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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37552/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04AXY)4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOL vvisoall udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; considerato che è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge • 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; rilevato che il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze dei verbali di perquisizione, sequestro e di arresto e della consulenza tossicologica, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigl e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04AXY)4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOL vvisoall udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; considerato che è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge • 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; rilevato che il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze dei verbali di perquisizione, sequestro e di arresto e della consulenza tossicologica, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigl e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37552/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris