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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 agosto 2025

Cassazione n. 05151/2026

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o la seguente sul conflitto di competenza sollevato dal: Tribunale di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione, con ordinanza del 08/08/2025 nei confronti del Tribunale di Pesaro nel procedimento pendente a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria rassegnata, all’esito di trattazione scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pesaro e Urbino, misure di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Presidente del Tribunale di Pesaro, con provvedimento del 31 luglio 2025, sulla proposta del Questore di Pesaro e Urbino di applicazione – in relazione all’avviso orale destinato, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a [OSCURATO:PERSONA] – dei divieti di cui al comma 6-bis della disposizione, ha dichiarato l’incompetenza funzionale e territoriale per essere competente il Tribunale di Ancona, Sezione [OSCURATO:PERSONA] di prevenzione, in composizione monocratica, disponendo la trasmissione degli atti a quell’Ufficio.

Alla base di tale declaratoria è stato osservato che: quella che viene richiesta è una nuova misura di prevenzione, introdotta dall’art. 5 d.l. 15 settembre 2023, n. 123; questa disciplina ha determinato l’effetto che la competenza per l’applicazione delle misure di prevenzione, ivi incluso l’avviso orale, è da ritenersi individuata dall’art. 5, commi 1 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011; a conferma di ciò, la relazione illustrativa inerente alla legge di conversione del d.l. n. 123 del 2023 ha indicato l’autorità competente a decidere sull’avviso orale emesso dal questore il tribunale in composizione monocratica per le misure di prevenzione; e tale tribunale non può non essere individuato nel tribunale del capoluogo del distretto, per ragioni sistematiche e di uniforme disciplina, da ritenersi competente a decidere in merito all’opposizione avverso l’avviso orale, ai sensi dell’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Ricevuti gli atti, il Tribunale di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] di prevenzione, ha emesso in data 8 agosto 2025 ordinanza con cui ha declinato la propria competenza e ha sollevato il conflitto negativo di competenza.

Il Tribunale di Ancona ha evidenziato che: gli artt. da 1 a 3 del codice antimafia danno vita a un sottosistema delle misure di prevenzione di natura personale (foglio di via obbligatorio e avviso orale), la cui emissione è di competenza del questore, senza eccezione con riferimento al caso di cui all’art. 3, comma 6-bis, d.lgs. n. 159 del 2011; al contrario, l’art. 5, comma 1, d.lgs. cit. stabilisce l’ambito devoluto al tribunale distrettuale della prevenzione limitandolo, quanto alle misure personali, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e all’obbligo di soggiorno; invece, l’art. 3, comma 1, prevede la competenza del questore nell'emissione dell'avviso orale, mentre, nell’ipotesi dell’avviso orale con le prescrizioni di cui al comma 4, viene stabilita la facoltà del proposto di opporre il provvedimento innanzi al tribunale in composizione monocratica e, in caso di destinatario minore di età, innanzi al tribunale per i minorenni; in questo ambito va inscritta la proposta, di cui al comma 6-bis, che il questore formula innanzi a quegli stessi organi giurisdizionali per l’applicazione del divieto di utilizzare determinati strumenti telematici; anche quest'ultima disciplina rientra, in ogni caso, nel suddetto settore, diverso rispetto a quello delle altre misure prevenzione personale di cui agli articoli 4 e ss. del codice antimafia; anche l'applicazione del principio generale di cui all'art. 15 cod. pen. conferma la specialità della disciplina relativa alle misure adottate dal questore o dallo stesso richieste, come conferma l’elaborazione giurisprudenziale maturata prima delle ultime modifiche del 2023 e del 2025; del resto, sarebbero irrazionali la suddivisione delle competenze in materia di avviso orale e la costituzione di un giudizio con rito monocratico all'interno delle competenze del tribunale distrettuale della prevenzione., ontologicamente collegiale.

3. Il Presidente del Tribunale di Pesaro, con atto in data 8-9 agosto 2025, ha rassegnato osservazioni sulla questione controversa deducendo che: l’interpretazione prospettata con il suo primo provvedimento, declinatorio della competenza, rinviene supporto nell’interpretazione della disciplina modificativa introdotta nel 2025 in materia di sicurezza pubblica, per come espressa anche dagli studi del Massimario della Corte di cassazione, in cui il riferimento al tribunale operato nel comma 6-bis dell’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 è inteso al tribunale della prevenzione in composizione monocratica; in tal senso rileva la natura di misure di prevenzione, rafforzative dell’avviso orale, rivestita dalle prescrizioni di cui al citato comma 6-bis; a fronte della sottolineata innovazione normativa non può reputarsi determinante il riferimento all’elaborazione giurisprudenziale maturata con riguardo al quadro normativo previgente.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di competenza del Tribunale di Pesaro, in quanto: persiste l’autonomia del sottosistema costituito dalle misure di prevenzione di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 159 del 2011, rispetto a cui l’intervento dell’autorità giurisdizionale si dispiega in funzione di controllo della sussistenza dei presupposti applicativi delle corrispondenti inibizioni; in tal senso converge il rilievo della composizione dell’organo giurisdizionale, il tribunale monocratico, deputato a valutare la proposta del questore, posto che il tribunale della prevenzione è costituito in composizione collegiale; pertanto, l’attività degli organi giurisdizionali indicati dal comma 6- bis dell’art. 3 d.lgs. cit., esplica una competenza con carattere di specialità rispetto alla disciplina generale delle misure di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Innanzi tutto, deve essere ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di provvedere sulla proposta in data 24 luglio 2025 del Questore di Pesaro e Urbino di emissione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici nonché il divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittenti, ai sensi dell’art. 3, comma 6-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 – non è superabile senza l’intervento risolutore del conflitto, intervento che, stante l’inserzione del rapporto nel procedimento di prevenzione, va effettuato ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.

L’oggetto del provvedimento giurisdizionale che entrambi i giudici in conflitto ritengono essere estraneo alla loro sfera di competenza afferisce alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale e, specificamente, all’adozione dei divieti disciplinati dall’art. 3, comma 6- bis, d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione a mente della quale, nei casi di cui ai commi 1 e 3- bis della stessa norma (ossia quando sussistano le condizioni di pericolosità, rispettivamente, del maggiorenne o del minore infraquattordicenne), se il soggetto al quale è notificato l’avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o al tribunale per i minorenni, nei casi di cui al comma 3-bis, l’applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale, con la specificazione che alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

2. Lo snodo normativo in relazione a cui è emerso il contrasto interpretativo che ha registrato le contrapposte soluzioni prospettate dei giudici in conflitto è stato oggetto di progressive modificazioni che è opportuno richiamare.

L’avviso orale appartiene al novero delle misure di prevenzione personali applicate dal questore, come disciplinate capo I del Titolo I del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, e rinviene nell’art. 3 d.lgs. cit. la sua disciplina.

Indiscussa la sua emissione da parte del questore nella cui provincia la persona dimora quando sussistano le condizioni di pericolosità individuate dall’art. 1 dello stesso d.lgs., con la conseguente adozione da parte della suddetta autorità amministrativa dell’avviso orale al proposto, il quale è reso adotto che nei suoi confronti esistono indizi a suo carico, con l’indicazione dei motivi che giustificano tale affermazione, seguito dall’invito a serbare una condotta conforme alla legge e dalla redazione del corrispondente processo verbale al solo scopo di conferire data certa all’emissione della misura, è da osservare che – in base al comma 4 dell’art 3, nel testo originario della norma – il questore poteva imporre alle persone definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

Il questore aveva il potere di imporre il divieto di cui al comma 4 anche ai soggetti sottoposti alla misura di prevenzione (di competenza dell’autorità giudiziaria) della sorveglianza speciale quando la persona fosse risultata attinta da condanna definitiva per delitti non colposi (comma 5).

Mette conto segnalare sinteticamente che l’elaborazione ermeneutica – raffrontando l’avviso orale nella sua struttura essenziale dettata dai primi commi dell’art. 3 e quello connotato dalle prescrizioni di cui al comma 4 – ha distinto fra la misura dell’avviso orale semplice e la misura articolata con il, molto più pregnante, divieto di possedere la serie di apparati suindicata, per la cui adozione dovevano e devono ricorrere i presupposti dell’avviso orale semplice (o della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale) e della condanna definitiva per delitti non colposi.

2.1. L’originario quadro normativo è stato inciso dalla decisione della Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 2 del 2023) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui ha incluso i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha evidenziato che la tutela della libertà e la segretezza della corrispondenza estende la garanzia a ogni forma di comunicazione, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata: la disciplina del mezzo finisce per penetrare all’interno del nucleo essenziale del diritto e, così, determina evidenti ricadute restrittive sulla libertà tutelata dalla Costituzione, specie nella materia delle misure di prevenzione, di particolare delicatezza, essendo finalizzata a consentire forme di controllo, per il futuro, sulla pericolosità sociale di un determinato soggetto, ma non deputate alla punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato.

Alla base dell’intervento della Corte costituzionale è stato, dunque, posto il concetto che la qualificazione della libertà di comunicazione come inviolabile implica che il suo contenuto essenziale non possa patire restrizioni, se non in ragione della necessità di soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo sia strettamente necessario alla tutela di quell’interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria: sicché, in presenza di misure di prevenzione tali da comportare restrizioni rispetto a diritti fondamentali assistiti da riserva di giurisdizione, l’intervento dell'autorità giudiziaria è sostanziale, non puramente formale, in quanto il vaglio del giudice è associato alla garanzia del contraddittorio, con la possibilità di contestazione dei presupposti applicativi della misura e/o della sua eccessività e sproporzione.

Pertanto, la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione limitative della libertà e della segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, costituzionalmente protette, esige l’osservanza del principio di legalità e il presidio della garanzia giurisdizionale, requisiti essenziali e fra loro connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro rendendolo inane.

Nel diritto vivente (Sez.

F, n. 38514 del 01/09/2009, Finizio, Rv. 245301 - 01), si era in precedenza ritenuto, già a norma dell'art. 4, quarto comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a, legge 26 marzo 2001, n. 128), che il telefono cellulare rientrasse nella nozione di «apparato di comunicazione radiotrasmittente», il cui possesso o utilizzo poteva essere inibito dal questore alle persone condannate con sentenza definitiva per delitti non colposi (v.

Sez. 1, n. 28796 del 03/12/2013, dep. 2014, Rotunno, Rv. 261409 - 01, anche per la precisazione che il divieto del questore di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente potesse essere disapplicato dal giudice penale qualora fosse privo di specifica motivazione e non indicasse le ragioni giustificative di tale prescrizione).

Posto ciò, la Corte costituzionale, nella richiamata prospettiva, ha constatato che il divieto di possesso e uso di un telefono cellulare, considerata l’universale diffusione di questo strumento in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale, cagiona un limite alla libertà di comunicare e, quindi, dello spazio vitale che circonda la persona: ciò ha determinato il rilievo del contrasto con l’art. 15 Cost. della parte dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 che ha incluso i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può direttamente vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo, giacché la norma, in quella versione, ha previsto l’adozione del corrispondente divieto – non con atto motivato dell’autorità giudiziaria, bensì – con provvedimento del questore, autorità amministrativa, titolare, così, di un potere autonomo e discrezionale, senza previsione dell’intervento, nemmeno successivo, dell’autorità giudiziaria, vulnus non sanato, né sanabile con l’eventuale previsione di un riesame del giudice, su iniziativa dell'interessato, in quanto la riserva di giurisdizione risulta rispettata quando la titolarità del potere di decidere definitivamente la misura stessa si radica in capo al giudice.

2.2. Dopo la sentenza della Corte costituzionale, è intervenuto il d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, con cui si è data attuazione alle indicazioni della citata pronuncia.

In particolare, nel quadro di una più ampia rivisitazione dell’istituto, che ha disciplinato (con l‘introduzione del comma 3-bis) l’adozione dell’avviso orale anche nei confronti di persone minorenni ultraquattordicenni, l’art. 5, comma 1, lett. a), n. 3, d.l. cit. ha inserito nell’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 il comma 6-bis, a mente del quale, nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l’avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.

Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

Siccome nel decreto legge l’autorità giudiziaria competente è stata individuata soltanto nel tribunale in composizione monocratica, in sede di conversione, per tener conto anche degli effetti dell’avviso orale nei confronti di minori ultraquattordicenni, la disposizione è stata modificata con l’attribuzione della competenza all’adozione del divieto al tribunale per i minorenni, tuttavia sostituendo, e non aggiungendo, questa autorità giudiziaria alla prima: testo – così come convertito – suscettibile di indurre a ritenere il provvedimento di cui all’art. 3, comma 6-bis, cit. applicabile ai soli minori ultraquattordicenni, in contrasto con la ratio legis e anche col fatto che lo stesso comma 6-bis richiama i casi di cui ai commi 1 e 3-bis (ossia, rispettivamente, l’avviso orale destinato a maggiorenni e l’avviso orale destinato a minorenni).

Per tale ragione l’art. 4 d.l. 11 aprile 2025, convertito con modificazioni della legge 9 giugno 2025, n. 80, ha interpolato l’art. 3, comma 6-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, inserendo, dopo le parole «il questore può proporre», la locuzione «al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o» e, dopo le parole «al tribunale per i minorenni,», la locuzione «nei casi di cui al comma 3-bis».

Trasparente è la finalità di superare eventuali dubbi interpretativi circa l’autorità deputata a valutare la proposta del questore e di restituire coerenza al sistema, precisando espressamente che la competenza a decidere sulla proposta del questore di applicare il divieto dell’uso dei telefoni cellulari e delle altre forme di comunicazione sensibile elencate nel comma 6-bis è del tribunale in composizione monocratica, se la misura riguarda un soggetto maggiorenne, e del tribunale per i minorenni, se la misura riguarda un minore ultraquattordicenne.

3. All’esito della vicenda normativa sommariamente richiamata, l’attuale assetto dell’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 disciplina l’avviso orale come misura di prevenzione personale adottata ordinariamente dal questore, sia nei casi di avviso orale semplice (commi 1 e 2), suscettibile di revoca, a richiesta dell’avvisato (nei sensi di cui al comma 3), adottabile anche nei riguardi di minore ultraquattordicenne (comma 3-bis), sia nei casi di avviso orale articolato con divieto di impiego di apparati di comunicazioni non incidenti sulle garanzie protette dall’art. 15 Cost. destinati a soggetti definitivamente condannati per delitto non colposo (comma 4), applicabile anche ai soggetti avvinti dalla misura di prevenzione personale definitivamente condannati per delitto non colposo.

L’adozione dei divieti suindicati (da ritenersi comunque ammessa nei limiti sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023) contempla la possibilità di proporre opposizione, per il destinatario maggiorenne, innanzi al tribunale in composizione monocratica e, per il destinatario minore ultraquattordicenne, innanzi al tribunale per i minorenni (comma 6).

In questo quadro, poi, è prevista l’ulteriore articolazione procedimentale stabilita con il comma 6-bis, disciplinante i divieti riguardanti il possesso e l’uso del telefono cellulare nonché l’utilizzazione degli ulteriori mezzi di comunicazione già richiamati in precedenza, quando tali divieti afferiscano a soggetto destinatario della notificazione dell’avviso orale che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti.

3.1. È in tale ambito che il questore esplica la funzione di organo proponente tale divieto e all’autorità giudiziaria, individuata – in esatta corrispondenza con quanto già stabilito dal comma 6 – nel tribunale in composizione monocratica, nel caso di soggetto maggiorenne, e nel tribunale per i minorenni, nel caso di soggetto minore infraquattordicenne, è demandata la decisione, ricorribile per cassazione senza effetto sospensivo (comma 6-quater), di adottare il divieto, all’esito dell’instaurazione del contraddittorio con il proposto (che ha facoltà di presentare memorie o deduzioni, personalmente o a mezzo di difensore) e con il pubblico ministero (che deve essere sentito); divieto che, se è disposto, può esserlo per una durata non superiore al biennio e deve esserlo con l’individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario (comma 6-ter), mentre, se è negato, non pregiudica l’emissione dell’avviso orale già adottata dal questore.

L’impianto dell’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 rende chiaro, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], che, pur dopo le modificazioni progressivamente introdotte dal legislatore a seguito della sentenza n. 2 del 2023 della Corte costituzionale, l’avviso orale resta una misura di prevenzione che compete al questore di adottare, con la specificazione che, per il suo ambito più sensibile, quello disciplinato dai commi 6-bis e seguenti, al questore, che resta titolare del potere di adottare l’avviso orale nei confronti del proposto, è riservato – quanto alla sola emissione nei confronti di determinati soggetti dei divieti invasivi della sfera libertà di comunicazione, costituzionalmente protetta, dei medesimi – l’impulso, con la formulazione della proposta, mentre all’autorità giudiziaria è demandata la decisione, regolata dai succitati, specifici limiti e parametri valutativi, suscettibile di impugnazione in sede di legittimità.

L’intervento dell’autorità giudiziaria – che si identifica perfettamente con quella indicata dal comma 6 per l’opposizione all’avviso orale con divieti adottato dal questore – si profila previsto e disciplinato in funzione di garanzia della posizione soggettiva del destinatario dell’avviso orale, affinché sia verificato, in sede giurisdizionale e nel rispetto del contraddittorio, che la libertà di comunicare del proposto non venga compressa in modo improprio e al di fuori dei casi previsti dalla legge.

In definitiva, il susseguirsi delle modifiche normative non ha scalfito la ripartizione fra misure di prevenzione di natura personale di competenza del questore (artt. 2 e 3 d.lgs. n. 159 del 2011) e misure di prevenzione di natura personale (oltre che misure di natura patrimoniale) di competenza dell’autorità giudiziaria (artt. 4 e ss. d.lgs. cit.), individuata nel tribunale della prevenzione, costituito su base distrettuale (art. 5, salvo che per i tribunali di Trapani e [OSCURATO:PERSONA], ove la persona dimori nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta).

Di conseguenza, l’individuazione, in virtù delle modificazioni normative del 2023 e del 2025, del tribunale monocratico (per i soggetti maggiorenni) e del tribunale per i minorenni (per i soggetti minori infraquattordicenni) quali organi deputati alla delibazione della proposta del questore, sempre titolare del potere di emissione dell’avviso orale, di applicare il pregnante divieto configurato al comma 6-bis non ha collocato, nemmeno per l’adozione del divieto nei confronti di soggetti maggiorenni, questa parte della misura al fuori del sistema regolato dall’art. 3 d.lgs. cit. per riposizionarla nell’ambito di quelle – geneticamente e funzionalmente applicate dall’autorità giudiziaria, previste dagli artt. 5 e 6 – alla cui adozione è funzionalizzata, in modo espresso e preciso anche dal punto di vista testuale (art. 5, comma 1), la competenza del tribunale distrettuale.

La definizione del tribunale monocratico, competente (per i soggetti maggiorenni) – al pari del tribunale per i minorenni (per i soggetti minori infraquattordicenni) – tanto a giudicare sull’opposizione, ex comma 6, quanto a decidere sulla proposta del questore, ex comma 6- bis, quale tribunale della prevenzione, se può avere un certo qual effetto descrittivo, nel senso che segnala la specialità della disciplina della funzione di verifica e di garanzia che tale organo giudiziario è chiamato a svolgere nell’ambito della misura di prevenzione personale dell’avviso orale, di competenza del questore, non determina, però, alcuna contaminazione di tale funzione con quella del tribunale del capoluogo del distretto, competente invece in materia di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, applicate dall’autorità giudiziaria.

3.2. Resta, quindi, operante il principio espresso in sede di legittimità, già con riferimento alla disciplina previgente al d.lgs. n. 159 del 2011, lì dove si è affermato che, in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, la disposizione di cui all’art. 4, quarto comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (come modificata dall'art. 15, primo comma, lett. a, legge 26 marzo 2001, n. 128) per la quale il divieto del questore, di cui al medesimo comma, è opponibile davanti al giudice monocratico, va interpretata nel senso che la competenza a provvedere sull’opposizione spetta al giudice della sezione incaricata della trattazione delle misure di prevenzione, assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica, con la specificazione, in motivazione, che la locuzione «giudice monocratico» all'interno del sistema processuale ha valore assolutamente univoco, con significato semantico che non può certo implicarne il riferimento alla sezione del tribunale deputata alla trattazione delle misure di prevenzione, considerato anche che l'art. 48, secondo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e succ. modd., stabilisce che in tale materia il tribunale pronuncia esclusivamente in composizione collegiale; sicché, sull'opposizione deve provvedere il giudice che, secondo la previsione delle tabelle, risulta assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica (Sez. 1, n. 8967 del 24/01/2008,Confl. comp. in proc.

Liso, Rv. 239177 - 01).

Tale orientamento è stato coerentemente sviluppato allorquando si è ribadito che la connotazione di specialità appare evidente in riferimento all’espressa evocazione, nel corpo della disposizione, della particolare composizione dell'organo giurisdizionale, il tribunale in composizione monocratica, locuzione che esclude la volontà del legislatore di attribuire la cognizione di tale procedimento al Tribunale della prevenzione, ontologicamente collegiale, di cui all’art. 5 d.lgs. n. 159 del 2011: si tratta, pertanto, di una scelta legislativa di attribuzione della competenza a un particolare organo giurisdizionale territoriale, in ragione del luogo di emissione del provvedimento opposto, con carattere di specialità rispetto alla disciplina generale delle misure di prevenzione (Sez. 1, n. 13594 del 04/12/2020, dep. 2021, Confl. comp. in proc.

Marcianò, non mass.).

Significativa è anche la precisazione offerta da un’altra decisione di legittimità, che si inserisce nell’alveo dell’interpretazione qui condivisa (Sez. 1, n. 38841 del 20/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), nella parte in cui – analizzando lo strumento dell’opposizione innanzi al tribunale in composizione monocratica garantita al destinatario dell’avviso orale rafforzato dai divieti di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, nel testo allora vigente – ha sottolineato che si tratta di un provvedimento che incide immediatamente e in modo gravoso sulle libertà riconosciute dalla Carta costituzionale, a differenza del semplice avviso orale, che contiene unicamente l'avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilino elementi di fatto che ne facciano ritenere l'appartenenza a una delle categorie previste dall’art. 1 d.lgs. cit., e sostanzialmente, determina il solo effetto di consentire la proposta all'autorità giudiziaria, entro tre anni, di applicazione della misura di prevenzione, essendo assodato che già la decisione resa dal tribunale sull’opposizione è ricorribile per cassazione (Sez. 1, n. 13765 del 25/02/2020, Silvano, Rv. 278820 - 01).

3.3. Costituisce, dunque, logico sviluppo delle riflessioni svolte l’approdo secondo cui le modalità di intervento dell’autorità giudiziaria nel dispiegamento delle misure susseguenti all’adozione della misura di prevenzione personale dell’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011, quando sia chiamata sindacare, rispettivamente, in sede di opposizione avverso il provvedimento del questore (comma 6) e in sede di decisione sulla proposta del questore (comma 6-bis), sono tali da non determinare l’adozione di un’autonoma e distinta misura di prevenzione personale da parte della stessa autorità giudiziaria, per cui non si verifica – come, invece, prospetta l’inquadramento tratteggiato dal Tribunale di Pesaro – l’attrazione della relativa disciplina, inclusa quella relativa alla competenza, nell’alveo delle misure regolate dagli artt. 4 e ss. d.lgs. cit.

Pertanto, tenuto anche conto della chiara individuazione degli organi giudiziari deputati a vagliare i divieti in tema di avviso orale, ossia il tribunale in composizione monocratica e il tribunale per i minorenni, non può dirsi intervenuta nessuna innovazione al disposto dell’art. 48, secondo comma, r.d. n. 12 del 1941: «Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale».

La coerente conseguenza è che il tribunale in composizione monocratica, destinato a provvedere tanto sull’opposizione del proposto, ai s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul conflitto di competenza sollevato dal: Tribunale di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione, con ordinanza del 08/08/2025 nei confronti del Tribunale di Pesaro nel procedimento pendente a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria rassegnata, all’esito di trattazione scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pesaro e Urbino, misure di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di Pesaro, con provvedimento del 31 luglio 2025, sulla proposta del Questore di Pesaro e Urbino di applicazione – in relazione all’avviso orale destinato, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a [OSCURATO:PERSONA] – dei divieti di cui al comma 6-bis della disposizione, ha dichiarato l’incompetenza funzionale e territoriale per essere competente il Tribunale di Ancona, Sezione [OSCURATO:PERSONA] di prevenzione, in composizione monocratica, disponendo la trasmissione degli atti a quell’Ufficio. Alla base di tale declaratoria è stato osservato che: quella che viene richiesta è una nuova misura di prevenzione, introdotta dall’art. 5 d.l. 15 settembre 2023, n. 123; questa disciplina ha determinato l’effetto che la competenza per l’applicazione delle misure di prevenzione, ivi incluso l’avviso orale, è da ritenersi individuata dall’art. 5, commi 1 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011; a conferma di ciò, la relazione illustrativa inerente alla legge di conversione del d.l. n. 123 del 2023 ha indicato l’autorità competente a decidere sull’avviso orale emesso dal questore il tribunale in composizione monocratica per le misure di prevenzione; e tale tribunale non può non essere individuato nel tribunale del capoluogo del distretto, per ragioni sistematiche e di uniforme disciplina, da ritenersi competente a decidere in merito all’opposizione avverso l’avviso orale, ai sensi dell’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Ricevuti gli atti, il Tribunale di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] di prevenzione, ha emesso in data 8 agosto 2025 ordinanza con cui ha declinato la propria competenza e ha sollevato il conflitto negativo di competenza. Il Tribunale di Ancona ha evidenziato che: gli artt. da 1 a 3 del codice antimafia danno vita a un sottosistema delle misure di prevenzione di natura personale (foglio di via obbligatorio e avviso orale), la cui emissione è di competenza del questore, senza eccezione con riferimento al caso di cui all’art. 3, comma 6-bis, d.lgs. n. 159 del 2011; al contrario, l’art. 5, comma 1, d.lgs. cit. stabilisce l’ambito devoluto al tribunale distrettuale della prevenzione limitandolo, quanto alle misure personali, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e all’obbligo di soggiorno; invece, l’art. 3, comma 1, prevede la competenza del questore nell'emissione dell'avviso orale, mentre, nell’ipotesi dell’avviso orale con le prescrizioni di cui al comma 4, viene stabilita la facoltà del proposto di opporre il provvedimento innanzi al tribunale in composizione monocratica e, in caso di destinatario minore di età, innanzi al tribunale per i minorenni; in questo ambito va inscritta la proposta, di cui al comma 6-bis, che il questore formula innanzi a quegli stessi organi giurisdizionali per l’applicazione del divieto di utilizzare determinati strumenti telematici; anche quest'ultima disciplina rientra, in ogni caso, nel suddetto settore, diverso rispetto a quello delle altre misure prevenzione personale di cui agli articoli 4 e ss. del codice antimafia; anche l'applicazione del principio generale di cui all'art. 15 cod. pen. conferma la specialità della disciplina relativa alle misure adottate dal questore o dallo stesso richieste, come conferma l’elaborazione giurisprudenziale maturata prima delle ultime modifiche del 2023 e del 2025; del resto, sarebbero irrazionali la suddivisione delle competenze in materia di avviso orale e la costituzione di un giudizio con rito monocratico all'interno delle competenze del tribunale distrettuale della prevenzione., ontologicamente collegiale. 3. Il Presidente del Tribunale di Pesaro, con atto in data 8-9 agosto 2025, ha rassegnato osservazioni sulla questione controversa deducendo che: l’interpretazione prospettata con il suo primo provvedimento, declinatorio della competenza, rinviene supporto nell’interpretazione della disciplina modificativa introdotta nel 2025 in materia di sicurezza pubblica, per come espressa anche dagli studi del Massimario della Corte di cassazione, in cui il riferimento al tribunale operato nel comma 6-bis dell’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 è inteso al tribunale della prevenzione in composizione monocratica; in tal senso rileva la natura di misure di prevenzione, rafforzative dell’avviso orale, rivestita dalle prescrizioni di cui al citato comma 6-bis; a fronte della sottolineata innovazione normativa non può reputarsi determinante il riferimento all’elaborazione giurisprudenziale maturata con riguardo al quadro normativo previgente. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di competenza del Tribunale di Pesaro, in quanto: persiste l’autonomia del sottosistema costituito dalle misure di prevenzione di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 159 del 2011, rispetto a cui l’intervento dell’autorità giurisdizionale si dispiega in funzione di controllo della sussistenza dei presupposti applicativi delle corrispondenti inibizioni; in tal senso converge il rilievo della composizione dell’organo giurisdizionale, il tribunale monocratico, deputato a valutare la proposta del questore, posto che il tribunale della prevenzione è costituito in composizione collegiale; pertanto, l’attività degli organi giurisdizionali indicati dal comma 6- bis dell’art. 3 d.lgs. cit., esplica una competenza con carattere di specialità rispetto alla disciplina generale delle misure di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Innanzi tutto, deve essere ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di provvedere sulla proposta in data 24 luglio 2025 del Questore di Pesaro e Urbino di emissione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici nonché il divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittenti, ai sensi dell’art. 3, comma 6-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 – non è superabile senza l’intervento risolutore del conflitto, intervento che, stante l’inserzione del rapporto nel procedimento di prevenzione, va effettuato ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. L’oggetto del provvedimento giurisdizionale che entrambi i giudici in conflitto ritengono essere estraneo alla loro sfera di competenza afferisce alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale e, specificamente, all’adozione dei divieti disciplinati dall’art. 3, comma 6- bis, d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione a mente della quale, nei casi di cui ai commi 1 e 3- bis della stessa norma (ossia quando sussistano le condizioni di pericolosità, rispettivamente, del maggiorenne o del minore infraquattordicenne), se il soggetto al quale è notificato l’avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o al tribunale per i minorenni, nei casi di cui al comma 3-bis, l’applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale, con la specificazione che alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto. 2. Lo snodo normativo in relazione a cui è emerso il contrasto interpretativo che ha registrato le contrapposte soluzioni prospettate dei giudici in conflitto è stato oggetto di progressive modificazioni che è opportuno richiamare. L’avviso orale appartiene al novero delle misure di prevenzione personali applicate dal questore, come disciplinate capo I del Titolo I del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, e rinviene nell’art. 3 d.lgs. cit. la sua disciplina. Indiscussa la sua emissione da parte del questore nella cui provincia la persona dimora quando sussistano le condizioni di pericolosità individuate dall’art. 1 dello stesso d.lgs., con la conseguente adozione da parte della suddetta autorità amministrativa dell’avviso orale al proposto, il quale è reso adotto che nei suoi confronti esistono indizi a suo carico, con l’indicazione dei motivi che giustificano tale affermazione, seguito dall’invito a serbare una condotta conforme alla legge e dalla redazione del corrispondente processo verbale al solo scopo di conferire data certa all’emissione della misura, è da osservare che – in base al comma 4 dell’art 3, nel testo originario della norma – il questore poteva imporre alle persone definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il questore aveva il potere di imporre il divieto di cui al comma 4 anche ai soggetti sottoposti alla misura di prevenzione (di competenza dell’autorità giudiziaria) della sorveglianza speciale quando la persona fosse risultata attinta da condanna definitiva per delitti non colposi (comma 5). Mette conto segnalare sinteticamente che l’elaborazione ermeneutica – raffrontando l’avviso orale nella sua struttura essenziale dettata dai primi commi dell’art. 3 e quello connotato dalle prescrizioni di cui al comma 4 – ha distinto fra la misura dell’avviso orale semplice e la misura articolata con il, molto più pregnante, divieto di possedere la serie di apparati suindicata, per la cui adozione dovevano e devono ricorrere i presupposti dell’avviso orale semplice (o della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale) e della condanna definitiva per delitti non colposi. 2.1. L’originario quadro normativo è stato inciso dalla decisione della Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 2 del 2023) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui ha incluso i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha evidenziato che la tutela della libertà e la segretezza della corrispondenza estende la garanzia a ogni forma di comunicazione, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata: la disciplina del mezzo finisce per penetrare all’interno del nucleo essenziale del diritto e, così, determina evidenti ricadute restrittive sulla libertà tutelata dalla Costituzione, specie nella materia delle misure di prevenzione, di particolare delicatezza, essendo finalizzata a consentire forme di controllo, per il futuro, sulla pericolosità sociale di un determinato soggetto, ma non deputate alla punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato. Alla base dell’intervento della Corte costituzionale è stato, dunque, posto il concetto che la qualificazione della libertà di comunicazione come inviolabile implica che il suo contenuto essenziale non possa patire restrizioni, se non in ragione della necessità di soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo sia strettamente necessario alla tutela di quell’interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria: sicché, in presenza di misure di prevenzione tali da comportare restrizioni rispetto a diritti fondamentali assistiti da riserva di giurisdizione, l’intervento dell'autorità giudiziaria è sostanziale, non puramente formale, in quanto il vaglio del giudice è associato alla garanzia del contraddittorio, con la possibilità di contestazione dei presupposti applicativi della misura e/o della sua eccessività e sproporzione. Pertanto, la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione limitative della libertà e della segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, costituzionalmente protette, esige l’osservanza del principio di legalità e il presidio della garanzia giurisdizionale, requisiti essenziali e fra loro connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro rendendolo inane. Nel diritto vivente (Sez. F, n. 38514 del 01/09/2009, Finizio, Rv. 245301 - 01), si era in precedenza ritenuto, già a norma dell'art. 4, quarto comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a, legge 26 marzo 2001, n. 128), che il telefono cellulare rientrasse nella nozione di «apparato di comunicazione radiotrasmittente», il cui possesso o utilizzo poteva essere inibito dal questore alle persone condannate con sentenza definitiva per delitti non colposi (v. Sez. 1, n. 28796 del 03/12/2013, dep. 2014, Rotunno, Rv. 261409 - 01, anche per la precisazione che il divieto del questore di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente potesse essere disapplicato dal giudice penale qualora fosse privo di specifica motivazione e non indicasse le ragioni giustificative di tale prescrizione). Posto ciò, la Corte costituzionale, nella richiamata prospettiva, ha constatato che il divieto di possesso e uso di un telefono cellulare, considerata l’universale diffusione di questo strumento in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale, cagiona un limite alla libertà di comunicare e, quindi, dello spazio vitale che circonda la persona: ciò ha determinato il rilievo del contrasto con l’art. 15 Cost. della parte dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 che ha incluso i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può direttamente vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo, giacché la norma, in quella versione, ha previsto l’adozione del corrispondente divieto – non con atto motivato dell’autorità giudiziaria, bensì – con provvedimento del questore, autorità amministrativa, titolare, così, di un potere autonomo e discrezionale, senza previsione dell’intervento, nemmeno successivo, dell’autorità giudiziaria, vulnus non sanato, né sanabile con l’eventuale previsione di un riesame del giudice, su iniziativa dell'interessato, in quanto la riserva di giurisdizione risulta rispettata quando la titolarità del potere di decidere definitivamente la misura stessa si radica in capo al giudice. 2.2. Dopo la sentenza della Corte costituzionale, è intervenuto il d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, con cui si è data attuazione alle indicazioni della citata pronuncia. In particolare, nel quadro di una più ampia rivisitazione dell’istituto, che ha disciplinato (con l‘introduzione del comma 3-bis) l’adozione dell’avviso orale anche nei confronti di persone minorenni ultraquattordicenni, l’art. 5, comma 1, lett. a), n. 3, d.l. cit. ha inserito nell’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 il comma 6-bis, a mente del quale, nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l’avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto. Siccome nel decreto legge l’autorità giudiziaria competente è stata individuata soltanto nel tribunale in composizione monocratica, in sede di conversione, per tener conto anche degli effetti dell’avviso orale nei confronti di minori ultraquattordicenni, la disposizione è stata modificata con l’attribuzione della competenza all’adozione del divieto al tribunale per i minorenni, tuttavia sostituendo, e non aggiungendo, questa autorità giudiziaria alla prima: testo – così come convertito – suscettibile di indurre a ritenere il provvedimento di cui all’art. 3, comma 6-bis, cit. applicabile ai soli minori ultraquattordicenni, in contrasto con la ratio legis e anche col fatto che lo stesso comma 6-bis richiama i casi di cui ai commi 1 e 3-bis (ossia, rispettivamente, l’avviso orale destinato a maggiorenni e l’avviso orale destinato a minorenni). Per tale ragione l’art. 4 d.l. 11 aprile 2025, convertito con modificazioni della legge 9 giugno 2025, n. 80, ha interpolato l’art. 3, comma 6-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, inserendo, dopo le parole «il questore può proporre», la locuzione «al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o» e, dopo le parole «al tribunale per i minorenni,», la locuzione «nei casi di cui al comma 3-bis». Trasparente è la finalità di superare eventuali dubbi interpretativi circa l’autorità deputata a valutare la proposta del questore e di restituire coerenza al sistema, precisando espressamente che la competenza a decidere sulla proposta del questore di applicare il divieto dell’uso dei telefoni cellulari e delle altre forme di comunicazione sensibile elencate nel comma 6-bis è del tribunale in composizione monocratica, se la misura riguarda un soggetto maggiorenne, e del tribunale per i minorenni, se la misura riguarda un minore ultraquattordicenne. 3. All’esito della vicenda normativa sommariamente richiamata, l’attuale assetto dell’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 disciplina l’avviso orale come misura di prevenzione personale adottata ordinariamente dal questore, sia nei casi di avviso orale semplice (commi 1 e 2), suscettibile di revoca, a richiesta dell’avvisato (nei sensi di cui al comma 3), adottabile anche nei riguardi di minore ultraquattordicenne (comma 3-bis), sia nei casi di avviso orale articolato con divieto di impiego di apparati di comunicazioni non incidenti sulle garanzie protette dall’art. 15 Cost. destinati a soggetti definitivamente condannati per delitto non colposo (comma 4), applicabile anche ai soggetti avvinti dalla misura di prevenzione personale definitivamente condannati per delitto non colposo. L’adozione dei divieti suindicati (da ritenersi comunque ammessa nei limiti sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023) contempla la possibilità di proporre opposizione, per il destinatario maggiorenne, innanzi al tribunale in composizione monocratica e, per il destinatario minore ultraquattordicenne, innanzi al tribunale per i minorenni (comma 6). In questo quadro, poi, è prevista l’ulteriore articolazione procedimentale stabilita con il comma 6-bis, disciplinante i divieti riguardanti il possesso e l’uso del telefono cellulare nonché l’utilizzazione degli ulteriori mezzi di comunicazione già richiamati in precedenza, quando tali divieti afferiscano a soggetto destinatario della notificazione dell’avviso orale che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti. 3.1. È in tale ambito che il questore esplica la funzione di organo proponente tale divieto e all’autorità giudiziaria, individuata – in esatta corrispondenza con quanto già stabilito dal comma 6 – nel tribunale in composizione monocratica, nel caso di soggetto maggiorenne, e nel tribunale per i minorenni, nel caso di soggetto minore infraquattordicenne, è demandata la decisione, ricorribile per cassazione senza effetto sospensivo (comma 6-quater), di adottare il divieto, all’esito dell’instaurazione del contraddittorio con il proposto (che ha facoltà di presentare memorie o deduzioni, personalmente o a mezzo di difensore) e con il pubblico ministero (che deve essere sentito); divieto che, se è disposto, può esserlo per una durata non superiore al biennio e deve esserlo con l’individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario (comma 6-ter), mentre, se è negato, non pregiudica l’emissione dell’avviso orale già adottata dal questore. L’impianto dell’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 rende chiaro, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], che, pur dopo le modificazioni progressivamente introdotte dal legislatore a seguito della sentenza n. 2 del 2023 della Corte costituzionale, l’avviso orale resta una misura di prevenzione che compete al questore di adottare, con la specificazione che, per il suo ambito più sensibile, quello disciplinato dai commi 6-bis e seguenti, al questore, che resta titolare del potere di adottare l’avviso orale nei confronti del proposto, è riservato – quanto alla sola emissione nei confronti di determinati soggetti dei divieti invasivi della sfera libertà di comunicazione, costituzionalmente protetta, dei medesimi – l’impulso, con la formulazione della proposta, mentre all’autorità giudiziaria è demandata la decisione, regolata dai succitati, specifici limiti e parametri valutativi, suscettibile di impugnazione in sede di legittimità. L’intervento dell’autorità giudiziaria – che si identifica perfettamente con quella indicata dal comma 6 per l’opposizione all’avviso orale con divieti adottato dal questore – si profila previsto e disciplinato in funzione di garanzia della posizione soggettiva del destinatario dell’avviso orale, affinché sia verificato, in sede giurisdizionale e nel rispetto del contraddittorio, che la libertà di comunicare del proposto non venga compressa in modo improprio e al di fuori dei casi previsti dalla legge. In definitiva, il susseguirsi delle modifiche normative non ha scalfito la ripartizione fra misure di prevenzione di natura personale di competenza del questore (artt. 2 e 3 d.lgs. n. 159 del 2011) e misure di prevenzione di natura personale (oltre che misure di natura patrimoniale) di competenza dell’autorità giudiziaria (artt. 4 e ss. d.lgs. cit.), individuata nel tribunale della prevenzione, costituito su base distrettuale (art. 5, salvo che per i tribunali di Trapani e [OSCURATO:PERSONA], ove la persona dimori nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta). Di conseguenza, l’individuazione, in virtù delle modificazioni normative del 2023 e del 2025, del tribunale monocratico (per i soggetti maggiorenni) e del tribunale per i minorenni (per i soggetti minori infraquattordicenni) quali organi deputati alla delibazione della proposta del questore, sempre titolare del potere di emissione dell’avviso orale, di applicare il pregnante divieto configurato al comma 6-bis non ha collocato, nemmeno per l’adozione del divieto nei confronti di soggetti maggiorenni, questa parte della misura al fuori del sistema regolato dall’art. 3 d.lgs. cit. per riposizionarla nell’ambito di quelle – geneticamente e funzionalmente applicate dall’autorità giudiziaria, previste dagli artt. 5 e 6 – alla cui adozione è funzionalizzata, in modo espresso e preciso anche dal punto di vista testuale (art. 5, comma 1), la competenza del tribunale distrettuale. La definizione del tribunale monocratico, competente (per i soggetti maggiorenni) – al pari del tribunale per i minorenni (per i soggetti minori infraquattordicenni) – tanto a giudicare sull’opposizione, ex comma 6, quanto a decidere sulla proposta del questore, ex comma 6- bis, quale tribunale della prevenzione, se può avere un certo qual effetto descrittivo, nel senso che segnala la specialità della disciplina della funzione di verifica e di garanzia che tale organo giudiziario è chiamato a svolgere nell’ambito della misura di prevenzione personale dell’avviso orale, di competenza del questore, non determina, però, alcuna contaminazione di tale funzione con quella del tribunale del capoluogo del distretto, competente invece in materia di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, applicate dall’autorità giudiziaria. 3.2. Resta, quindi, operante il principio espresso in sede di legittimità, già con riferimento alla disciplina previgente al d.lgs. n. 159 del 2011, lì dove si è affermato che, in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, la disposizione di cui all’art. 4, quarto comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (come modificata dall'art. 15, primo comma, lett. a, legge 26 marzo 2001, n. 128) per la quale il divieto del questore, di cui al medesimo comma, è opponibile davanti al giudice monocratico, va interpretata nel senso che la competenza a provvedere sull’opposizione spetta al giudice della sezione incaricata della trattazione delle misure di prevenzione, assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica, con la specificazione, in motivazione, che la locuzione «giudice monocratico» all'interno del sistema processuale ha valore assolutamente univoco, con significato semantico che non può certo implicarne il riferimento alla sezione del tribunale deputata alla trattazione delle misure di prevenzione, considerato anche che l'art. 48, secondo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e succ. modd., stabilisce che in tale materia il tribunale pronuncia esclusivamente in composizione collegiale; sicché, sull'opposizione deve provvedere il giudice che, secondo la previsione delle tabelle, risulta assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica (Sez. 1, n. 8967 del 24/01/2008,Confl. comp. in proc. Liso, Rv. 239177 - 01). Tale orientamento è stato coerentemente sviluppato allorquando si è ribadito che la connotazione di specialità appare evidente in riferimento all’espressa evocazione, nel corpo della disposizione, della particolare composizione dell'organo giurisdizionale, il tribunale in composizione monocratica, locuzione che esclude la volontà del legislatore di attribuire la cognizione di tale procedimento al Tribunale della prevenzione, ontologicamente collegiale, di cui all’art. 5 d.lgs. n. 159 del 2011: si tratta, pertanto, di una scelta legislativa di attribuzione della competenza a un particolare organo giurisdizionale territoriale, in ragione del luogo di emissione del provvedimento opposto, con carattere di specialità rispetto alla disciplina generale delle misure di prevenzione (Sez. 1, n. 13594 del 04/12/2020, dep. 2021, Confl. comp. in proc. Marcianò, non mass.). Significativa è anche la precisazione offerta da un’altra decisione di legittimità, che si inserisce nell’alveo dell’interpretazione qui condivisa (Sez. 1, n. 38841 del 20/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), nella parte in cui – analizzando lo strumento dell’opposizione innanzi al tribunale in composizione monocratica garantita al destinatario dell’avviso orale rafforzato dai divieti di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, nel testo allora vigente – ha sottolineato che si tratta di un provvedimento che incide immediatamente e in modo gravoso sulle libertà riconosciute dalla Carta costituzionale, a differenza del semplice avviso orale, che contiene unicamente l'avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilino elementi di fatto che ne facciano ritenere l'appartenenza a una delle categorie previste dall’art. 1 d.lgs. cit., e sostanzialmente, determina il solo effetto di consentire la proposta all'autorità giudiziaria, entro tre anni, di applicazione della misura di prevenzione, essendo assodato che già la decisione resa dal tribunale sull’opposizione è ricorribile per cassazione (Sez. 1, n. 13765 del 25/02/2020, Silvano, Rv. 278820 - 01). 3.3. Costituisce, dunque, logico sviluppo delle riflessioni svolte l’approdo secondo cui le modalità di intervento dell’autorità giudiziaria nel dispiegamento delle misure susseguenti all’adozione della misura di prevenzione personale dell’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011, quando sia chiamata sindacare, rispettivamente, in sede di opposizione avverso il provvedimento del questore (comma 6) e in sede di decisione sulla proposta del questore (comma 6-bis), sono tali da non determinare l’adozione di un’autonoma e distinta misura di prevenzione personale da parte della stessa autorità giudiziaria, per cui non si verifica – come, invece, prospetta l’inquadramento tratteggiato dal Tribunale di Pesaro – l’attrazione della relativa disciplina, inclusa quella relativa alla competenza, nell’alveo delle misure regolate dagli artt. 4 e ss. d.lgs. cit. Pertanto, tenuto anche conto della chiara individuazione degli organi giudiziari deputati a vagliare i divieti in tema di avviso orale, ossia il tribunale in composizione monocratica e il tribunale per i minorenni, non può dirsi intervenuta nessuna innovazione al disposto dell’art. 48, secondo comma, r.d. n. 12 del 1941: «Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale». La coerente conseguenza è che il tribunale in composizione monocratica, destinato a provvedere tanto sull’opposizione del proposto, ai s
Sentenza Cassazione n. 05151/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris