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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32112/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26091/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via Piemonte, n. 32. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 2815/13/2 0 22 , depositata in data 30 marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il contribuente impugnava il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma Din.

Rimb.

IRPEF 1990-1991-1992 secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% delle imposte pagate dallostesso negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stato, il detto contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990.

2. La C.t.p. di Ragusa, con sentenza n. 1663/04/2014, depositata in data 05.08.2014, accoglieva il ricorso del contribuente , dichiarando il diritto dello stess o al rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991, 1992, pari alla somma di € 25.671,73oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

3. Avverso la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia.

4. Tale commissione, con sentenza n. 2882/13/2019, depositata in data 19 aprile 2019, respingeva il gravame condannando in via definitiva l’Ufficio a pagare al contribuente quanto inizialmente versato,a titolo di rimborso del 90% dei tributi.

5. Attesoil passaggio in giudicato della sentenza di seconde cure , il contribuente presentava ricorso alla C.t.r. della Sicilia – in ottemperanza – per ottenere il pagamento di cui alla sentenza n. 2882/13/2019.

6. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2815/13/2022, depositata in data 30 marzo 2022, rigettava il ricorso, compensando le spese.

7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato adue motiv i .

L’Ufficio ha resistitocon controricorso.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 70, comma settimo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice dell’ottemperanza, in violazione delle norme sul procedimento, ha omesso di acquisire la documentazione necessaria ai fini dell’ottemperanza del la sentenza n. 2882/13/19, ritenendo il ricorrente – in evidente contrasto con i principi di ripartizione dell’onus probandi e di vicinanza della prova - onerato della prova di elementi per poter disporre il pagamento integrale portatodalla sentenza.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 14, comma secondo, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 dicembre 1997, n. 30» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice dell’ottemperanza, ha obliterato il potere/dovere devolutogli dalla legge di adottare i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza – in luogo dell’ufficio che li ha omessi - della pretesa del contribuente .

Pur volendo, per assurdo, ritenere, provata l’incapienza delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (come, da ultimo, modificato dal D.L. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, che preclude, in tutto o in parte, la ripetizione di quanto indebitamente versato ai sensi della predetta norma e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 195405/2017 del 26 settembre 2 017 che l’ha integrata, specularmente però non legittima il giudice dell’ottemperanza ad omettere qualsivoglia provvedimento atto ad individuare il quomodo, anche attraverso la (chiesta) nomina di unCommissario ad acta, per la concreta attuazione del diritto sostanziale del contribuente.

2. Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza (avanzata in memoria) della controricorrente per la trattazione della causa in pubblica udienza.

In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez.

Un., 23 aprile 2020, n. 8093).

Peraltro, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass. 05/03/2021, n. 6118; Cass. 30/03/ 2021, n. 8757).

Per cui, posto che nella specie si tratta di questione già scrutinata, con orientamento consolidato, dai giudici di legittimità, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione attenendo al diritto al rimborso ed alla sua entità, sono fondati.

Va qui richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octiesdel d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati(Cass. 19/05/2022, n. 16289 nonché, in senso conforme, Cass. n. 16290/2022, n. 16644/2022, n.16655/2022, n. 16829/2022, n. 16830/2022, n. 17912/2022, n. 17920/2022, n.17929/2022, n. 18351/2022, n. 18358/2022, n. 18683/2022, n. 23379/2022, n. 27081/2022, n. 27712/2022, n. 30358/2022, n. 1156/2023, n. 1158/2023, n. 1160/2023, n. 4664/2023, n. 5706/2023). 3.1.Quanto poi alla specifica questione relativa all’onere probatorio in ordine alla capienza o meno dei fondi in questione, questa Corte comunque ha già chiarito che occorre considerare “ la peculiarità della fattispecie controversa e dello stesso giudizio di ottemperanza.

Deve infatti innanzitutto considerarsi che, per tutto quanto sinora argomentato, i limiti al rimborso di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, integrando piuttosto delle modalità attuative e procedimentali di tale diritto, dettate direttamente dalla legge.

Pertanto, la verifica dei presupposti e delle modalità con i quali essi devono operare appartiene piuttosto al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibilealla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti. ” (Cass. 19/05/2022, n. 16289, cit., in motivazione, ex plurimis).

3.2. Nella fattispecie in esame, il giudice dell’ottemperanza ha fatto malgoverno dei superiori principi in quanto, avendo il contribuente espressamente richiesto l’adozione dei provvedimenti necessari all’ottemperanza delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1663/04/2014 pronunciata dalla C .t.p. di Ragusa confermata dall a sentenza n. 2882/13/19della C.t.r. siciliana, ha affermato che, allo stato, non vi erano elementi per poter dedurre che i nuovi fondi messi a disposizione fossero sufficienti a soddisfare le richieste per l’intero oppure nella misura del 50% o addirittura se la richiesta poteva rimanere del tutto insoddisfatta, dando per presupposta l’incapienza degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, co. 665, della L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 e dall’art. 29 del D.L. n. 162/2019; in tal modo obliterando l’obbligo di adottare - in luogo dell’ufficio che li ha omessi- i provvedimenti indispensabili per l’attuazione effettiva del comando giudiziale emesso, previe le verifiche e secondo le modalità già indicate dalla richiamata consolidata giurisprudenza di questa Corte.

4. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia –sezione staccata di Catania.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26091/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via Piemonte, n. 32. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 2815/13/2 0 22 , depositata in data 30 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente impugnava il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma Din. Rimb. IRPEF 1990-1991-1992 secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% delle imposte pagate dallostesso negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stato, il detto contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990. 2. La C.t.p. di Ragusa, con sentenza n. 1663/04/2014, depositata in data 05.08.2014, accoglieva il ricorso del contribuente , dichiarando il diritto dello stess o al rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991, 1992, pari alla somma di € 25.671,73oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 3. Avverso la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia. 4. Tale commissione, con sentenza n. 2882/13/2019, depositata in data 19 aprile 2019, respingeva il gravame condannando in via definitiva l’Ufficio a pagare al contribuente quanto inizialmente versato,a titolo di rimborso del 90% dei tributi. 5. Attesoil passaggio in giudicato della sentenza di seconde cure , il contribuente presentava ricorso alla C.t.r. della Sicilia – in ottemperanza – per ottenere il pagamento di cui alla sentenza n. 2882/13/2019. 6. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2815/13/2022, depositata in data 30 marzo 2022, rigettava il ricorso, compensando le spese. 7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato adue motiv i . L’Ufficio ha resistitocon controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 70, comma settimo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice dell’ottemperanza, in violazione delle norme sul procedimento, ha omesso di acquisire la documentazione necessaria ai fini dell’ottemperanza del la sentenza n. 2882/13/19, ritenendo il ricorrente – in evidente contrasto con i principi di ripartizione dell’onus probandi e di vicinanza della prova - onerato della prova di elementi per poter disporre il pagamento integrale portatodalla sentenza. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 14, comma secondo, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 dicembre 1997, n. 30» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice dell’ottemperanza, ha obliterato il potere/dovere devolutogli dalla legge di adottare i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza – in luogo dell’ufficio che li ha omessi - della pretesa del contribuente . Pur volendo, per assurdo, ritenere, provata l’incapienza delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (come, da ultimo, modificato dal D.L. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, che preclude, in tutto o in parte, la ripetizione di quanto indebitamente versato ai sensi della predetta norma e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 195405/2017 del 26 settembre 2 017 che l’ha integrata, specularmente però non legittima il giudice dell’ottemperanza ad omettere qualsivoglia provvedimento atto ad individuare il quomodo, anche attraverso la (chiesta) nomina di unCommissario ad acta, per la concreta attuazione del diritto sostanziale del contribuente. 2. Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza (avanzata in memoria) della controricorrente per la trattazione della causa in pubblica udienza. In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093). Peraltro, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass. 05/03/2021, n. 6118; Cass. 30/03/ 2021, n. 8757). Per cui, posto che nella specie si tratta di questione già scrutinata, con orientamento consolidato, dai giudici di legittimità, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio. 3. I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione attenendo al diritto al rimborso ed alla sua entità, sono fondati. Va qui richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octiesdel d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati(Cass. 19/05/2022, n. 16289 nonché, in senso conforme, Cass. n. 16290/2022, n. 16644/2022, n.16655/2022, n. 16829/2022, n. 16830/2022, n. 17912/2022, n. 17920/2022, n.17929/2022, n. 18351/2022, n. 18358/2022, n. 18683/2022, n. 23379/2022, n. 27081/2022, n. 27712/2022, n. 30358/2022, n. 1156/2023, n. 1158/2023, n. 1160/2023, n. 4664/2023, n. 5706/2023). 3.1.Quanto poi alla specifica questione relativa all’onere probatorio in ordine alla capienza o meno dei fondi in questione, questa Corte comunque ha già chiarito che occorre considerare “ la peculiarità della fattispecie controversa e dello stesso giudizio di ottemperanza. Deve infatti innanzitutto considerarsi che, per tutto quanto sinora argomentato, i limiti al rimborso di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, integrando piuttosto delle modalità attuative e procedimentali di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti e delle modalità con i quali essi devono operare appartiene piuttosto al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibilealla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti. ” (Cass. 19/05/2022, n. 16289, cit., in motivazione, ex plurimis). 3.2. Nella fattispecie in esame, il giudice dell’ottemperanza ha fatto malgoverno dei superiori principi in quanto, avendo il contribuente espressamente richiesto l’adozione dei provvedimenti necessari all’ottemperanza delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1663/04/2014 pronunciata dalla C .t.p. di Ragusa confermata dall a sentenza n. 2882/13/19della C.t.r. siciliana, ha affermato che, allo stato, non vi erano elementi per poter dedurre che i nuovi fondi messi a disposizione fossero sufficienti a soddisfare le richieste per l’intero oppure nella misura del 50% o addirittura se la richiesta poteva rimanere del tutto insoddisfatta, dando per presupposta l’incapienza degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, co. 665, della L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 e dall’art. 29 del D.L. n. 162/2019; in tal modo obliterando l’obbligo di adottare - in luogo dell’ufficio che li ha omessi- i provvedimenti indispensabili per l’attuazione effettiva del comando giudiziale emesso, previe le verifiche e secondo le modalità già indicate dalla richiamata consolidata giurisprudenza di questa Corte. 4. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia –sezione staccata di Catania. P.Q.M. La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secon
Sentenza Cassazione n. 32112/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris