CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 05613/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30370/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale n. 30370/2021 R.G. rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1225/2021 depositata il 30/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come risulta dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso davanti al Tribunale di Pescara azione di ripetizione di indebito oggettivo e di accertamento del saldo debitore in relazione a conti correnti accesi presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società ha dedotto – per quanto qui rileva - illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari, nonché indebita natura di spese e commissioni e valute e, per l’effetto, ha chiesto la restituzione dell’importo di € 138.775,22. Le domande hanno avuto a oggetto il conto corrente n. 104800, già aperto con altra numerazione presso [OSCURATO:SOCIETA]. e chiuso in n. 30370/2021 R.G. data 24 giugno 2010 e il conto corrente n. 164313, ancora aperto, su entrambi i quali erano appoggiate facilitazioni creditizie (conti anticipi). 2.Il Tribunale di Pescara, previo espletamento di CTU, ha rigettato la domanda, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza qui impugnata. Per quanto qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto che l’appellante non ha assolto l’onere di provare l’indebito oggettivo in quanto, pur risultando prodotti i contratti relativi ai rapporti di conto corrente nn. 104800 (numerato diversamente in origine) e 164313 (quest’ultimo prodotto dalla banca), in quanto non risultava prodotta «l’intera serie degli estratti conto». Mancando, inoltre, sia gli estratti conto iniziali, sia diversi estratti conto intermedi, il giudice di appello ha ritenuto inattendibile la ricostruzione del saldo, come accertato dal CTU, ritenendo inidonei i conti scalari e impraticabile la riduzione della domanda. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto non correttamente formulata la domanda di recesso dai rapporti bancari e ha ritenuto irrilevante l’usura sopravvenuta, dovendosi avere riguardo alla sola usura sussistente al momento della stipula dei contratti. 3.Propone ricorso per cassazione la società correntista, affidato a cinque motivi, non numerati e corredato da nota di deposito in data 10 dicembre 2025, cui resistono con controricorso sia la banca, la quale propone ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo, sia la cessionaria dei crediti. Il ricorrente principale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo (non numerato) del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «vizio di motivazione per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti», nella parte in cui la sentenza impugnata, in relazione al c/c n. 164313, ha ritenuto non soddisfatto l’onere della prova da parte del ricorrente per omessa produzione di una serie continuativa di estratti conto. Osserva parte ricorrente che la stessa n. 30370/2021 R.G. sentenza ha affermato l’esistenza di una serie continuativa di estratti conto, con eccezione di soli due trimestri e che la decisione è stata basata sulle conclusioni del CTU, il quale aveva omesso di indicare la documentazione prodotta (es. estratti conto, conti scalari). 2.Il primo motivo è infondato, essendo il vizio di motivazione denunciabile solo in caso di assoluta incomprensibilità del percorso logico seguito dal giudice ai fini della decisione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014); percorso logico chiaro e compiuto nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l’incompleta produzione degli estratti conto non solo iniziali, ma anche intermedi, rende inattendibile la ricostruzione dei saldi, ritenendo –inoltre – insufficienti i conti scalari e impraticabile la soluzione di ridurre la ricostruzione dei saldi a singoli periodi, attesa anche «l’alta movimentazione dei conti». 3.Con il secondo motivo (non numerato) del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 99-100-112 c.p.c., degli artt.1283-1284-1418-1419-1845-1855-2033- 2709 - 2697 c.c., degli artt. 117 - 118-120 TUB», nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato la validità del contratto di conto corrente acceso in data 10 maggio 2000. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di rilevare che le aperture di credito ivi appoggiate sarebbero prive di pattuizione scritta, che la CMS sarebbe indeterminata per omessa indicazione del limite di fido e dei criteri di calcolo e che sarebbe stata applicata indebitamente la capitalizzazione degli interessi. Evidenzia nella documentazione prodotta l’esistenza di elementi sufficienti a individuare le rimesse solutorie, anche ricorrendo alla riconciliazione dei saldi. Si duole, inoltre, per l’omesso accertamento della cessazione del rapporto di conto corrente. 4.Con il terzo motivo (non numerato) del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «vizio di n. 30370/2021 R.G. motivazione per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti», nella parte in cui la sentenza impugnata, in relazione al c/c chiuso, rinumerato n. 104800, ha ritenuto non soddisfatto l’onere della prova da parte del ricorrente per omessa produzione di una serie continuativa di estratti conto. Osserva parte ricorrente che la stessa sentenza ha affermato l’esistenza di una serie continuativa di estratti conto, con eccezione di soli tre trimestri e che la produzione della documentazione consente la ricostruzione dell’andamento del conto. Osserva, inoltre, come sarebbe stata omessa la valutazione delle annotazioni in conto e della chiusura a zero del conto, quale prova del pagamento degli importi. 5.Con il quarto motivo (non numerato) del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 99-100-112 c.p.c., degli artt.1283-1284-1418-1419-1845-1855-2033- 2709 - 2697 c.c., degli artt. 117 - 118-120 TUB», nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato la validità del contratto di conto corrente chiuso e delle condizioni economiche ivi applicate. Osserva parte ricorrente che il contratto del 24 marzo 1995 rimandava agli usi piazza e che i tassi applicati non erano stati pattuiti per iscritto, come anche negli altri rapporti bancari, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale; lamentano, inoltre, indebita applicazione dello ius variandi e della capitalizzazione trimestrale. 6.Con il quinto motivo (non numerato) del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. « alsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 99-100-112 c.p.c., degli artt.1284-1418-1419-1858-2033-2709-2697 c.c., degli artt. 117-118- TUB », nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di ripetizione in relazione ai conti anticipi per incompletezza degli estratti conto, insistendo sulla idoneità della documentazione prodotta a ricostruire l’andamento dei saldi. n. 30370/2021 R.G. 7.Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 276, secondo comma cod. proc. civ. e dell’art. 345, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di rilevare la nullità delle domande proposte in appello relative all’applicazione dello ius variandi e di nullità dei contratti per omessa convenzione scritta sui costi (interessi e CMS) delle linee di credito appoggiate in conto. 8.I motivi del ricorso principale dal secondo al quinto, vanno esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Il secondo e il quarto motivo non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla carenza di elementi probatori che consentano di ricostruire l’andamento dei conti (attese le carenze documentali riscontrate) ai fini della prova dell’indebito oggettivo. Il secondo (ulteriormente), il terzo e il quinto motivo investono, invece, la valutazione delle prove da parte del giudice di appello, valutazione incensurabile nel giudizio di legittimità. Inammissibile è, infine, il terzo motivo quanto alla deduzione di omesso esame di fatto rilevante, stante l’operatività della cd. «doppia conforme». 9.Il ricorso principale va, pertanto, rigettato e l’esame del ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese sono regolate dalla soccombenza e s ono liquidate come da dispositivo; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi ciascuno, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il n. 30370/2021 R.G. versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di