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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 18085/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di invasione di edifici.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, TARALLO Antonio.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione, è manifestamente infondato.

Infatti, nell'articolazione del motivo non si contesta nemmeno l'effettività della occupazione e il carattere illegittimo della stessa irrilevante rimanendo la presenza di eventuali pagamenti.

3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta una mancata applicazione del regime della continuazione con giudicato esterno, risulta essere inammissibile in quanto attinente a questioni proposte tardivamente in sede di appello.

Infatti, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (Sez. 2 - , Sentenza n. 37379 del 18/11/2020 Ud. (dep. 23/12/2020 ) Rv. 280424 - 01).

Tale situazione non ricorre nel caso di specie in cui si chiede l'applicazione del regime della continuazione rispetto a giudicato del 2012.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deci o in Roma, il 10/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di invasione di edifici. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, TARALLO Antonio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione, è manifestamente infondato. Infatti, nell'articolazione del motivo non si contesta nemmeno l'effettività della occupazione e il carattere illegittimo della stessa irrilevante rimanendo la presenza di eventuali pagamenti. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta una mancata applicazione del regime della continuazione con giudicato esterno, risulta essere inammissibile in quanto attinente a questioni proposte tardivamente in sede di appello. Infatti, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (Sez. 2 - , Sentenza n. 37379 del 18/11/2020 Ud. (dep. 23/12/2020 ) Rv. 280424 - 01). Tale situazione non ricorre nel caso di specie in cui si chiede l'applicazione del regime della continuazione rispetto a giudicato del 2012. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci o in Roma, il 10/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18085/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris