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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 30421/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 1153/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della condanna del Tribunale di Brindisi per il reato di furto pluriaggravato, ha ridotto la pena ad anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, ha ridotto l'ammontare della liquidazione del danno in favore della parte civile ad euro 1.500,00 oltre interessi legali e lo ha condannato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito in sede di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cessazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute — come in questo caso alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 1153/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della condanna del Tribunale di Brindisi per il reato di furto pluriaggravato, ha ridotto la pena ad anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, ha ridotto l'ammontare della liquidazione del danno in favore della parte civile ad euro 1.500,00 oltre interessi legali e lo ha condannato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito in sede di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cessazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute — come in questo caso alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30421/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris