CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 07890/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0388RIM ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27216/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Firenze che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, sulla base della valutazione del comportamento tenuto dall'imputato dopo essere stato visto dai carabinieri in orario non compatibile con i permessi di uscita; ritenuto che anche i residui motivi sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della sussistenza della recidiva, tenuto conto della frequenza, numero e natura dei precedenti, quali indici di una maggiore propensione a delinquere, nonché sulla gravità del fatto al fine di escludere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] lie