CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per i reati di furto e danneggiamento; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che concerne il punto della responsabilità, è generico poiché si esaurisce in considerazioni astratte prive di concreto confronto critico con le specifiche ragioni della decisione; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego dei "benefici di legge", è inedito, poiché non era stato proposto un motivo di appello che contrastasse sul punto la analitica motivazione offerta dal Tribunale in merito (pagg. 5 e 6) al "giudizio prognostico negativo" correttamente ricavato anche da assoluzioni ex art. 131 bis cod. pen. le quali presuppongono comunque la commissione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il