CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 45087/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto in abitazione. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1.Carenza di motivazione e contraddittorietà della sentenza in riferimento alla qualificazione del fatto da sussumersi sotto la fattispecie del danneggiamento con conseguente assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; 2. Mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare prospettazioni in contrasto con le risultanze probatorie, puntualmente e logicamente analizzate in sentenza (si veda quanto riportato a pag. 4 della motivazione, in cui si pone in evidenza, con argomentare scevro da vizi logici, come il comportamento dell'imputato fosse univocamente diretto a depredare gli appartamenti del condominio, circostanza peraltro confermata dal ricorrente stesso che ha ammesso l'addebito). Considerato, quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che la Corte di Appello ha espresso adeguata motivazione sul punto, rappresentando che le modalità del fatto e l'arresto del prevenuto per un analogo episodio cinque giorni prima della realizzazione del delitto per cui si procede impongono una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. Si tratta di motivazione esente da palese illogicità e conforme al dettato normativo (art.164, primo comma, cod. pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto. Posto che tra i parametri elencati dall'art.133 cod. pen. rientrano sia le modalità dell'azione che le condizioni di vita dell'imputato, non si può ritenere che la sentenza impugnata presenti alcun vizio di motivazione, non essendo il giudice tenuto a prendere in considerazione tutti i parametri indicati da tale norma dopo aver enunciato quelli ritenuti prevalenti (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]