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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34862/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; /( Ritenuto in fatto Con ordinanza 3 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza presso il distretto della Corte d'appello di Catania ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 ord. pen., nonché la richiesta subordinata di autorizzazione a svolgere attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena complessiva di 2 anni di reclusione, della quale risulta da espiare un residuo di anni 1, mesi 4 e giorni 13, inflitta per i reati di cui agli artt. 644 e 393 cod. pen.

Il Tribunale ha, invece, concesso la misura della detenzione domiciliare.

Il rigetto della misura dell'affidamento in prova è stato motivato in ragione della particolare gravità dei reati commessi, della gravità dei precedenti (rapina, sequestro di persona e ricettazione; rapina in concorso e porto d'arma); della gravità del procedimento penale pendente per il reato dì frode assicurativa, le informazioni negative di Polizia e l'assenza di attività lavorativa, come risultante dalla nota dell'UNEP.

Tutti tali elementi, secondo il Tribunale di sorveglianza, deponevano per un giudizio prognostico negativo.

Avverso tale decisione, il condannato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo un unico articolato motivo di censura con cui lamenta la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 47 ord. pen. e la carenza assoluta di motivazione, anche in ordine alla richiesta subordinata di autorizzazione a svolgere attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare.

Il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale della memoria del 28.10.2021 in cui aveva dedotto, producendo documentazione dimostrativa, di aver trovato un nuovo lavoro come muratore a tempo indeterminato.

Rileva, inoltre, che non corrisponderebbe al vero l'asserita esistenza di informazioni negative di Polizia, in realtà assenti dagli atti.

Contesta, altresì, la valutazione in ordine alla gravità del reato commesso, tenuto conto della pena in concreto irrogata e della concessione delle attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti.

Quanto al reato per frode assicurativa, il ricorrente rileva che, oltre ad essere ancora sub iudice, lo stesso era stato commesso quattro anni prima di quello per il quale egli stava espiando la pena.

Il Tribunale, infine, avrebbe trascurato di considerare la positiva valutazione espressa dall'UNEP sulla richiesta di misura alternativa.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, la quale costituisce misura finalizzata alla rieducazione del condannato e, al contempo, a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, non è possibile prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, costituendo questo il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto.

Tali elementi, tuttavia, non possono assumere rilievo decisivo in senso negativo, essendo necessaria la valutazione della cond6tta successiyamente serbata dal condannato, sicché è indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostìco di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01; in senso sostanzialmente conforme, si veda anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042-01).

Il Tribunale di sorveglianza di Catania non ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Infatti, con motivazione estremamente sintetica, si è limitato a dare conto della particolare gravità dei precedenti penale del condannato, senza tuttavia valutare gli elementi successivi di valore positivo.

Non è stata infatti presa in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa comprovante lo svolgimento di attività lavorativa da parte di Romano, né la valutazione positiva effettuata dall'UEPE, dandosi invece valore ad elementi negativi, quali le informazioni di Polizia, non presenti agli atti.

Inoltre, il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi sull'istanza, formulata in via subordinata, di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare.

Per tali ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte relativa all'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente all'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; /( Ritenuto in fatto Con ordinanza 3 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza presso il distretto della Corte d'appello di Catania ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 ord. pen., nonché la richiesta subordinata di autorizzazione a svolgere attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena complessiva di 2 anni di reclusione, della quale risulta da espiare un residuo di anni 1, mesi 4 e giorni 13, inflitta per i reati di cui agli artt. 644 e 393 cod. pen. Il Tribunale ha, invece, concesso la misura della detenzione domiciliare. Il rigetto della misura dell'affidamento in prova è stato motivato in ragione della particolare gravità dei reati commessi, della gravità dei precedenti (rapina, sequestro di persona e ricettazione; rapina in concorso e porto d'arma); della gravità del procedimento penale pendente per il reato dì frode assicurativa, le informazioni negative di Polizia e l'assenza di attività lavorativa, come risultante dalla nota dell'UNEP. Tutti tali elementi, secondo il Tribunale di sorveglianza, deponevano per un giudizio prognostico negativo. Avverso tale decisione, il condannato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo un unico articolato motivo di censura con cui lamenta la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 47 ord. pen. e la carenza assoluta di motivazione, anche in ordine alla richiesta subordinata di autorizzazione a svolgere attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale della memoria del 28.10.2021 in cui aveva dedotto, producendo documentazione dimostrativa, di aver trovato un nuovo lavoro come muratore a tempo indeterminato. Rileva, inoltre, che non corrisponderebbe al vero l'asserita esistenza di informazioni negative di Polizia, in realtà assenti dagli atti. Contesta, altresì, la valutazione in ordine alla gravità del reato commesso, tenuto conto della pena in concreto irrogata e della concessione delle attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti. Quanto al reato per frode assicurativa, il ricorrente rileva che, oltre ad essere ancora sub iudice, lo stesso era stato commesso quattro anni prima di quello per il quale egli stava espiando la pena. Il Tribunale, infine, avrebbe trascurato di considerare la positiva valutazione espressa dall'UNEP sulla richiesta di misura alternativa. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, la quale costituisce misura finalizzata alla rieducazione del condannato e, al contempo, a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, non è possibile prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, costituendo questo il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto. Tali elementi, tuttavia, non possono assumere rilievo decisivo in senso negativo, essendo necessaria la valutazione della cond6tta successiyamente serbata dal condannato, sicché è indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostìco di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01; in senso sostanzialmente conforme, si veda anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042-01). Il Tribunale di sorveglianza di Catania non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Infatti, con motivazione estremamente sintetica, si è limitato a dare conto della particolare gravità dei precedenti penale del condannato, senza tuttavia valutare gli elementi successivi di valore positivo. Non è stata infatti presa in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa comprovante lo svolgimento di attività lavorativa da parte di Romano, né la valutazione positiva effettuata dall'UEPE, dandosi invece valore ad elementi negativi, quali le informazioni di Polizia, non presenti agli atti. Inoltre, il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi sull'istanza, formulata in via subordinata, di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare. Per tali ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte relativa all'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania. PQM Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente all'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ma
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