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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23885/2026

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ata e difesa dall’Avvocatura generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente incidentale-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimata-Numero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 2414/2023, depositata il 24 aprile 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della CedilsS.r.l. l’avviso di accertamento n.

TKF031701914/2019, relativo alperiodo d’imposta 2016, con il quale recuperava a tassazione uncredito IVA ritenuto inesistente, pari a euro 700.807,00,interamente utilizzato in compensazione dalla società contribuente.Il credito era stato acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto compresotra i beni del ramo d’azienda cedutole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con attodel 2 marzo 2016, il cui prezzo era stato convenuto in euro715.807,00, di cui euro 12.500,00 per avviamento, euro 2.500,00per mobili ed arredi ed euro 700.807,00 per il credito risultantedalla dichiarazione IVA 2016, periodo d’imposta 2015.

L’Ufficioriteneva che il credito IVA fosse inesistente e che la cessione delramo d’azienda costituisse un espediente volto a far risultare incapo alla cessionaria un credito utilizzabile in compensazione;recuperava altresì, ai fini IRES e IRAP, l’importo di euro 101.092,quale sopravvenienza attiva conseguente allo stralcio del debito neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 15 ottobre 2016, qualificato comeoperazione contabile fittizia.La società contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Latina.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primogrado.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina, con sentenzan. 496/6/2022, depositata il 21 aprile 2022, rigettava il ricorso ecompensava le spese di lite.Numero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/20262. – Avverso la sentenza di primo grado la societàcontribuente proponeva appello.L’Agenzia delle entrate si costituiva chiedendo la confermadella sentenza di primo grado.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,sezione 18, con sentenza n. 2414/2023, depositata il 24 aprile2023, accoglieva l’appello della società e compensava le spese.3. – Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi.La società contribuente resiste con controricorso e proponericorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delleentrate denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

L’Amministrazionesostiene che le questioni di fatto e di diritto rimesse al giudice diappello non sarebbero state oggetto di effettiva disamina, se non inmodo apparente e contraddittorio.

Secondo la ricorrente, la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado avrebbe fondato la decisioneesclusivamente sulla ritenuta fondatezza della condotta della parteprivata, dopo essersi soffermata sul presunto difetto di motivazionedella sentenza di primo grado, vizio che l’Agenzia considerainsussistente e comunque irrilevante nel giudizio di appello, avutoriguardo alla natura pienamente devolutiva e di merito delgravame.

L’Agenzia deduce che la sentenza impugnata si sarebbelimitata ad affermare che l’appellante aveva dichiarato di averNumero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026svolto tutti i controlli prima di acquistare il ramo d’aziendacontenente il credito IVA e di aver trovato tutto in regola, chel’Agenzia delle entrate non avrebbe smentito tale circostanza e sisarebbe limitata ad affermare che la società venditrice non avevadepositato i bilanci e non era iscritta presso gli istituti previdenziali,nonché che l’Ufficio non avrebbe dimostrato e documentatol’inesistenza del credito IVA e non avrebbe depositato ladocumentazione e le dichiarazioni IVA integrative in suo possesso.Secondo la prospettazione del ricorso, tale motivazione sarebbesoltanto apparente, perché non consentirebbe di ricostruire l’iterlogico seguito dal giudice di merito in ordine alla provadell’esistenza o inesistenza del credito IVA contestato, né in ordineall’ulteriore recupero IRES e IRAP di euro 101.092, qualificatodall’Ufficio come sopravvenienza attiva conseguente allo stralcio deldebito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]Nel medesimo motivo, l’Agenzia deduce altresì lacontraddittorietà della motivazione.

Assume, infatti, che la Corte digiustizia tributaria, nel respingere il motivo di appello relativo alcontraddittorio, avrebbe affermato che la società appellante eraresponsabile solo di aver utilizzato un credito inesistente e che nonaveva dimostrazione di come tale credito si fosse formato; mentre,nella parte in cui accoglieva gli altri motivi, avrebbe ritenuto chel’Ufficio non avesse provato l’inesistenza del credito IVAindebitamente compensato, senza indicare le ragioni per le quali glielementi prodotti dall’Amministrazione non potessero essereconsiderati idonei.

Secondo il ricorso, la sentenza non chiarirebbeneppure a quali controlli svolti dalla contribuente si riferisse, néconterrebbe l’esame delle argomentazioni svolte dall’Ufficio nellecontrodeduzioni in appello, nelle difese di primo grado e nell’attoimpositivo.Numero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/20261.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non sussiste alcuna motivazione apparente,né la violazione del minimo costituzionale, avendo la Corte digiustizia tributaria di secondo grado espresso le ragionidell’accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente edel rigetto delle deduzioni svolte dall’Agenzia delle entrate.

LaCorte ha rilevato che i giudici provinciali non avevano tenuto conto,nel formare il proprio convincimento, di tutti gli atti difensivi e delladocumentazione prodotti dalla contribuente.

La sentenza evidenziache la società aveva sostenuto di avere effettuato le verifichenecessarie prima dell’acquisto del ramo d’azienda contenente ilcredito IVA e di avere riscontrato la regolarità della situazione dellacedente.

Secondo la Corte, tali allegazioni non risultavanoadeguatamente smentite dall’Agenzia delle entrate, la quale si eralimitata a richiamare alcuni elementi riferiti alla società venditrice,quali il mancato deposito dei bilanci e la mancata iscrizione pressoNumero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026istituti previdenziali, affermando inoltre di non avere mai svolto unaccertamento nei confronti della stessa società cedente. [OSCURATO:PERSONA] così ritenuto che l’Ufficio non avesse dimostrato né documentatol’inesistenza del credito IVA recuperato a tassazione.

Tale apparatoargomentativo consente, a prescindere dalla sua correttezza, diindividuare la ratio decidendi della pronuncia impugnata e diricostruire il percorso logico seguito dal giudice di appello, sicché lecensure dell’Agenzia, nella parte in cui denunciano la meraapparenza della motivazione, non colgono nel segno, restandodistinto il diverso profilo della correttezza giuridica delragionamento decisorio e della valutazione del quadro presuntivo,oggetto del secondo motivo.2. – Con il secondo motivo di ricorso principale l’Agenziadenuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n.472 del 1997 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il motivo è articolato, nel ricorso,in più profili.In primo luogo, con riferimento alla dichiarazione della societàdi aver svolto tutti i controlli prima dell’acquisto del ramod’azienda, l’Agenzia deduce che, qualora la sentenza avesse intesoriferirsi alla certificazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997e alla certificazione del credito rilasciata dal professionista, ilgiudice di appello avrebbe trascurato le contestazioni svoltedall’Ufficio circa l’irrilevanza di tali controlli rispetto al quadroindiziario prospettato nell’atto impositivo.

L’Agenzia rappresenta diaver sostenuto che il certificato di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 472del 1997 non attestava l’esistenza, la certezza o la liquidità delcredito IVA, ma si limitava ad affermare che, alla data del rilascio,non risultavano contestazioni in atto né contestazioni già definiteper le quali i debiti non fossero stati soddisfatti.Numero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026Sempre nell’ambito del secondo motivo, l’Agenzia deduce cheil giudice di appello avrebbe erroneamente posto a caricodell’Amministrazione un onere probatorio non dovuto, nella parte incui ha affermato che l’Ufficio non aveva dimostrato e documentatol’inesistenza del credito IVA.

Secondo la ricorrente,l’Amministrazione non poteva fornire la prova diretta di un fattonegativo, ma aveva fornito elementi indiziari a sostegnodell’inesistenza del credito; da ciò l’Agenzia fa discendere che ilgiudice di merito avrebbe dovuto porre a carico della societàl’onere della prova contraria dell’esistenza del credito.

A taleriguardo, il ricorso richiama gli elementi indicati nell’attoimpositivo, relativi alla società [OSCURATO:SOCIETA]., alla mancatapresentazione dei bilanci fin dalla costituzione, all’assenza di utenzeelettriche e telefoniche fisse, alla mancata iscrizione all’Inps, aipassaggi di quote e amministrazione, alla chiusura della partita IVAper inesistenza di struttura sociale, all’anomala sproporzione tra lalimitata attività risultante dalle banche dati dell’Anagrafe tributariae l’ammontare delle operazioni di acquisto indicate nelladichiarazione IVA, alla presenza di operazioni attive e passive dipiccoli importi, alla presenza di tre piccoli autocarri in banca datiACI e alla mancanza di elementi patrimoniali valorizzabili, arredi eavviamento.L’Agenzia, inoltre, deduce che la Corte di giustizia tributariaavrebbe fatto malgoverno dei principi in materia di presunzioni,poiché avrebbe esaminato gli elementi richiamati dall’Ufficio inmodo parziale e isolato.

Secondo la ricorrente, il giudice di appellosi sarebbe limitato a considerare la mancata presentazione deibilanci e la mancata iscrizione della società venditrice agli istitutiprevidenziali, trascurando gli ulteriori elementi indicati nell’avvisodi accertamento e nelle controdeduzioni in appello.

Il ricorsoNumero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026richiama, in particolare, anche le modalità di pagamento delprezzo, sostenendo che solo una minima parte sarebbe statacorrisposta mediante bonifici bancari e che il residuo sarebbe statoregolato mediante compensazione con presunti crediti originati daversamenti in conto futuro aumento capitale da parte del socio,ritenuti dall’Ufficio meri espedienti contabili volti a far apparirecome avvenuti pagamenti in realtà mai realizzatisi.

L’Agenziaassume che la Corte di merito non avrebbe valutatocomplessivamente tali elementi, non avrebbe verificato la gravità,precisione e concordanza degli indizi e avrebbe erroneamenteaffermato che l’Ufficio non aveva depositato le dichiarazioni IVAintegrative in suo possesso, benché, secondo la ricorrente, ladichiarazione integrativa della Novex fosse stata depositata nelgiudizio di primo grado.2.1. – Il motivo è fondato.In tema di riscossione dei tributi, l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del1997 introduce misure antielusive a tutela dei crediti tributari,disposizioni speciali rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., dirette adevitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale esussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sulcedente, che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersala garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudiziodell'interesse pubblico.

Ne consegue che, nell'ipotesi di cessioneconforme a legge, viene valorizzata la diligenza del cessionarionell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo,informazioni sulla posizione debitoria del cedente, così assumendoil primo una responsabilità sussidiaria, con "beneficiumexcussionis", limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione)e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative altriennio prima del contratto ovvero anche anteriori, ma irrogate oNumero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante,alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari);diversamente, nell'ipotesi di cessione in frode al fisco, laresponsabilità del cessionario è presunta "iuris tantum", "quando iltrasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione diuna violazione penalmente rilevante" e senza i limiti previsti dai perle cessioni conformi a legge (Cass. n. 15948/2024; Cass. n.29722/2020).Nel caso di specie era irrilevante il contenuto del certificato exart. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, posto che la contestazioneriguardava la ripresa di un credito IVA, ritenuto inesistente, neiconfronti dello stesso cessionario e non la sussistenza dicontestazioni riguardanti debiti fiscali in capo al cedente.Il giudice di appello ha al riguardo del tutto ignorato inumerosi elementi presuntivi dedotti dall’Amministrazione (eriprodotti, in ossequio al principio di autosufficienza, nel testo delricorso), che avrebbero dovuto formare oggetto di un’attentaanalisi e valutazione (assenza di una reale struttura societaria dellaNOVEX S.r.l., desunta dalla mancata presentazione dei bilanci,dall’assenza di utenze e di iscrizione all’INPS, dai ripetutitrasferimenti delle quote e dell’amministrazione a soggettinullatenenti e dalla successiva chiusura della partita IVA perinesistenza della struttura sociale; sproporzione tra la limitataderivante da operazioni di acquisto successivamente eliminatemediante dichiarazione integrativa e prive di riscontro; presenza,secondo i dati dello Spesometro, di sole operazioni attive e passivedi modesto importo; disponibilità di tre piccoli autocarri detenutiper periodi limitati e in parte oggetto di operazioni con societàriconducibili agli ex soci; assenza di elementi patrimonialiNumero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026valorizzabili, quali arredi o avviamento; insussistenza di uneffettivo ramo d’azienda oggetto di cessione; pagamento delcorrispettivo solo in minima parte mediante bonifici e, per il resto,mediante compensazione con crediti derivanti da versamenti inconto futuro aumento di capitale effettuati dal socio PalmaccioGino, ritenuti privi di effettivo riscontro finanziario).L’omessa valutazione riguarda anche il recupero operato ai finiIRES e IRAP in relazione alla sopravvenienza attiva conseguenteallo stralcio del debito verso [OSCURATO:SOCIETA]., poiché anche tale ripresa,secondo la prospettazione dell’Ufficio, riguarderebbe operazioniprive di effettività economica.Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare unitariamente ilquadro indiziario dedotto dall’Amministrazione, verificandonegravità, precisione e concordanza, e pronunciarsi anche sulleriprese rimaste coinvolte dall’accoglimento del motivo.3. – L’accoglimento del secondo motivo determinal’assorbimento del terzo, proposto in via subordinata sulla basedelle medesime argomentazioni svolte nel secondo motivo, con cuisi denuncia l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggettodi discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.4. – Con ricorso incidentale condizionato La societàcontribuente propone un unico motivo, denunciando la violazione efalsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per omesso svolgimento del contraddittoriopreventivo da parte dell’Agenzia delle entrate in relazione allacontestazione concernente il disconoscimento del credito IVA.

Laricorrente deduce che l’avviso di accertamento non era statopreceduto da alcun effettivo contraddittorio endoprocedimentale,Numero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026essendo stato notificato alla contribuente dopo il solo invio delquestionario Q00042/2019, datato 27 settembre 2019 e pervenutoalla società il 30 settembre 2019.

La società afferma che talequestionario domandava esclusivamente la produzione didocumenti sociali, contabili e fiscali, senza formulare alcuna ipotesiaccusatoria e senza prefigurare contestazioni tributarie.

CedilsS.r.l. espone di aver trasmesso la documentazione richiesta il 15ottobre 2019 e che l’avviso di accertamento era stato formato il 24ottobre 2019, a distanza di nove giorni.

Secondo la società, unmero questionario istruttorio ex artt. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972e 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, diretto esclusivamenteall’acquisizione documentale e non accompagnato da alcunaformulazione di addebito, non sarebbe idoneo ad assolvere allafunzione del contraddittorio preventivo, specialmente in materia diIVA, tributo armonizzato.

La società sostiene inoltre che il termineconcretamente intercorso non avrebbe consentito un confrontoeffettivo e avrebbe reso impossibile o eccessivamente onerosol’esercizio del diritto di difesa preventiva.

La ricorrente, pertanto,chiede in via subordinata rispetto all’eventuale accoglimento delricorso principale, la cassazione della sentenza nella parte in cui harigettato il motivo di appello concernente il difetto di contraddittoriopreventivo.In linea di ulteriore subordine, per l’ipotesi di accoglimento delricorso principale, chiede la cassazione con rinvio affinché il giudicetributario di secondo grado esamini i motivi di appello rimastiassorbiti, relativi all’erroneità della sentenza in punto di sanzioni,ritenute sproporzionate e prive dell’elemento soggettivo del dolo odella colpa, nonché all’illegittimità dell’avviso di accertamento perdifetto di adeguata o sufficiente motivazione ovvero perché fondatosu rinvio ad atti non conosciuti dal contribuente.Numero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/20264.1. – Il motivo è infondato.In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto averifiche fiscali c.d.

“a tavolino”, nella disciplina applicabile primadell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000,introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 219 del 2023,a sua volta richiamato e interpretato dagli artt. 7 e 7-bis del d.l. n.39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 67 del 2024,l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto aitributi c.d. non armonizzati, solo se espressamente previsto,mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi c.d. armonizzati,comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché ilcontribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto glielementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbiaproposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea a determinare unrisultato diverso del procedimento impositivo, secondo unavalutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito(Cass., Sez.

U, n. 21271/2025).Pur trattandosi di tributo armonizzato, non viene prospettatala prova di resistenza, ovverosia della concreta incidenza dellededuzioni che la contribuente assumeva di poter svolgere nelcontraddittorio non instaurato, non essendo stati indicati specificielementi fattuali, documentali o contabili che, se previamenterappresentati all’Amministrazione, avrebbero potuto condurre,secondo una valutazione probabilistica ex ante, a un diverso esitodel procedimento impositivo.I motivi di appello rimasti assorbiti sono devoluti al giudice delrinvio.5. – La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata inrelazione al motivo accolto e, per l’effetto, va disposto il rinvio allaNumero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo,dichiara assorbito il terzo; rigetta il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell’importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 7 luglio 2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall’Avvocatura generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente incidentale-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimata-Numero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 2414/2023, depositata il 24 aprile 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della CedilsS.r.l. l’avviso di accertamento n. TKF031701914/2019, relativo alperiodo d’imposta 2016, con il quale recuperava a tassazione uncredito IVA ritenuto inesistente, pari a euro 700.807,00,interamente utilizzato in compensazione dalla società contribuente.Il credito era stato acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto compresotra i beni del ramo d’azienda cedutole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con attodel 2 marzo 2016, il cui prezzo era stato convenuto in euro715.807,00, di cui euro 12.500,00 per avviamento, euro 2.500,00per mobili ed arredi ed euro 700.807,00 per il credito risultantedalla dichiarazione IVA 2016, periodo d’imposta 2015. L’Ufficioriteneva che il credito IVA fosse inesistente e che la cessione delramo d’azienda costituisse un espediente volto a far risultare incapo alla cessionaria un credito utilizzabile in compensazione;recuperava altresì, ai fini IRES e IRAP, l’importo di euro 101.092,quale sopravvenienza attiva conseguente allo stralcio del debito neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 15 ottobre 2016, qualificato comeoperazione contabile fittizia.La società contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Latina.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primogrado.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina, con sentenzan. 496/6/2022, depositata il 21 aprile 2022, rigettava il ricorso ecompensava le spese di lite.Numero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/20262. – Avverso la sentenza di primo grado la societàcontribuente proponeva appello.L’Agenzia delle entrate si costituiva chiedendo la confermadella sentenza di primo grado.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,sezione 18, con sentenza n. 2414/2023, depositata il 24 aprile2023, accoglieva l’appello della società e compensava le spese.3. – Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi.La società contribuente resiste con controricorso e proponericorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delleentrate denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. L’Amministrazionesostiene che le questioni di fatto e di diritto rimesse al giudice diappello non sarebbero state oggetto di effettiva disamina, se non inmodo apparente e contraddittorio. Secondo la ricorrente, la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado avrebbe fondato la decisioneesclusivamente sulla ritenuta fondatezza della condotta della parteprivata, dopo essersi soffermata sul presunto difetto di motivazionedella sentenza di primo grado, vizio che l’Agenzia considerainsussistente e comunque irrilevante nel giudizio di appello, avutoriguardo alla natura pienamente devolutiva e di merito delgravame. L’Agenzia deduce che la sentenza impugnata si sarebbelimitata ad affermare che l’appellante aveva dichiarato di averNumero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026svolto tutti i controlli prima di acquistare il ramo d’aziendacontenente il credito IVA e di aver trovato tutto in regola, chel’Agenzia delle entrate non avrebbe smentito tale circostanza e sisarebbe limitata ad affermare che la società venditrice non avevadepositato i bilanci e non era iscritta presso gli istituti previdenziali,nonché che l’Ufficio non avrebbe dimostrato e documentatol’inesistenza del credito IVA e non avrebbe depositato ladocumentazione e le dichiarazioni IVA integrative in suo possesso.Secondo la prospettazione del ricorso, tale motivazione sarebbesoltanto apparente, perché non consentirebbe di ricostruire l’iterlogico seguito dal giudice di merito in ordine alla provadell’esistenza o inesistenza del credito IVA contestato, né in ordineall’ulteriore recupero IRES e IRAP di euro 101.092, qualificatodall’Ufficio come sopravvenienza attiva conseguente allo stralcio deldebito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]Nel medesimo motivo, l’Agenzia deduce altresì lacontraddittorietà della motivazione. Assume, infatti, che la Corte digiustizia tributaria, nel respingere il motivo di appello relativo alcontraddittorio, avrebbe affermato che la società appellante eraresponsabile solo di aver utilizzato un credito inesistente e che nonaveva dimostrazione di come tale credito si fosse formato; mentre,nella parte in cui accoglieva gli altri motivi, avrebbe ritenuto chel’Ufficio non avesse provato l’inesistenza del credito IVAindebitamente compensato, senza indicare le ragioni per le quali glielementi prodotti dall’Amministrazione non potessero essereconsiderati idonei. Secondo il ricorso, la sentenza non chiarirebbeneppure a quali controlli svolti dalla contribuente si riferisse, néconterrebbe l’esame delle argomentazioni svolte dall’Ufficio nellecontrodeduzioni in appello, nelle difese di primo grado e nell’attoimpositivo.Numero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/20261.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non sussiste alcuna motivazione apparente,né la violazione del minimo costituzionale, avendo la Corte digiustizia tributaria di secondo grado espresso le ragionidell’accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente edel rigetto delle deduzioni svolte dall’Agenzia delle entrate. LaCorte ha rilevato che i giudici provinciali non avevano tenuto conto,nel formare il proprio convincimento, di tutti gli atti difensivi e delladocumentazione prodotti dalla contribuente. La sentenza evidenziache la società aveva sostenuto di avere effettuato le verifichenecessarie prima dell’acquisto del ramo d’azienda contenente ilcredito IVA e di avere riscontrato la regolarità della situazione dellacedente. Secondo la Corte, tali allegazioni non risultavanoadeguatamente smentite dall’Agenzia delle entrate, la quale si eralimitata a richiamare alcuni elementi riferiti alla società venditrice,quali il mancato deposito dei bilanci e la mancata iscrizione pressoNumero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026istituti previdenziali, affermando inoltre di non avere mai svolto unaccertamento nei confronti della stessa società cedente. [OSCURATO:PERSONA] così ritenuto che l’Ufficio non avesse dimostrato né documentatol’inesistenza del credito IVA recuperato a tassazione. Tale apparatoargomentativo consente, a prescindere dalla sua correttezza, diindividuare la ratio decidendi della pronuncia impugnata e diricostruire il percorso logico seguito dal giudice di appello, sicché lecensure dell’Agenzia, nella parte in cui denunciano la meraapparenza della motivazione, non colgono nel segno, restandodistinto il diverso profilo della correttezza giuridica delragionamento decisorio e della valutazione del quadro presuntivo,oggetto del secondo motivo.2. – Con il secondo motivo di ricorso principale l’Agenziadenuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n.472 del 1997 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il motivo è articolato, nel ricorso,in più profili.In primo luogo, con riferimento alla dichiarazione della societàdi aver svolto tutti i controlli prima dell’acquisto del ramod’azienda, l’Agenzia deduce che, qualora la sentenza avesse intesoriferirsi alla certificazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997e alla certificazione del credito rilasciata dal professionista, ilgiudice di appello avrebbe trascurato le contestazioni svoltedall’Ufficio circa l’irrilevanza di tali controlli rispetto al quadroindiziario prospettato nell’atto impositivo. L’Agenzia rappresenta diaver sostenuto che il certificato di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 472del 1997 non attestava l’esistenza, la certezza o la liquidità delcredito IVA, ma si limitava ad affermare che, alla data del rilascio,non risultavano contestazioni in atto né contestazioni già definiteper le quali i debiti non fossero stati soddisfatti.Numero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026Sempre nell’ambito del secondo motivo, l’Agenzia deduce cheil giudice di appello avrebbe erroneamente posto a caricodell’Amministrazione un onere probatorio non dovuto, nella parte incui ha affermato che l’Ufficio non aveva dimostrato e documentatol’inesistenza del credito IVA. Secondo la ricorrente,l’Amministrazione non poteva fornire la prova diretta di un fattonegativo, ma aveva fornito elementi indiziari a sostegnodell’inesistenza del credito; da ciò l’Agenzia fa discendere che ilgiudice di merito avrebbe dovuto porre a carico della societàl’onere della prova contraria dell’esistenza del credito. A taleriguardo, il ricorso richiama gli elementi indicati nell’attoimpositivo, relativi alla società [OSCURATO:SOCIETA]., alla mancatapresentazione dei bilanci fin dalla costituzione, all’assenza di utenzeelettriche e telefoniche fisse, alla mancata iscrizione all’Inps, aipassaggi di quote e amministrazione, alla chiusura della partita IVAper inesistenza di struttura sociale, all’anomala sproporzione tra lalimitata attività risultante dalle banche dati dell’Anagrafe tributariae l’ammontare delle operazioni di acquisto indicate nelladichiarazione IVA, alla presenza di operazioni attive e passive dipiccoli importi, alla presenza di tre piccoli autocarri in banca datiACI e alla mancanza di elementi patrimoniali valorizzabili, arredi eavviamento.L’Agenzia, inoltre, deduce che la Corte di giustizia tributariaavrebbe fatto malgoverno dei principi in materia di presunzioni,poiché avrebbe esaminato gli elementi richiamati dall’Ufficio inmodo parziale e isolato. Secondo la ricorrente, il giudice di appellosi sarebbe limitato a considerare la mancata presentazione deibilanci e la mancata iscrizione della società venditrice agli istitutiprevidenziali, trascurando gli ulteriori elementi indicati nell’avvisodi accertamento e nelle controdeduzioni in appello. Il ricorsoNumero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026richiama, in particolare, anche le modalità di pagamento delprezzo, sostenendo che solo una minima parte sarebbe statacorrisposta mediante bonifici bancari e che il residuo sarebbe statoregolato mediante compensazione con presunti crediti originati daversamenti in conto futuro aumento capitale da parte del socio,ritenuti dall’Ufficio meri espedienti contabili volti a far apparirecome avvenuti pagamenti in realtà mai realizzatisi. L’Agenziaassume che la Corte di merito non avrebbe valutatocomplessivamente tali elementi, non avrebbe verificato la gravità,precisione e concordanza degli indizi e avrebbe erroneamenteaffermato che l’Ufficio non aveva depositato le dichiarazioni IVAintegrative in suo possesso, benché, secondo la ricorrente, ladichiarazione integrativa della Novex fosse stata depositata nelgiudizio di primo grado.2.1. – Il motivo è fondato.In tema di riscossione dei tributi, l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del1997 introduce misure antielusive a tutela dei crediti tributari,disposizioni speciali rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., dirette adevitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale esussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sulcedente, che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersala garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudiziodell'interesse pubblico. Ne consegue che, nell'ipotesi di cessioneconforme a legge, viene valorizzata la diligenza del cessionarionell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo,informazioni sulla posizione debitoria del cedente, così assumendoil primo una responsabilità sussidiaria, con "beneficiumexcussionis", limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione)e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative altriennio prima del contratto ovvero anche anteriori, ma irrogate oNumero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante,alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari);diversamente, nell'ipotesi di cessione in frode al fisco, laresponsabilità del cessionario è presunta "iuris tantum", "quando iltrasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione diuna violazione penalmente rilevante" e senza i limiti previsti dai perle cessioni conformi a legge (Cass. n. 15948/2024; Cass. n.29722/2020).Nel caso di specie era irrilevante il contenuto del certificato exart. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, posto che la contestazioneriguardava la ripresa di un credito IVA, ritenuto inesistente, neiconfronti dello stesso cessionario e non la sussistenza dicontestazioni riguardanti debiti fiscali in capo al cedente.Il giudice di appello ha al riguardo del tutto ignorato inumerosi elementi presuntivi dedotti dall’Amministrazione (eriprodotti, in ossequio al principio di autosufficienza, nel testo delricorso), che avrebbero dovuto formare oggetto di un’attentaanalisi e valutazione (assenza di una reale struttura societaria dellaNOVEX S.r.l., desunta dalla mancata presentazione dei bilanci,dall’assenza di utenze e di iscrizione all’INPS, dai ripetutitrasferimenti delle quote e dell’amministrazione a soggettinullatenenti e dalla successiva chiusura della partita IVA perinesistenza della struttura sociale; sproporzione tra la limitataderivante da operazioni di acquisto successivamente eliminatemediante dichiarazione integrativa e prive di riscontro; presenza,secondo i dati dello Spesometro, di sole operazioni attive e passivedi modesto importo; disponibilità di tre piccoli autocarri detenutiper periodi limitati e in parte oggetto di operazioni con societàriconducibili agli ex soci; assenza di elementi patrimonialiNumero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026valorizzabili, quali arredi o avviamento; insussistenza di uneffettivo ramo d’azienda oggetto di cessione; pagamento delcorrispettivo solo in minima parte mediante bonifici e, per il resto,mediante compensazione con crediti derivanti da versamenti inconto futuro aumento di capitale effettuati dal socio PalmaccioGino, ritenuti privi di effettivo riscontro finanziario).L’omessa valutazione riguarda anche il recupero operato ai finiIRES e IRAP in relazione alla sopravvenienza attiva conseguenteallo stralcio del debito verso [OSCURATO:SOCIETA]., poiché anche tale ripresa,secondo la prospettazione dell’Ufficio, riguarderebbe operazioniprive di effettività economica.Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare unitariamente ilquadro indiziario dedotto dall’Amministrazione, verificandonegravità, precisione e concordanza, e pronunciarsi anche sulleriprese rimaste coinvolte dall’accoglimento del motivo.3. – L’accoglimento del secondo motivo determinal’assorbimento del terzo, proposto in via subordinata sulla basedelle medesime argomentazioni svolte nel secondo motivo, con cuisi denuncia l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggettodi discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.4. – Con ricorso incidentale condizionato La societàcontribuente propone un unico motivo, denunciando la violazione efalsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per omesso svolgimento del contraddittoriopreventivo da parte dell’Agenzia delle entrate in relazione allacontestazione concernente il disconoscimento del credito IVA. Laricorrente deduce che l’avviso di accertamento non era statopreceduto da alcun effettivo contraddittorio endoprocedimentale,Numero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026essendo stato notificato alla contribuente dopo il solo invio delquestionario Q00042/2019, datato 27 settembre 2019 e pervenutoalla società il 30 settembre 2019. La società afferma che talequestionario domandava esclusivamente la produzione didocumenti sociali, contabili e fiscali, senza formulare alcuna ipotesiaccusatoria e senza prefigurare contestazioni tributarie. CedilsS.r.l. espone di aver trasmesso la documentazione richiesta il 15ottobre 2019 e che l’avviso di accertamento era stato formato il 24ottobre 2019, a distanza di nove giorni. Secondo la società, unmero questionario istruttorio ex artt. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972e 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, diretto esclusivamenteall’acquisizione documentale e non accompagnato da alcunaformulazione di addebito, non sarebbe idoneo ad assolvere allafunzione del contraddittorio preventivo, specialmente in materia diIVA, tributo armonizzato. La società sostiene inoltre che il termineconcretamente intercorso non avrebbe consentito un confrontoeffettivo e avrebbe reso impossibile o eccessivamente onerosol’esercizio del diritto di difesa preventiva. La ricorrente, pertanto,chiede in via subordinata rispetto all’eventuale accoglimento delricorso principale, la cassazione della sentenza nella parte in cui harigettato il motivo di appello concernente il difetto di contraddittoriopreventivo.In linea di ulteriore subordine, per l’ipotesi di accoglimento delricorso principale, chiede la cassazione con rinvio affinché il giudicetributario di secondo grado esamini i motivi di appello rimastiassorbiti, relativi all’erroneità della sentenza in punto di sanzioni,ritenute sproporzionate e prive dell’elemento soggettivo del dolo odella colpa, nonché all’illegittimità dell’avviso di accertamento perdifetto di adeguata o sufficiente motivazione ovvero perché fondatosu rinvio ad atti non conosciuti dal contribuente.Numero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/20264.1. – Il motivo è infondato.In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto averifiche fiscali c.d. “a tavolino”, nella disciplina applicabile primadell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000,introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 219 del 2023,a sua volta richiamato e interpretato dagli artt. 7 e 7-bis del d.l. n.39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 67 del 2024,l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto aitributi c.d. non armonizzati, solo se espressamente previsto,mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi c.d. armonizzati,comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché ilcontribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto glielementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbiaproposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea a determinare unrisultato diverso del procedimento impositivo, secondo unavalutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito(Cass., Sez. U, n. 21271/2025).Pur trattandosi di tributo armonizzato, non viene prospettatala prova di resistenza, ovverosia della concreta incidenza dellededuzioni che la contribuente assumeva di poter svolgere nelcontraddittorio non instaurato, non essendo stati indicati specificielementi fattuali, documentali o contabili che, se previamenterappresentati all’Amministrazione, avrebbero potuto condurre,secondo una valutazione probabilistica ex ante, a un diverso esitodel procedimento impositivo.I motivi di appello rimasti assorbiti sono devoluti al giudice delrinvio.5. – La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata inrelazione al motivo accolto e, per l’effetto, va disposto il rinvio allaNumero registro generale 23011/2023Numero sezionale 5381/2026Numero di raccolta generale 23885/2026Data pubblicazione 22/07/2026Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo,dichiara assorbito il terzo; rigetta il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell’importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 7 luglio 2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 23885/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris