva che i giudici di appello hanno formulato solo una valutazione sommaria degli atti processuali, incorrendo in una palese violazione di legge, attesa l'erronea qualificazione giuridica dei fatti per i quali è intervenuta sentenza; che parimenti non hanno valutato correttamente la richiesta di riconoscere la circostanza attenuante di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen. e di quella prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. A mente dell'art. 545-bis cod. proc. pen., il giudice, quando non è stata disposta la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive in luogo di quella detentiva. Trattasi di un potere discrezionale, che presuppone una delibazione positiva, anche se sommaria, dei presupposti da parte del giudice, di talchè non sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunce di condanna a pene inferiori ai quattro anni di reclusione non sospese. Orbene, nel caso oggetto di scrutinio la Corte territoriale - richiamando per un verso la gravità del fatto, che non ha consentito di inquadrarlo nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. e per altro verso l'intensità del dolo, che si riverbera negativamente sul giudizio sulla personalità dell'imputato, peraltro gravato da plurimi precedenti penali, sia pure remoti - ha implicitamente escluso la possibilità di applicare una pena sostitutiva della detenzione. Dunque, le ragioni della mancata sostituzione si desumono agevolmente dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sezione 2, n. 38432 del 13/9/2023, Cascato, n.m.). In altri termini, nei caso che si sta scrutinando, l'omesso avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità della sentenza, in quanto presuppone una negativa valutazione di merito, sia pure implicita, del collegio giudicante sulla sussistenza dei presupposti per accedere ad una misura sostitutiva. Conseguentemente, il giudice non era tenuto ad avvisare l'imputato, né tantomeno a sospendere il processo, potendo dar conto delle ragioni del mancato esercizio del suo potere ufficioso in sentenza, impugnabile secondo le regole generali. Non solo, perché questa Corte ha già avuto cura di precisare che il ricorrente non può dolersi con l'impugnazione del mancato riconoscimento dei presupposti per la sanzione sostitutiva, se - come nel caso di specie - non ha sollecitato al riguardo i poteri della Corte territoriale, fermo restando che l'istanza deve comunque essere introdotta attraverso modalità compatibili con il rito delle impugnazioni e dell'appello: dunque, attraverso i motivi nuovi, quando ciò sia in concreto possibile o quantomeno nelle conclusioni, allorché la novità in punto di sanzione intervenga in un momento in cui non sono più formulabili motivi nuovi (Sezione 2, n. 43848 del 29/9/2023, D.C., Rv. 285412 - 02); senza tacere che il difensore non ha documentato nemmeno di essere in possesso della procura speciale richiesta dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., stante l'assenza dell'imputato. 1.2 II secondo motivo è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, a fronte di una motivazione congrua ed immune da vizi logici sia in punto di elemento soggettivo del reato che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti invocate, la doglianza si limita ad una mera asserzione in ordine alla carenza di motivazione, senza esplicitarne le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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