CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/.1984 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 14 dicembre 2021, confermava la pronuncia del Tribunale palermitano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], che condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in relazione al delitto di furto di un personal computer del valore di 200,00 euro e di euro 17,00 sottratti da un centro sportivo„ con l'aggravante della violenza sulle cose per la rottura di una finestra e per aver profittato delle circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe valutato i motivi aggiunti con i quali l'appellante aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione con reati di altre sentenze. 4. Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. ritenendo non sufficiente la circostanza che il reato sia commesso di notte a integrare la circostanza aggravante. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il difensore del ricorrente concludeva chiedendo accogliersi il ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo non è consentito. Va premesso che è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione del vincolo della continua2:ione in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile p. dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014, dep. 2015, Biscaro, Rv. 263008 — 01: in motivazione la S.C. ha precisato che è onere della parte interessata indicare e documentare l'avvenuto passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna in epoca successiva alla scadenza del termine per proporre appello; conf. N. 47300 del 2011 Rv. 251504 - 01). E bene nel caso in esame non è stato comprovata la circostanza che le sentenze per i reati da porre in continuazione fossero passate in giudicato dopo la proposizione dell'appello. Ne consegue che il motivo proposto, per omessa valutazione dei motivi aggiunti, risulta non consentito. Infatti in tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formai zzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254301) 3. Il secondo motivo è inedito. Infatti la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabilì, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, il che esclude la necessità di ogni indagine in relazione alla sussistenza della querela, vertendosi dopo la riforma dell'art. 624 cod. pen. ad opera della legge 150/2022, di un delitto di furto richiedente tale condizione di procedibilità. Questa Corte rileva come dalla inammissibilità derivi l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186)./ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo