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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 47062/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli - giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento su ricorso del P.G., da parte di questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 11106 del 04/02/2021), della precedente ordinanza emessa in data 19/09/2019 dalla medesima Corte territoriale - ha rigettato la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., di riparazione per l'ingiusta detenzione agli arresti domiciliari sofferta dal 19/02/2016 al 11/10/2016 con riferimento all'accusa di concorso nella detenzione e porto illegali di un'arma comune da sparo: accusa dalla quale egli era stato assolto, con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il CACACE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Si censura l'ordinanza con cui la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda sovvertendo i criteri valutativi individuati dalla giurisprudenza, ed in particolare insistendo su un preteso mendacio del ricorrente circa le ragioni della sua presenza in auto con i coimputati.

Si deduce al riguardo che il ricorrente aveva offerto, nel corso dell'interrogatorio, ogni elemento utile alla identificazione di questi ultimi, senza tenere alcun tipo di atteggiamento interpretabile come contiguità (egli era stato del resto assolto dal Tribunale, sulla base delle predette dichiarazioni).

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che la scarsa plausibilità delle dichiarazioni del CACACE, sottolineata anche dal giudice del merito, consentiva di ritenere la sua condotta gravemente colposa, tale da impedire una corretta valutazione degli elementi acquisiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La decisione di accoglimento della domanda di riparazione era stata annullata con rinvio per la apoditticità delle conclusioni cui era giunta la Corte d'Appello, quanto all'insussistenza di profili di dolo o colpa grave nella condotta del CACACE, suscettibili di essere ritenuti idonei a rafforzare il convincimento della sua colpevolezza per il concorso nella illecita detenzione e porto dell'arma utilizzata dagli altri due imputati (i quali si erano recati con lui in discoteca, utilizzando la sua auto, ed avevano più tardi recuperato l'arma previa effrazione della vettura, utilizzandola per una sparatoria in assenza del CACACE).

In particolare, la sentenza rescindente ha preso le mosse dalle ragioni che avevano determinato l'assoluzione del CACACE (costituite dalla rivalutazione delle immagini dell'arrivo dei tre in discoteca, riprese dell'impianto di videosorveglianza: il ricorrente si era attardato in auto piegandosi in modo anomalo, prima di uscire, con un movimento che era stato interpretato dall'accusa, ma non dal giudice di merito, come volto al posizionamento o comunque alla sistemazione dell'arma).

La Quarta Sezione di questa Suprema Corte ha tuttavia invitato il giudice di rinvio, da un lato, ad approfondire l'origine e i termini dell'incontro tra il CACACE e gli altri due imputati, nella già richiamata ottica volta a ricercare eventuali condotte extraprocessuali del ricorrente gravemente colpose, come tali idonee ad essere valutate "ora per allora" come concause dell'adozione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti; d'altro lato, a valutare l'eventuale incidenza, nel mantenimento della misura, delle dichiarazioni rese dal CACACE in sede di interrogatorio di garanzia (cfr. pag. 5 della sentenza n. 11106).

3. Le indicazioni della sentenza rescindente, qui da ultimo richiamate, appaiono pienamente in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ribadito anche in epoca recentissima, secondo cui «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato in sede di interrogatorio, pur essendo espressione del diritto di difesa, possono assumere rilievo, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, nel caso in cui, a fronte di un quadro indiziario di per sé significativo, abbiano contribuito a rafforzare il convincimento della colpevolezza del dichiarante» (così da ultimo Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, V., Rv. 282564 -

01. In senso conforme, cfr. ad es.

Sez. 4, n 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082 - 01).

La Corte d'Appello, giudicando in sede di rinvio, ha fatto buon governo di tali principi.

Sono state invero valorizzate le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal CACACE, riportate nella sentenza assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale - pur pervenendo a conclusioni assolutorie - le aveva ritenute inverosimili, al punto da qualificarle come "un tentativo piuttosto maldestro per giustificare, almeno nella rappresentazione del CACACE, la presenza in auto dei due giovani che con lui viaggiavano e soprattutto della pistola senza che egli ne fosse per forza a conoscenza".

Il giudice di merito aveva in particolare evidenziato che, stando al CACACE, egli avrebbe acconsentito ad una richiesta di prestito temporaneo dell'auto rivoltagli dai coimputati, i quali peraltro avevano fatto perdere le proprie tracce per due giorni, durante i quali egli - senza denunciare la cosa per timore della reazione del padre - si era posto in proprio alla ricerca della vettura fino a ritrovarla la sera dei fatti, dopo aver cenato con la propria convivente: peraltro, non era f&riuscito a ottenere indietro la vettura dai due, ed aveva quindi acconsentito ad accompagnarli in discoteca, senza neppure avvisare la convivente cui aveva solo detto che sarebbe sceso sotto casa (cfr. pag. 3.4 dell'ordinanza impugnata, che riporta i passaggi della sentenza di assoluzione).

L'assoluta inverosimiglianza di tale ricostruzione è stata valutata dal giudice di rinvio, tutt'altro che illogicamente, come condotta gravemente colposa che aveva concorso a determinare l'applicazione della custodia cautelare nei confronti del CACACE, avendo indotto il giudice della cautela a valorizzare il mendacio quale conferma dell'ipotesi accusatoria.

È qui necessario porre in evidenza che la difesa ha in questa sede totalmente evitato di confrontarsi con l'impianto motivazionale del provvedimento reiettivo, limitandosi ad insistere sulla rivalutazione delle riprese filmate che avevano determinato l'assoluzione del CACACE: aspetto che peraltro il giudice di rinvio non ha ovviamente messo in discussione con la propria decisione di rigetto della domanda di riparazione, motivata appunto con la valenza ostativa della condotta processuale gravemente colposa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituita dal mendacio dinanzi al giudice della cautela su aspetti decisivi nella ricostruzione della vicenda.

4. La mancata confutazione di tale percorso argomentativo non può che comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CACACE al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli - giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento su ricorso del P.G., da parte di questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 11106 del 04/02/2021), della precedente ordinanza emessa in data 19/09/2019 dalla medesima Corte territoriale - ha rigettato la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., di riparazione per l'ingiusta detenzione agli arresti domiciliari sofferta dal 19/02/2016 al 11/10/2016 con riferimento all'accusa di concorso nella detenzione e porto illegali di un'arma comune da sparo: accusa dalla quale egli era stato assolto, con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il CACACE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza con cui la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda sovvertendo i criteri valutativi individuati dalla giurisprudenza, ed in particolare insistendo su un preteso mendacio del ricorrente circa le ragioni della sua presenza in auto con i coimputati. Si deduce al riguardo che il ricorrente aveva offerto, nel corso dell'interrogatorio, ogni elemento utile alla identificazione di questi ultimi, senza tenere alcun tipo di atteggiamento interpretabile come contiguità (egli era stato del resto assolto dal Tribunale, sulla base delle predette dichiarazioni). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che la scarsa plausibilità delle dichiarazioni del CACACE, sottolineata anche dal giudice del merito, consentiva di ritenere la sua condotta gravemente colposa, tale da impedire una corretta valutazione degli elementi acquisiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La decisione di accoglimento della domanda di riparazione era stata annullata con rinvio per la apoditticità delle conclusioni cui era giunta la Corte d'Appello, quanto all'insussistenza di profili di dolo o colpa grave nella condotta del CACACE, suscettibili di essere ritenuti idonei a rafforzare il convincimento della sua colpevolezza per il concorso nella illecita detenzione e porto dell'arma utilizzata dagli altri due imputati (i quali si erano recati con lui in discoteca, utilizzando la sua auto, ed avevano più tardi recuperato l'arma previa effrazione della vettura, utilizzandola per una sparatoria in assenza del CACACE). In particolare, la sentenza rescindente ha preso le mosse dalle ragioni che avevano determinato l'assoluzione del CACACE (costituite dalla rivalutazione delle immagini dell'arrivo dei tre in discoteca, riprese dell'impianto di videosorveglianza: il ricorrente si era attardato in auto piegandosi in modo anomalo, prima di uscire, con un movimento che era stato interpretato dall'accusa, ma non dal giudice di merito, come volto al posizionamento o comunque alla sistemazione dell'arma). La Quarta Sezione di questa Suprema Corte ha tuttavia invitato il giudice di rinvio, da un lato, ad approfondire l'origine e i termini dell'incontro tra il CACACE e gli altri due imputati, nella già richiamata ottica volta a ricercare eventuali condotte extraprocessuali del ricorrente gravemente colpose, come tali idonee ad essere valutate "ora per allora" come concause dell'adozione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti; d'altro lato, a valutare l'eventuale incidenza, nel mantenimento della misura, delle dichiarazioni rese dal CACACE in sede di interrogatorio di garanzia (cfr. pag. 5 della sentenza n. 11106). 3. Le indicazioni della sentenza rescindente, qui da ultimo richiamate, appaiono pienamente in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ribadito anche in epoca recentissima, secondo cui «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato in sede di interrogatorio, pur essendo espressione del diritto di difesa, possono assumere rilievo, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, nel caso in cui, a fronte di un quadro indiziario di per sé significativo, abbiano contribuito a rafforzare il convincimento della colpevolezza del dichiarante» (così da ultimo Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, V., Rv. 282564 - 01. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 4, n 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082 - 01). La Corte d'Appello, giudicando in sede di rinvio, ha fatto buon governo di tali principi. Sono state invero valorizzate le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal CACACE, riportate nella sentenza assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale - pur pervenendo a conclusioni assolutorie - le aveva ritenute inverosimili, al punto da qualificarle come "un tentativo piuttosto maldestro per giustificare, almeno nella rappresentazione del CACACE, la presenza in auto dei due giovani che con lui viaggiavano e soprattutto della pistola senza che egli ne fosse per forza a conoscenza". Il giudice di merito aveva in particolare evidenziato che, stando al CACACE, egli avrebbe acconsentito ad una richiesta di prestito temporaneo dell'auto rivoltagli dai coimputati, i quali peraltro avevano fatto perdere le proprie tracce per due giorni, durante i quali egli - senza denunciare la cosa per timore della reazione del padre - si era posto in proprio alla ricerca della vettura fino a ritrovarla la sera dei fatti, dopo aver cenato con la propria convivente: peraltro, non era f&riuscito a ottenere indietro la vettura dai due, ed aveva quindi acconsentito ad accompagnarli in discoteca, senza neppure avvisare la convivente cui aveva solo detto che sarebbe sceso sotto casa (cfr. pag. 3.4 dell'ordinanza impugnata, che riporta i passaggi della sentenza di assoluzione). L'assoluta inverosimiglianza di tale ricostruzione è stata valutata dal giudice di rinvio, tutt'altro che illogicamente, come condotta gravemente colposa che aveva concorso a determinare l'applicazione della custodia cautelare nei confronti del CACACE, avendo indotto il giudice della cautela a valorizzare il mendacio quale conferma dell'ipotesi accusatoria. È qui necessario porre in evidenza che la difesa ha in questa sede totalmente evitato di confrontarsi con l'impianto motivazionale del provvedimento reiettivo, limitandosi ad insistere sulla rivalutazione delle riprese filmate che avevano determinato l'assoluzione del CACACE: aspetto che peraltro il giudice di rinvio non ha ovviamente messo in discussione con la propria decisione di rigetto della domanda di riparazione, motivata appunto con la valenza ostativa della condotta processuale gravemente colposa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituita dal mendacio dinanzi al giudice della cautela su aspetti decisivi nella ricostruzione della vicenda. 4. La mancata confutazione di tale percorso argomentativo non può che comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CACACE al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa
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