CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30739/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVista l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettatal’istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta carenza di elementi indicatividell’invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze(1. Corte appello Cagliari del 10/03/2025, irr. 25/05/2025; 2. TribunaleCagliari del 12/07/2025, irr. 02/09/2025);[OSCURATO:PERSONA] che, in particolare, il G.E. ha rilevato di non poter unificaresotto il vincolo della continuazione le sentenze indicate, in considerazione dellungo lasso temporale (più di due anni) intercorso tra le condotte giudicate;Letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbecorrettamente valorizzato l’omogeneità delle violazioni commesse nello stessocontesto territoriale, con analoghe modalità esecutive e identica finalitàlucrativa;Lette la memoria difensiva e le conclusioni, con cui il ricorrente insiste perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, inquanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimitàin punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di unavolizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazionedella esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanzatemporale di più di due anni tra i due reati, non è illogica la decisione reiettivadel giudice dell’esecuzione;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchéal versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata,in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]