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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 19394/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7008/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. GRIMALDI 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende insieme agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende insieme agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5/2021 depositata il 04/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l e società [OSCURATO:PERSONA] PLC (di seguito anche soltanto [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anche soltanto [OSCURATO:SOCIETA]) per sentirle condannare al pagamento dell’indennizzo assicurativo – in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità vettoriale stipulato dall’attore con la [OSCURATO:PERSONA] e la stessa [OSCURATO:SOCIETA], con la quale ultima società aveva concluso, sin dal 1° aprile 2009, un mandato di brokeraggio e consulenza assicurativa – a seguito del furto, subito il 17 aprile 2010, di un rimorchio contenente medicinali che esso [OSCURATO:PERSONA] si era obbligato a trasportare per conto della [OSCURATO:SOCIETA].

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti contestando la fondatezza della domanda attorea. [OSCURATO:PERSONA] dedusse che “nella polizza assicurativa vettoriale il trasporto di medicinali era stato espressamente escluso (art. 15 lett.

C)”; la [OSCURATO:SOCIETA] affermò “di aver ottenuto - prima del furto - l'estensione della polizza anche per questo tipo di trasporto, come dimostrato dallo scambio di e-mail in tal senso intercorso fra essa [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dal contenuto della e-mail in data 17.11.2009 del sig. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ad essa [OSCURATO:SOCIETA]”. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne, altresì, di chiamare in causa a fini di manleva il proprio assicuratore, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che nel costituirsi in giudizio si oppose alle domande dell’assicurata.

1.1. –L’adito Tribunale di Milano, con sentenza del settembre 2018, rigettò la domanda di indennizzo proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (con conseguente assorbimento dell’esame della domanda di manleva da quest’ultima società avanzata contro la [OSCURATO:PERSONA]), ritenendo che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] aveva “tempestivamente procurato l'estensione della garanzia assicurativa, con conseguente copertura di un nuovo rischio”, in precedenza escluso.

Il giudice di primo grado accolse, quindi, la domanda attorea nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che condannò al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 94.400,00, per avere la compagnia assicurativa “accettato l'estensione della polizza anche al trasporto di medicinali come accertato attraverso lo scambio di e-mail prodotto in atti ed essendo quindi relativo rischio stato coperto”.

In punto di regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale condannò, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] a pagarle al [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo a rifonderle alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA].

2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia [OSCURATO:PERSONA], in via principale (al fine di sentir condannare anche la [OSCURATO:SOCIETA], quale corresponsabile, “a pagare la differenza fra il danno da esso [OSCURATO:PERSONA] effettivamente subito e quanto pagatogli da [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'appellata la sentenza”, lamentando altresì la “erronea regolamentazione delle spese processuali”), sia la [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale (per essere sollevata da ogni responsabilità, in assenza di stipula dell’estensione della polizza assicurativa al trasporto dei medicinali, «dato che il contratto doveva essere provato per iscritto e che le mail prodotte in atti non integravano una prova scritta, in quanto non potevano considerarsi “sottoscritte”»).

2.1. - L a Corte di appello di Milano, n el contraddittorio anche con la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , con sentenza resa pubblica il 4 gennaio 2021: accoglieva l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] con conseguente rigetto delle domande del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del proprio assicuratore e condanna dell’attore a restituire ad esso quanto ricevuto in forza della sentenza appellata, oltre accessori; accoglieva parzialmente l’appello principale del [OSCURATO:PERSONA] con conseguente condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in suo favore della somma di euro 11.800,00, oltre accessori; dichiarava inammissibile la domanda di manleva della [OSCURATO:SOCIETA] contro la [OSCURATO:PERSONA]; compensava le spese del doppio grado tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e condannava la [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado, con compensazione delle stesse tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA].

2.2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (per quanto ancora rileva in questa sede), osservava: a) il gravame incidentale della [OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi fondato in quanto, dovendo il contratto di assicurazione essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 1888 c.c., nella specie « l ’ estensione della polizza (modificativa di un’espressa previsione contrattuale, e cioè l’art. 15 lett.

C che escludeva il trasporto dei medicinali) non è stato oggetto di un documento scritto per così dire “tradizionale”, cioè un’appendice contrattuale firmata dal contraente (o suo mandatario) e dalla società assicurativa, bensì di uno scambio di e- mail fra il broker [OSCURATO:SOCIETA] e certo sign. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»; b) si era trattato di uno scambio “di semplici, ordinarie e-mail” e non già di scambio a mezzo di posta elettronica certificata; c ) la mail ordinaria “ha il valore di una fotocopia, rectius di una riproduzione meccanica, e fa piena prova, ex art. 2712 c.c., solo se non contestata”; d) “in caso di contratto da provarsi per iscritto lo scambio di mail non potrebbe quindi ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedire le mail siano stati davvero i titolari dell’account e non un’altra persona”; e) nel caso di specie, «la riferibilità delle e-mail (da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]) è stata tratta dal Tribunale solo dall’indirizzo e- mail cioè di provenienza che però … non consente di stabilire in modo sufficientemente tranquillante che a spedirle se sia stato davvero il titolare del relativo account e non un’altra persona: tale conclusione è rafforzata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente contestato “la mancanza” delle “sottoscrizioni”, necessarie ai fini probatori ex art. 1888 c.c.»; f ) non po teva quindi ritenersi “che l’asserita estensione assicurativa sia stata provata per iscritto”, per cui “[OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a indennizzare [OSCURATO:PERSONA] per le conseguenze di un furto che nell’unica polizza regolarmente firmata dalle parti era stato espressamente escluso” e tanto “esime(va) … dall’esame delle altre censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] all’appellata sentenza”; g) era, invece, da accogliere, nei limiti della richiesta formulata in sede di appello, la domanda del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per non essersi il broker avveduto che nella polizza assicurativa originaria era escluso il rischio al trasporto medicinali, quale attività prevalente del vettore nota allo stesso broker, il quale, “per le ragioni sopra esposte”, non aveva “successivamente procurato al [OSCURATO:PERSONA] una valida estensione assicurativa”.

3. –Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] PLC- rappresentanza Generale per l’Italia, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2712 e 1888 c.c. e all’art. 112 c.p.c., con “vizio di extrapetizione, nel capo e punto della sentenza in cui si nega valore di piena prova scritta alla e- mail inviata dal funzionario di [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], erroneamente considerata inidonea alla modifica e quindi all’estensione della polizza assicurativa”.

La Corte territoriale avrebbe operato, in violazione delle “prove legali”, un “disconoscimento d’ufficio” della comunicazione a mezzo e-mail proveniente dal funzionario di [OSCURATO:PERSONA], escludendo che fosse “idonea a fungere da piena prova ai sensi degli artt. 2712 e 1888 c.c.”, pur in assenza di contestazione d’eccezione sul punto da parte di [OSCURATO:PERSONA], la quale “non ha mai messo in dubbio la provenienza di detta comunicazione dal proprio organo titolare dell’account”, deducendo unicamente la “sua inidoneità modificare il contratto in essere”, ossia “la non vincolatività … del solo contenuto del messaggio”, là dove, peraltro, anche in ipotesi di disconoscimento delle e-mail, il giudice di appello avrebbe potuto, in base al principio di apparenza del diritto e di affidamento incolpevole, riconoscere validità alle stesse.

2. – Con il secondo me zzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., anche in relazione degli artt. 2702 e 1888 c.c., nonché “omessa pronuncia sui motivi che avrebbero potuto portare ad affermare il riconoscimento dell’efficacia di prova scritta e quindi di idoneità alla modifica estensiva della polizza assicurativa della e- mail inviata dal funzionario di [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza del principio della libera valutazione del giudice circa la sussistenza dei requisiti, anche in quanto scrittura non disconosciuta da [OSCURATO:PERSONA]”.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., “in quanto è stata omessa la pronuncia che nulla è dovuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a titolo di spese di primo grado, con condanna delle stesse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione di quanto eventualmente il sig. [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere nel frattempo stato costretto a sborsare in favore di costoro”.

4. – Preliminarmente ad ogni altra delibazione, devesi rilevare che i primi due motivi di ricorso, articolati in più profili di censura, pongono comunque la questione di diritto concernente l’idoneità della e-mail a fungere da “prova scritta” ai sensi dell’art.1888 c.c.

Trattasi di questione che, nella sua specificità, non consta esser stata in precedenza esaminata da questa Corte e che, dunque, rende opportuno che il relativo compiuto esame avvenga all’esito di udienza pubblica, che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto.

P.Q.M. rinvia la caus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7008/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. GRIMALDI 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende insieme agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende insieme agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5/2021 depositata il 04/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l e società [OSCURATO:PERSONA] PLC (di seguito anche soltanto [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anche soltanto [OSCURATO:SOCIETA]) per sentirle condannare al pagamento dell’indennizzo assicurativo – in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità vettoriale stipulato dall’attore con la [OSCURATO:PERSONA] e la stessa [OSCURATO:SOCIETA], con la quale ultima società aveva concluso, sin dal 1° aprile 2009, un mandato di brokeraggio e consulenza assicurativa – a seguito del furto, subito il 17 aprile 2010, di un rimorchio contenente medicinali che esso [OSCURATO:PERSONA] si era obbligato a trasportare per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti contestando la fondatezza della domanda attorea. [OSCURATO:PERSONA] dedusse che “nella polizza assicurativa vettoriale il trasporto di medicinali era stato espressamente escluso (art. 15 lett. C)”; la [OSCURATO:SOCIETA] affermò “di aver ottenuto - prima del furto - l'estensione della polizza anche per questo tipo di trasporto, come dimostrato dallo scambio di e-mail in tal senso intercorso fra essa [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dal contenuto della e-mail in data 17.11.2009 del sig. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ad essa [OSCURATO:SOCIETA]”. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne, altresì, di chiamare in causa a fini di manleva il proprio assicuratore, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che nel costituirsi in giudizio si oppose alle domande dell’assicurata. 1.1. –L’adito Tribunale di Milano, con sentenza del settembre 2018, rigettò la domanda di indennizzo proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (con conseguente assorbimento dell’esame della domanda di manleva da quest’ultima società avanzata contro la [OSCURATO:PERSONA]), ritenendo che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] aveva “tempestivamente procurato l'estensione della garanzia assicurativa, con conseguente copertura di un nuovo rischio”, in precedenza escluso. Il giudice di primo grado accolse, quindi, la domanda attorea nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che condannò al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 94.400,00, per avere la compagnia assicurativa “accettato l'estensione della polizza anche al trasporto di medicinali come accertato attraverso lo scambio di e-mail prodotto in atti ed essendo quindi relativo rischio stato coperto”. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale condannò, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] a pagarle al [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo a rifonderle alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. 2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia [OSCURATO:PERSONA], in via principale (al fine di sentir condannare anche la [OSCURATO:SOCIETA], quale corresponsabile, “a pagare la differenza fra il danno da esso [OSCURATO:PERSONA] effettivamente subito e quanto pagatogli da [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'appellata la sentenza”, lamentando altresì la “erronea regolamentazione delle spese processuali”), sia la [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale (per essere sollevata da ogni responsabilità, in assenza di stipula dell’estensione della polizza assicurativa al trasporto dei medicinali, «dato che il contratto doveva essere provato per iscritto e che le mail prodotte in atti non integravano una prova scritta, in quanto non potevano considerarsi “sottoscritte”»). 2.1. - L a Corte di appello di Milano, n el contraddittorio anche con la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , con sentenza resa pubblica il 4 gennaio 2021: accoglieva l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] con conseguente rigetto delle domande del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del proprio assicuratore e condanna dell’attore a restituire ad esso quanto ricevuto in forza della sentenza appellata, oltre accessori; accoglieva parzialmente l’appello principale del [OSCURATO:PERSONA] con conseguente condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in suo favore della somma di euro 11.800,00, oltre accessori; dichiarava inammissibile la domanda di manleva della [OSCURATO:SOCIETA] contro la [OSCURATO:PERSONA]; compensava le spese del doppio grado tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e condannava la [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado, con compensazione delle stesse tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (per quanto ancora rileva in questa sede), osservava: a) il gravame incidentale della [OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi fondato in quanto, dovendo il contratto di assicurazione essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 1888 c.c., nella specie « l ’ estensione della polizza (modificativa di un’espressa previsione contrattuale, e cioè l’art. 15 lett. C che escludeva il trasporto dei medicinali) non è stato oggetto di un documento scritto per così dire “tradizionale”, cioè un’appendice contrattuale firmata dal contraente (o suo mandatario) e dalla società assicurativa, bensì di uno scambio di e- mail fra il broker [OSCURATO:SOCIETA] e certo sign. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»; b) si era trattato di uno scambio “di semplici, ordinarie e-mail” e non già di scambio a mezzo di posta elettronica certificata; c ) la mail ordinaria “ha il valore di una fotocopia, rectius di una riproduzione meccanica, e fa piena prova, ex art. 2712 c.c., solo se non contestata”; d) “in caso di contratto da provarsi per iscritto lo scambio di mail non potrebbe quindi ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedire le mail siano stati davvero i titolari dell’account e non un’altra persona”; e) nel caso di specie, «la riferibilità delle e-mail (da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]) è stata tratta dal Tribunale solo dall’indirizzo e- mail cioè di provenienza che però … non consente di stabilire in modo sufficientemente tranquillante che a spedirle se sia stato davvero il titolare del relativo account e non un’altra persona: tale conclusione è rafforzata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente contestato “la mancanza” delle “sottoscrizioni”, necessarie ai fini probatori ex art. 1888 c.c.»; f ) non po teva quindi ritenersi “che l’asserita estensione assicurativa sia stata provata per iscritto”, per cui “[OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a indennizzare [OSCURATO:PERSONA] per le conseguenze di un furto che nell’unica polizza regolarmente firmata dalle parti era stato espressamente escluso” e tanto “esime(va) … dall’esame delle altre censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] all’appellata sentenza”; g) era, invece, da accogliere, nei limiti della richiesta formulata in sede di appello, la domanda del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per non essersi il broker avveduto che nella polizza assicurativa originaria era escluso il rischio al trasporto medicinali, quale attività prevalente del vettore nota allo stesso broker, il quale, “per le ragioni sopra esposte”, non aveva “successivamente procurato al [OSCURATO:PERSONA] una valida estensione assicurativa”. 3. –Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] PLC- rappresentanza Generale per l’Italia, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2712 e 1888 c.c. e all’art. 112 c.p.c., con “vizio di extrapetizione, nel capo e punto della sentenza in cui si nega valore di piena prova scritta alla e- mail inviata dal funzionario di [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], erroneamente considerata inidonea alla modifica e quindi all’estensione della polizza assicurativa”. La Corte territoriale avrebbe operato, in violazione delle “prove legali”, un “disconoscimento d’ufficio” della comunicazione a mezzo e-mail proveniente dal funzionario di [OSCURATO:PERSONA], escludendo che fosse “idonea a fungere da piena prova ai sensi degli artt. 2712 e 1888 c.c.”, pur in assenza di contestazione d’eccezione sul punto da parte di [OSCURATO:PERSONA], la quale “non ha mai messo in dubbio la provenienza di detta comunicazione dal proprio organo titolare dell’account”, deducendo unicamente la “sua inidoneità modificare il contratto in essere”, ossia “la non vincolatività … del solo contenuto del messaggio”, là dove, peraltro, anche in ipotesi di disconoscimento delle e-mail, il giudice di appello avrebbe potuto, in base al principio di apparenza del diritto e di affidamento incolpevole, riconoscere validità alle stesse. 2. – Con il secondo me zzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., anche in relazione degli artt. 2702 e 1888 c.c., nonché “omessa pronuncia sui motivi che avrebbero potuto portare ad affermare il riconoscimento dell’efficacia di prova scritta e quindi di idoneità alla modifica estensiva della polizza assicurativa della e- mail inviata dal funzionario di [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza del principio della libera valutazione del giudice circa la sussistenza dei requisiti, anche in quanto scrittura non disconosciuta da [OSCURATO:PERSONA]”. 3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., “in quanto è stata omessa la pronuncia che nulla è dovuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a titolo di spese di primo grado, con condanna delle stesse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione di quanto eventualmente il sig. [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere nel frattempo stato costretto a sborsare in favore di costoro”. 4. – Preliminarmente ad ogni altra delibazione, devesi rilevare che i primi due motivi di ricorso, articolati in più profili di censura, pongono comunque la questione di diritto concernente l’idoneità della e-mail a fungere da “prova scritta” ai sensi dell’art.1888 c.c. Trattasi di questione che, nella sua specificità, non consta esser stata in precedenza esaminata da questa Corte e che, dunque, rende opportuno che il relativo compiuto esame avvenga all’esito di udienza pubblica, che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto. P.Q.M. rinvia la caus
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