CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 32867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 12/06/2025; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni e la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di favoreggiamento personale, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., per avere aiutato [OSCURATO:PERSONA], latitante in quanto attinto da più titoli cautelari, ad eludere le investigazioni; [OSCURATO:PERSONA], in particolare, avrebbe fornito ogni ausilio logistico nel rifugio di [OSCURATO:PERSONA] a Villaricca, assicurando a questi generi di prima necessità, consentendogli di avere contatti con i parenti, e accompagnando il padre dello stesso latitante nella abitazione indicata; con l'aggravante 1di aver commesso il fatto allo scopo di agevolare il sodalizio camorristico [OSCURATO:PERSONA] e per aver commesso il fatto con metodo mafioso . 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Si fa riferimento alle dichiarazioni rese in udienza da [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che il figlio "stava un po' nascosto per via del fratello", cioè per il fratello Francesco, assassinato, e che il ricorrente " ci portava da mangiare, ma non sapeva che aveva un problema... cioè lui sapeva che è successo il fatto di mio figlio Francesco che è stato ucciso, lui non sapeva che aveva questo problema (riferendosi alla latitanza )" Dunque l'imputato, che assolveva le funzioni di vivandiere, non sarebbe stato consapevole che [OSCURATO:PERSONA] fosse latitante, quanto, piuttosto, che fosse rifugiato per timore di essere vittima di un agguato, dopo che, pochi mesi prima, era stato colpito il fratello Giuseppe. Una ricostruzione alternativa plausibile quanto al dolo e, sul punto, la sentenza sarebbe viziata, avendo la Corte affermato che il soggetto preposto alla cura giornaliera di un latitante non potesse essere all'oscuro di tale condizione in quanto ciò era necessario al fine di mettere l'imputato in condizione di attivare tutte le cautele finalizzate a non farsi individuare dalle forze dell'ordine. Assume, invece, il ricorrente che si tratterebbe di un assunto poco dimostrativo del dolo, atteso che le stesse cautele sarebbero state adottate anche nel caso in cui [OSCURATO:PERSONA] si fosse nascosto per ragioni di sicurezza, cioè per evitare di essere preda di un agguato. Si tratterebbe di una ricostruzione alternativa lecita che, peraltro, avrebbe avuto anche un qualche riscontro. Si fa, in particolare, riferimento, all'assunto della Corte secondo cui un indizio della conoscenza da parte dell'imputato della condizione di latitante di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe costituito dal fatto che il primo si recasse nel luogo in cui si trovava il secondo con un veicolo intestato ad altra persona "limitando l'uso dello scooter a lui intestato a spostamenti di altro tipo". Si tratterebbe di un assunto smentito dalle risultanze probatorie, atteso che nella giornata del 22.6.2017 gli investigatori che pedinavano il ricorrente accertarono che questi, dopo essersi incontrato con [OSCURATO:PERSONA], si era allontanato a bordo di uno scooter che era appartenente proprio a [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso sarebbe accaduto il giorno successivo e anche nel giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato; dunque, in almeno tre occasioni l'imputato non aveva utilizzato nessun accorgimento e si era recato da latitate con un motoveicolo a lui intestato. 2Non diversamente, si valorizza il fatto che [OSCURATO:PERSONA], quando fu arrestato, aveva un rooter portatile con all'interno una sim; tale dato fattuale sarebbe in contrasto con quanto affermato dalla Corte e cioè che [OSCURATO:PERSONA] non avesse disponibilità di una Sim e che si sarebbe affidato per tale ragione a CiambrMlo per comunicare con l'esterno, circostanza, questa, che comproverebbe la conoscenza dello stato di latitanza da parte del ricorrente. Non sarebbero decisivi nemmeno gli ulteriori argomenti di ordine logico utilizzati dalla Corte, e cioè che il nascondersi in un luogo diverso da quello della propria abitazione avrebbe dovuto rivelare a Ciambne. llo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si nascondesse per evitare l'arresto 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. quanto al profilo della agevolazione mafiosa. Il tema attiene alla conoscenza da parte dell'imputato del ruolo verticistico ricoperto dal latitante, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era solo un ventenne, che Ciambrello viveva in un'area territoriale diversa rispetto a quella in cui operava il clan camorristico di [OSCURATO:PERSONA], e della estraneità dell'imputato a quel mondo criminale [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo, cha ha valenza assorbente. 2. La Corte ha fatto discendere la prova certa della consapevolezza da parte del ricorrente dello stato di latitanza di [OSCURATO:PERSONA] da un duplice ordine di argomenti. Il primo, di carattere logico, è stato sviluppato in più rivoli argomentativi, e cioè che: a) se la ragione del nascondimento di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata solo quella di prevenire un agguato ai suoi danni, sarebbe stato sufficiente "chiudersi in casa e farsi assistere dai familiari, senza bisogno si allontanarsi dalla zona di Scampia"; b) il soggetto preposto alla cura giornaliera del latitante, non potrebbe non essere a conoscenza di detta condizione; c) lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essersi rivolto all'odierno imputato, suo vecchio amico, per aiutare il figlio e ciò renderebbe inverosimile che il primo potesse aver taciuto all'amico le reali ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] dovesse rimanere nascosto. Il secondo ordine di argomenti è fondato anche su circostanze fattuali; si sostiene cioè che: a) la circostanza che l'imputato si recasse presso l'abitazione in cui si nascondeva [OSCURATO:PERSONA] utilizzando una dato autoveicolo, "limitando l'uso dello scooter a lui intestato a spostamenti di altro tipo", sarebbe rivelatrice della necessità di non essere identificato; b) la particolare circospezione mostrata dall'imputato, quando si 3avvicinava al "covo del latitante" rivelerebbe la consapevolezza della condotta favoreggiatrice; c) la disponibilità da parte del latitante al momento dell'arresto di un telefono cellulare privo di sim sarebbe stato un elemento noto all'imputato avendo questo fatto da tramite proprio per mantenere i contatti tra lo stesso latitante e il di lui padre. 3. Si tratta di un ragionamento nel complesso viziato. La Corte di cassazione in più occasioni ha chiarito come la natura e la condotta tipica del reato di favoreggiamento personale disegnino un reato di pura condotta che tuttavia, per costituire "aiuto" alla elusione delle investigazioni dell'autorità o alla sottrazione alle ricerche di questa, deve essere potenzialmente idonea al conseguimento di tale risultato e, in punto di elemento soggettivo, deve essere consapevolmente diretta ad inserirsi, intralciandola in senso lato, nell'ambito operativo di detta autorità, in punto di ragionevole attitudine a tale scopo (cfr. Sez. 6, n. 24035 del 24/05/2011, Izzo, Rv. 250433-01; Sez. 6, n. 44756, Bevilacqua, Rv. 227159- 01). È noto, infatti, che la fattispecie in esame rappresenti un reato di pericolo e, come tale, rimane integrato da qualsiasi comportamento commissivo (anche mediante omissione) od omissivo purché idoneo, almeno a livello di ragionevole potenzialità, ad intralciare il corso della giustizia. Si tratta di un reato comune, rispetto al quale, quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico che, tuttavia, impone una comprovata valutazione della cosciente e volontaria determinazione di tale condotta in una deliberata elusione delle tutele poste a garanzia del precetto normativo, onde "favorire" (nel lato concetto di "aiuto") chi sia sottoposto alle investigazioni e/o alla ricerche della autorità. 4. La Corte di appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Quanto agli elementi di ordine logico, di cui si è detto, si tratta di argomenti che hanno una portata dimostrativa non decisiva perché, da una parte, reiterabili in modo automatico sempre, in ogni processo come quello per cui si procede per il reato di favoreggiamento (la cautela, i rapporti di amici tra soggetto favoreggiatore e soggetto (a-) che conferisce l'incarico, la circospezione) e, dall'altro, perché non univoci, nel senso che potrebbero essere utilizzati anche aderendo alla ricostruzione alternativa lecita del difensore; si tratta, cioè, di considerazioni compatibili anche ipotizzando che l'aiuto del ricorrente fosse strumentale alla sterilizzazione del rischio di un attentato in capo all'[OSCURATO:PERSONA], che temeva di potere essere anch'egli destinatario di un attentato, così come poco prima era accaduto al di lui fratello. on - Duque, si tratta di argomenti che, proprio perché non univoci, necessitano di essere riempiti di contenuto concreto dimostrativo. 4In tale quadro di riferimento, anche gli elementi di prova fondati su circostanze materiali, di cui si è in precedenza detto, non assumo adeguata valenza persuasiva sotto il profilo della loro oggettiva esistenza, tenuto conto degli assunti difensivi secondo cui, a differenza di quanto affermato dalla Corte di appello: a) in qualche occasione l'imputato si recò dal latitante con il proprio motoveicolo e, dunque, non aveva utilizzato nessun accorgimento particolare e nessuna circospezione rivelatrice della consapevolezza dello stato di latitanza; b) [OSCURATO:PERSONA] aveva un rooter portatile con all'interno una sim e dunque non è nemmeno certo che fosse solo l'imputato ad avere consentito di mantenere i contatti del latitante con il di lui padre. 5. Un giudizio di responsabilità, insomma, fatto discendere, da una parte, da considerazioni di tipo logico non univoche, e, dall'altra, da circostanze fattualé non certe. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello applicherà i principi di diritto indicati e verificherà se sia stata raggiunta la prova certa relativa alla sussistenza del dolo del reato per cui si procede Il secondo motivo è assorbito. P.Q.M. A P.Q.MPietro ilve [OSCURATO:PERSONA] „e, EPObt ¦I\ Ci [OSCURATO:PERSONA] R TO nno:?leni 5