CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09436/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Agropoli (Sa) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 497/24 della Corte di appello di Salerno del 09/04/2024 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria prodotta per il ricorrente dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in cui ribadisce le ragioni del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale distrettuale, ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado, dichiarando [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e condannandolo alla pena di sette mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il suo difensore, deducendo due motivi di censura. 2.1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, lett. c), 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento all'esame dell'imputato. Il ricorrente era stato esaminato nel corso del giudizio di primo grado ed anche sulla scorta delle sue dichiarazioni il Tribunale aveva ritenuto che non avesse ben compreso la situazione, non arrestando la marcia dell'autovettura su cui viaggiava all'intimazione ricevuta dagli operanti, che a loro volta vestivano abiti civili e viaggiavano su vettura priva dei colori di istituto. La sentenza impugnata ha ribaltato la valutazione degli elementi probatori acquisiti, ritenendo inverosimile la tesi difensiva, ma omettendo di sottoporre nuovamente ad esame l'imputato nonostante l'importanza e la decisività, assegnatele già dal primo giudice, alle dichiarazioni rese ai fini dell'assoluzione. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione per essere la Corte di merito venuta meno all'obbligo di motivazione rafforzata necessaria nell'ipotesi di ribaltamento della decisione assunta in primo grado. La Corte di appello ha assunto la propria decisione sulla base di valutazioni differenti del medesimo compendio probatorio, senza indicare elementi suscettibili di scardinare l'efficacia persuasiva della sentenza riformata al fine di vanificare ogni ragionevole dubbio nella situazione di conflitto valutativo delle prove, limitandosi ad esprimere un dissenso mai chiaramente esplicitato nelle ragioni esposte in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, ma il reato deve dichiararsi estinto per sopravvenuta prescrizione. 2. Entrambe le deduzioni difensive appaiono fondate. La Corte di appello di Salerno ha, infatti, ribaltato la pronuncia di primo grado che aveva assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 337 cod. pen.: a) senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., come risultante dalla modifica di cui all'art. 34, comma 1, lett. i), n.1) del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (decorrente dal 30 dicembre 2022); b) senza articolare una motivazione rafforzata, ma limitandosi semplicemente a dissentire dalle considerazioni svolte dal Tribunale in primo grado. 3. Con riguardo al primo profilo, a seguito della decisione della Corte EDU nel procedimento Maestri c. Italia del 8 luglio 2021, che ha affermato il principio della necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di ribaltamento nel giudizio di appello della pronuncia assolutoria, anche la giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è più volte pronunciata in tal senso. E' stato così affermato che in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni in causa propria e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493 dove in motivazione, si è precisato che la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche a tali dichiarazioni discende dal testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma 'prove dichiarative' riferibile a tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta). E ancora che la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste solo ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione di quelle dichiarazioni o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631) Scorrendo la motivazione della sentenza impugnata, emerge, infatti, con evidenza il difforme apprezzamento attribuito alle dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento di primo grado ("Non si condividono le argomentazioni articolate dal primo giudice, che ha accolto la tesi difensiva, considerando plausibile la tesi alternativa proposta" e "La tesi difensiva, condivisa dal Tribunale non può essere accolta: essa è inverosimile e contrasta con l'esito delle investigazioni"), che il primo giudice aveva, invece, valorizzato al fine di ravvisarne la buona fede nella determinazione assunta di darsi alla fuga (pericolosa) nonostante l'intimazione di arresto della marcia ricevuta dagli operanti. Ciò nondimeno la pronuncia di condanna è stata emessa senza previa rinnovazione dell'esame dell'imputato. 4. Quanto al secondo profilo, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). Si è anche precisato, infatti, come essa prescinda dalla rinnovazione dell'istruttoria, trovando fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado. Ora nella fattispecie in esame il più rilevante elemento di prova che aveva indotto il primo giudice alla pronuncia assolutoria era consistito proprio nelle dichiarazioni rese dall'imputato, con la conseguenza che, pur a prescindere dalla rinnovazione istruttoria, si sarebbe resa quanto meno necessaria una puntuale disamina di quelle dichiarazioni, da porre a confronto con le ulteriori risultanze probatorie acquisite in vista di una successiva critica a fini di confutazione. Ma neppure questo obbligo è stato assolto da parte della Corte di merito. 5. Acclarata, dunque, la fondatezza dei motivi di ricorso, entrambi afferenti alla motivazione del provvedimento impugnato e che ne imporrebbero l'annullamento con rinvio alla Corte di merito, deve, tuttavia, prendersi atto del decorso in data 06/10/2024, computati i periodi di sospensione, del termine massimo di prescrizione del reato in addebito, consumato in data 06/02/2017. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per