CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 36169/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 8 marzo 2024 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato, a lui ascritto, di danneggiamento aggravato dal fatto di essere stato commesso su cose esposte alla pubblica fede, in quanto estinto a seguito del positivo esito della messa alla prova. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollecitata dalla difesa riguardo alla perdurante procedibilità d'ufficio del delitto di danneggiamento avente ad oggetto beni esposti alla pubblica fede, istanza ritenuta inammissibile dal giudice perché sollevata durante il periodo di sospensione del processo per messa alla prova. 4. Con il secondo motivo deduceva mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle argomentazioni adottate dal giudice in relazione alla ritenuta inammissibilità della su richiamata questione di legittimità costituzionale, avendo in particolare il giudice ritenuto, da un lato, che la detta questione era stata sollevata durante il periodo di sospensione del processo, e, dall'altro, avendo nondimeno fissato una udienza per discutere il rilievo difensivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che, a mente dell'art. 1 comma 1 lett. b) del d. Igs. 19 marzo 2024 n. 31, in vigore dal 4 aprile 2024, il reato di danneggiamento su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede di cui all'art. 635, comma 1, n. 7) cod. pen. è ormai perseguibile a querela. 2. La consultazione degli atti consente di apprezzare che nel caso di specie la querela, a suo tempo regolarmente sporta dalla persona offesa, è stata dalla medesima rimessa e la rimessione è stata ritualmente accettata dall'imputato. 3. Le parti, peraltro, non hanno raggiunto un accordo in merito alle spese del procedimento, che pertanto, a mente dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen., sono a carico del querelato. 4. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per remissione di querela; per l'effetto l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, in assenza di un accordo fra le parti sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese