CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 luglio 1962
Cassazione n. 28650/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il 'ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2025, la Corte di appello di Brescia - rideterminando la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione - ha confermato, quanto alla responsabilità penale, la sentenza del 2 ottobre 2023 del Tribunale di Brescia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante e amministratore unico(dall'11/04/2016) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occultava ovvero distruggeva, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ovvero il volume di affari, le scritture contabili e documentali. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere il giudice di merito ritenuto la documentazione consegnata dall'imputato inidonea a consentire la ricostruzione del reddito e del volume di affari della società. Si censura la sentenza impugnata per non avere considerato che detta ricostruzione sarebbe stata, al contrario, possibile proprio attraverso altra documentazione (registri IVA, libro giornale) fornita dall'imprenditore all'amministrazione controllante, sicché non risulterebbe integrata la condotta tipica. Si afferma, in particolare, con riferimento all'annualità 2015, che le fatture attive e passive risultavano compiutamente annotate nei registri IVA e nel libro giornale del relativo anno; emergeva, inoltre, una coerenza tra il dato reddituale complessivo, come riportato nei registri sociali, e quello riportato nel conto economico del bilancio al 31/12/2015, dai quali risulterebbero ricavi finanche maggiori; sulla scorta dei registri IVA relativi al detto periodo, l'Agenzia delle Entrate non sarebbe potuta che giungere alla medesima determinazione di redditi e del volume di affari ivi rappresentati. Nella prospettiva difensiva, dunque, difettava anche l'elemento soggettivo del reato, non essendo emerso il dolo di evasione, dato che l'ammontare delle operazioni trasfuse nei documenti non consegnati era comunque riportato nei registri consegnati all'organo controllante. Con riguardo all'annualità 2016, relativamente alla quale è contestata la mancata consegna di fatture relative ad operazioni attive e passive che la società avrebbe realizzato nel periodo, la -difesa censura la sehtenza impugnata, n'ella parte in cui avrebbe attribuito valenza probatoria, ai fini dell'integrazione della fattispecie in contestazione, alle fatture attive emesse dai fornitori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto mancherebbe la prova della loro effettiva consegna alla società destinataria. La mancata annotazione di fatture nel libro giornale - spiegabile con la assenza di operazioni da registrare - sarebbe coerente con il bilancio sociale al 31/12/2016; anno in cui la società era sostanzialmente in una fase di inattività. In definitiva, anche con riferimento all'anno 2016, non risulterebbe integrata la fattispecie di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto la ricostruzione dei redditi e del volume di affari risultavano desumibili e 9determinabili da altra documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] (registri IVA e libro giornale). 2.2. Con un secondo motivo, si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla asserita incompletezza del libro giornale relativo all'anno 2016; erroneo presupposto sul quale si sarebbe fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato. Invero, le annotazioni nel libro giornale risulterebbero apposte in maniera cronologica, progressiva ed ininterrotta, comprensiva di scritture di apertura e di chiusura. Nella prospettiva difensiva, ciò che i giudici di merito hanno qualificato come incompletezza altro non sarebbe che assenza di operazioni da annotare. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento all'imputato della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello - pur avendo, correttamente, operato una riduzione della pena sul rilievo che la permanenza del reato fosse cessata prima della novella legislativa di cui al d.l. n. 124 del 2019 che ha inasprito la pena per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 - non avrebbe poi applicato all'imputato la sospensione condizionale della pena, mancando di esercitare i poteri officiosi di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. e omettendo ogni motivazione in merito. 3. La difesa ha depositato memoria, con la quale, nel contrastare le conclusioni del pubblico ministero, ribadisce quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ed il secondo motivo di doglianza sono inammissibili, in quanto, oltre a presentare connotazioni meramente reiterative di censure già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, si risolvono in critiche sul merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudici di primo e di secondo grado, oltre che nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è peraltro, in questa sede, del tutto precluso. 2.1. In particolare, quanto al primo motivo, la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione del condivisibile e pacifico principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione 3della documentazione mancante presso terzi o aliunde, dovendosi ritenere insussistente il reato solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore (ex plurimis, Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Rv. 275005 - 01; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 02). • In applicazione del principio sopra richiamato, la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie di reato così come contestata evidenziando, con riferimento all'annualità 2015, l'accertata mancata consegna di due fatture di vendita e di trenta fatture di acquisto, avendone potuto, l'organo di verifica, ritrarne i dati solo tramite il cd. spesometro integrato e controlli incrociati che rivelavano "evidenti anomalie". In particolare, nel registro IVA erano riportate operazioni di acquisto per un imponibile risultato poi diverso da quello indicato nello Spesometro, a sua volta ancora diverso rispetto a quello indicato dalla società PSA s.r.l. a socio unico, rivelatasi mera "cartiera". Inoltre, la documentazione bancaria esibita risultava parziale, in quanto relativa al solo periodo compreso tra il 03/08/2015 ed il 01/03/2016; inoltre, mancavano la dichiarazione dei redditi e quella a fini IVA, rendendo necessario perciò procedere a verifiche induttive. Con riferimento all'anno 2016, la sentenza di merito evidenzia come fosse emerso che il libro giornale, contrariamente a quanto asserito dalla difesa circa la sua completezza, era mancante di pagine, e limitato al mese di gennaio 2016; inoltre, l'imputato non trasmetteva i registri IVA di acquisti e vendite con le relative fatture, e solo attraverso una verifica induttiva si riscontravano le operazioni attive - effettuate nei confronti di numerosi clienti - e passive, risultando così smentita la tesi difensiva secondo cui; nel medesimo periodo, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse annotato operazioni in quanto non ve ne erano state. 2.2. Per le medesime ragioni appena esposte, anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile, perché basato sulla reiterazione della prospettazione, basata sulla negazione dell'evidenza processuale, secondo cui nel 2016 non vi erano state operazioni effettuate e non annotate-. 3. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato. Questa Corte ha costantemente statuito che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376). Poiché non risulta che l'imputato avesse chiesto il 4beneficio della sospensione condizionale della pena, egli non può dolersi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi da parte della Corte territoriale. 5. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.M